MILANO - La registrazione del blog non è obbligatoria ma vivamente consigliata. Almeno se si intende usufruire delle tutele costituzionali a protezione della stampa. Il tribunale di Milano prova a fare chiarezza sui vincoli a carico dei blogger e sottolinea come può essere eseguito il sequestro di un articolo uscito su un sito se il blog non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. A prendere posizione è stata l'XI sezione penale, come giudice del riesame, con ordinanza del 21 giugno, nella quale viene confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di parte di un articolo pubblicata su un sito di informazione politica.
Il tribunale ha, di fatto, seguito una sorta di equazione giuridica in base alla quale le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni su carta possono essere estese all'online solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione (che prevede, tra l'altro, l'indicazione del nome e del domicilio del direttore responsabile). Un adempimento che consente, per esempio, l'identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo in questo tutta la collettività dei lettori.
La pronuncia muove dall'ormai acquisita equiparazione tra articolo su carta e articolo telematico operata dall'articolo 1 della legge n. 62/2001, con relativo obbligo di registrazione, ma solo nel caso l'editore intenda ottenere le sovvenzioni previste per il settore e disciplinate dalla medesima legge. Quanto al resto, nessun obbligo, ma semplice facoltà. Con relativo compito dell'interprete di valutare caso per caso se le disposizioni che riguardano la stampa si possono estendere anche alle pubblicazioni online come un blog.
Così, se da una parte l'ordinanza si allinea alla posizione contraria già espressa dal tribunale di Milano sull'estensione al telematico dell'aggravante (articolo 13 della legge n. 47 del 1948) stabilita per la stampa perché si tratterebbe di un'estensione analogica "in malam partem" vietata dal nostro ordinamento, riflessione diversa va fatta sull'allargamento delle garanzie previste in materia di sequestro dall'articolo 21 della Costituzione (divieto in via generale fatti salvi casi espressamente previsti da leggi specifiche).
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La questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; del Cnlg Fnsi/Fieg e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963.
Testate on-line, la registrazione
presso i tribunali obbligatoria
quando l’editore chiede
finanziamenti pubblici,
prevede di conseguire ricavi,
rispetta una regolare periodicità
e impiega giornalisti.
Nel Roc soltanto gli editori.
Blog: tutti da registrare?
Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale” (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che oggi è internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:“Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).
analisi di Franco Abruzzo
INDICE
1. Premessa storica. L’Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal “permesso” di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme. Obbligo di registrazione della testata telematica soltanto quando l’editore intende avvalersi delle provvidenze statali.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.
4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.
6. La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete.
7. L’informazione “spontanea”.
8. La questione dell’articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate ondine. Nessuno si può “sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale” (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).
11. La questione legata ai blog. Registrazione in Tribunale? No, se si utilizza il blog semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui più svariati argomenti. Sì, se si usa il blog come strumento tramite il quale fare informazione. Il blogger che diffama rischia la condanna sia in sede penale sia in sede civile.
Appendice (norme di riferimento).
Giurisprudenza
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