Sentenza 11/1968 della Corte costituzionale:
“L'esperienza dimostra che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana dei professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali. E nessuno può negare che una legge la quale, pur lasciando integro il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il giornale, ponesse ostacoli o discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica ovvero sottoponesse i professionisti a misure limitative o coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato all'art. 21 della Costituzione”.
Legge n. 69/1963. Articolo 1. Ordine dei giornalisti.
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI (art 29 legge 69/1963).
Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, l'esito favorevole della prova di idoneità professionale (= eguale all’esame di Stato di cui all’art. 33, V comma, della Costituzione-vedi parere 448/01 della II sezione del Consiglio di Stato).
MODALITÀ D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI (art. 35 legge 69/1963).
Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata dei giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni.
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO 2009/2013.
Art. 1 -MATERIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
ART. 5
In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica:
a) nelle direzioni e nelle redazioni;
b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York;
c) come inviati;
d)come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un’intera pagina alla locale cronaca cittadina.
Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.
CHI È IL GIORNALISTA PUBBLICISTA.
Dice l’articolo 1 (IV comma) della legge n. 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. La Corte di Cassazione (Cass. pen., 2 aprile 1971, in Riv. dir. sportivo, 1971, 121) ha stabilito esattamente la differenza fondamentale tra pubblicisti e professionisti in base alla “professionalità esclusiva” di questi ultimi, laddove i primi, pur svolgendo sempre un’attività non occasionale e retribuita, possono anche esercitare altre professioni o impieghi. E’ dunque arbitraria - secondo la Suprema Corte - una discriminazione qualitativa tra la natura e l’ampiezza degli scritti che sarebbero permessi all’una o inibiti all’altra categoria. “Nell'ordinamento della professione di giornalista, di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall'art. 35 della stessa legge, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa (richiami a Corte cost. n. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989)”. (Cass. civ. Sez.III 14-01-2002, n. 360; Giordanelli c. Cons. naz. Ord. giornalisti e altri; FONTI Mass. Giur. It., 2002, Foro It., 2002, I).
Considerazioni sulla sentenza (11/1968) e sull’ordinanza /420/1989) della Corte costituzionale. La Corte costituzionale dice:
a) che il Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e alcuna valutazione di merito sugli scritti;
b) che la certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare retribuzione) e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente.
c) che il requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza.
Questi sono i tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della legge.
Le conseguenze: dalla lettera b si capisce nettamente che il Consiglio ha un potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve essere né occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare da un minimo a un massimo indefinito). All’aspirante pubblicista non si applica il TARIFFARIO. Il TARIFFARIO, è evidente, vale a valle, cioè per chi è già professionista o pubblicista.
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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4234
CASSAZIONE civile:
i pubblicisti non possono esercitare l’attività
di redattore, perché non sono iscritti nell’Albo
aperto unicamente a chi ha superato l’esame
di Stato, e non possono essere “reintegrati”.
Si è in breve redattore ordinario soltanto se
giornalista professionista. Dal 2002 sentenze coerenti
della Suprema Corte, che ha disapplicato sostanzialmente
l’articolo 36 del Cnlg.Fnsi e Fieg ne devono prendere atto.
“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”.
Ricerca di FRANCO ABRUZZO
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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3028
UFFICI STAMPA NELLA P.A.:
dopo il “decreto Tremonti” 112/2008
cittadinanza piena soltanto per i
giornalisti professionisti assunti
“con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e
continuativa”. Per i professionisti
iscritti agli Albi “si prescinde dal
requisito della comprovata
specializzazione universitaria,
ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore”.
di FRANCO ABRUZZO
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