L'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, di cui agli art. 26, ult. parte, e 35 l. 3 febbraio 1963 n. 69, non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, e non può quindi, sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti, di cui all'art. 33 della citata legge. La facoltà dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti, regionali e nazionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 46 d.P.R. 4 febbraio 1965, come sostituito con l'art. 3 d.P.R. 21 settembre 1993 n. 384, di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica (ancorché esercitata abusivamente, al di fuori, cioè degli schemi del procedimento legale tipico di cui agli art. 33 e 34 della legge n. 69 del 1963, e per un periodo superiore a quello di massima durata di iscrizione nel registro) e la data di effettivo inizio del tirocinio, comporta che il tirocinio accertato, anche a posteriori, sia considerato utile ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità professionale. Tale accertamento non vale, però, a sanare la nullità del rapporto di praticantato svoltosi in assenza di una formale iscrizione, all'atto della instaurazione e dello svolgimento del rapporto, nel registro dei praticanti, non essendo tale facoltà prevista dalla legge ( art. 1423 c.c.). Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.; tra gli effetti fatti salvi dalla citata norma non rientra, però, la reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro nullo. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-2002, n. 7461; Soc. Nuova Ed. Trentina c. Novello; FONTI Mass. Giur. It., 2002; Diritto e Giustizia, 2002, f. 26 nota di GIACOMARDO; Arch. Civ., 2003, 340).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario è necessaria la iscrizione nell'Albo dei giornalisti professionisti. (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-07-2004, n. 12095; FONTI Mass. Giur. It., 2004; CED Cassazione, 2004).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atteso che l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei professionisti - e pertanto non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di cui all'art. 33 della legge n. 39 del 1963, ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista svolta da pubblicista, essendo espletata da soggetto non iscritto al relativo Albo, resta invalida, ancorché non illecita nell'oggetto o nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 c.c.; tra gli effetti fatti salvi dalla suddetta norma non rientra, però, la reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto nullo. (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-04-2005, n. 7016; FONTI Mass. Giur. It., 2005; Dir. e Pratica Lav., 2008, 6 All. PL, 297).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nullo il contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico stipulato con soggetto non iscritto preventivamente nell'apposito Registro
Il contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non iscritto preventivamente nell'apposito registro previsto dall'art. 33 della legge n. 69 del 1963, è nullo, ancorché non illecito nell'oggetto o nella causa, con la conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. . Poiché, ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, ne consegue che, mancando un'apposita norma che consenta la convalida di un contratto di lavoro giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del suddetto art. 2126 cod. civ.), il provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro (equivalente a tre anni), comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio in questione, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato accertato, prospettandosi un'adeguata motivazione al riguardo, che la ricorrente, durante tutto lo svolgimento del rapporto, era stata iscritta unicamente nell'elenco del pubblicisti e che, quindi, non era iscritta né nell'elenco dei "giornalisti professionisti", né nel "registro dei praticanti", con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità del rapporto e la reintegrazione nel posto di lavoro non potevano rientrare tra gli effetti fatti salvi dall'art. 2126 cod. civ.). (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-03-2006, n. 4770; Di Carlo c. Il Messagero Spa ed altro; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006).
Ha specificato la Cassazione sul punto: “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti (Cass. 21 maggio 2002 n. 7461, Cass. 5 aprile 2005 n. 7016, Cass. 3 febbraio 2005 n. 2142, Cass. 1 luglio 2004 n. 12095 e numerose altre). Si è tuttavia evidenziato che la nullità del rapporto di lavoro instaurato con soggetto non iscritto nell'albo dei giornalisti professionisti, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa dettata dalla L. 3 febbraio 1963, n. 69, art. 43, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 c.c.; ciò comporta, limitatamente a tale periodo, che il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, con eventuale adeguamento della misura della retribuzione ex art. 36 Cost., comma 1, ma non da diritto alla tutela reintegratoria e risarcitoria di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18. Erroneamente perciò la sentenza impugnata ha affermato la validità del rapporto in base alla accertata iscrizione della V. nell'elenco dei giornalisti pubblicisti. Ed a nulla rileva che l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo avesse iscritto la V. con efficacia retroattiva, con decorrenza retrodata, nell'albo dei praticanti giornalisti, poiché - come pure hanno rimarcato le richiamate pronunce - tale provvedimento vale soltanto nei rapporti fra l'aspirante giornalista e l'ordine professionale, limitatamente alla durata della pratica al fine dell'esame di abilitazione professionale, e non anche per convalidare un contratto nullo per difetto di un requisito essenziale, inammissibile essendo la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c..Lo stesso deve affermarsi quanto al conseguimento da parte della V. della iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, quando cioè il rapporto era stato risolto ad iniziativa della società editoriale”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In merito agli effetti dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, va disattesa l'istanza di rimessione della relativa questione alle Sezioni unite della Corte; è, infatti, principio univoco quello della nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato dal giornalista pubblicista per la prestazione in via esclusiva dell'attività di redattore, stante la violazione dell'art. 45 della L. 3 febbraio 1963, n. 69, che proibisce l'esercizio della "professione" di giornalista a chi sia privo iscrizione nell'albo professionale. Tale iscrizione non può che riferirsi all'elenco dei giornalisti professionisti, a nulla rilevando, quindi, il diverso inserimento nel suddetto elenco dei "pubblicisti", i quali svolgono l'attività giornalistica non come professione, cioè senza essere caratterizzati nel mercato del lavoro da un determinato status. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12-11-2007, n. 23472; Il Messaggero S.p.A. c. D.F.M.).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato solo ove la valutazione globale di tutti gli elementi indizianti - quali collaborazione, rispetto dell’orario di lavoro, continuità della prestazione - permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore, seguendo le istruzioni e le direttive da questi impartite, con limitazione della sua autonomia ed inserimento nella organizzazione aziendale. Ciò posto, a nulla rileva che nella specie l’appellante fosse pubblicista, in quanto la iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, di cui agli artt. 26 e 35 L. n. 69/1963, non è idonea alla costituzione di un rapporto di praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, e non può, quindi, sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti. Nel caso concreto, sebbene dalle risultanze istruttorie emerge che il soggetto frequentava la redazione con cadenza praticamente giornaliera, seguiva i vari avvenimenti secondo quanto richiestogli dal capo cronaca, provvedeva alla impaginazione dei suoi articoli, non trovano riscontro gli elementi più qualificanti di un rapporto di lavoro dipendente (quali l’obbligo al rispetto di un preciso orario di lavoro, l’esistenza di turni, l’obbligo di chiedere permessi o stabilire un piano di ferie), tale che deve ritenersi provata esclusivamente l’esistenza di un rapporto di collaborazione esterna. (App. Roma Sez. I, 11-06-2007; L.P. c. Fallimento della E. s.r.l.).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'ISCRIZIONE D'UFFICIO DEL GIORNALISTA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI CONSENTE ALL'INPGI DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI in caso di prestazione di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro (però) è nullo.
Dato che ai sensi dell'art. 1423 cod. civ. il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, il provvedimento dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro, comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, anche se, non essendo illecita nell'oggetto o nella causa, è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 cod. civ.. L'attività svolta conserva efficacia e rilevanza giuridica per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale. In particolare, l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti (seppure retroattiva, come nel caso di specie) comporta l'obbligo di assicurazione del praticante presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14944 del 25 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Mammone). (in: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3571&Itemid=131)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista.
CAPO III - Dell'esercizio della professione di giornalista.
Articolo 45. Esercizio della professione.
Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (1/d).
(1/d) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione