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L’Inps “stana” giornalisti
collaboratori non iscritti
alla gestione separata Inpgi:
costoro dovranno opporsi
alle pretese dell’Inps e versare
i contributi dovuti all’Inpgi/2.
(In coda bozza di ricorso).
Anche i medici nel mirino Inps.

Roma, 20 gennaio 2010.       Giornalisti  ultra sessantacinquenni si sono visti recapitare dagli uffici dell’Inps avvisi di pagamento di contributi in favore della  loro Gestione separata. Sono stati segnalati, tuttavia, all’Inpgi ulteriori casi di giornalisti che – non avendo rispettato gli obblighi di iscrizione e di versamento dei contributi alla Gestione separata dell’Istituto, pur svolgendo attività giornalistica libero professionale –  sono stati anch’essi coinvolti dalle procedure di accertamento dell’Inps, a seguito delle quali hanno ricevuto avvisi di pagamento alla Gestione separata di quest’ultimo ente. E’ evidente che anche in questo caso tali richieste sono infondate in quanto, in realtà, sui compensi percepiti devono essere versati i contributi alla Gestione separata dell’Inpgi. In tali ipotesi, quindi, i giornalisti “collaboratori”, da un lato dovranno contestare le richieste provenienti dall’Inps (utilizzando la bozza di ricorso pubblicata qui di seguito), dall’altro dovranno attivarsi con gli uffici della Gestione separata dell’Inpgi per regolarizzare la propria posizione, iscrivendosi e versando quanto dovuto. Anche i medici iscriti all’Enpam sono stati presi di mira dall’Inps: ma è intervenuto ieri un chiarimento tra i due Istituti e la querelle è rientrata. Dovrebbe accadere lo stesso prossimamente nei rapporti Inpgi/Inps.


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La nuova bozza del ricorso/opposizione all’Inps


           


Al Comitato Amministratore


del Fondo per la Gestione separata


di cui all’art.2, comma 26, legge 335/95


 


Sede Inps di……………..


 


 


OGGETTO: Opposizione alla richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata                    n. ………(protocollo), del………(data) .


 


 


Il sottoscritto……….., nato a ……………..,il……………., residente a…….., in via…….codice fiscale……., iscritto all’Ordine dei giornalisti del……., tessera n……, rilasciata il………..(di cui si allega copia) in relazione al provvedimento indicato in oggetto ritiene che gli importi richiesti non siano dovuti per le seguenti motivazioni.


 


Premesso


che in data ……..ha ricevuto l’invito a versare la somma di euro……..a titolo di contributi e relative sanzioni in favore della Gestione separata di codesto Ente


Ritiene in diritto


che in materia di assicurazione previdenziale per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, la principale normativa di riferimento è costituita dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.


La disciplina della fattispecie in esame è dettata, in particolare, dall’art. 2, commi 25 e 26.


In particolare:


·        il comma 25 ha conferito una delega al Governo per introdurre nel sistema legislativo norme dirette ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. La delega, secondo la stessa disposizione, è basata su una serie di principi e criteri direttivi:


a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;


b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;


c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;


d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.


·        il comma 26, ad integrazione della disciplina di cui al punto precedente, ha stabilito che dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR, (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successivamente modificato ed integrato), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Tale obbligo riguarda, evidentemente, i soggetti che svolgano un’attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.


 


In attuazione della delega prevista dal comma 25 dell’art. 2 è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che assicura, dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.


 


Tale provvedimento ha stabilito che, qualora le categorie professionali interessate non avessero provveduto a costituire una apposita gestione separata, la tutela previdenziale sarebbe stata assicurata dalla gestione separata costituita presso l’INPS ai sensi del comma 26.


 


In attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 103/96, l’Inpgi, ha Istituito, con apposito Regolamento (approvato con D.I. del 21 maggio 1997) una propria Gestione separata, presso la quale sono obbligatoriamente assicurati i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.


 


Pertanto, i redditi conseguiti per effetto di tali attività rientrano esclusivamente nell’ambito di applicazione delle norme previste dal regime previdenziale della Gestione separata dell’Inpgi, e sono conseguentemente sottratti alla disciplina dei rapporti assicurativi contemplata dal comma 26 dell’art. 2 della legge n. 335/95, che – al contrario – spiega i propri effetti solo nei confronti dei soggetti non iscritti ad albi professionali ovvero di quelli appartenenti a categorie professionali che non si siano dotate di una propria gestione previdenziale.


 


L’esercizio di attività professionale, per la quale è prevista l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, non può essere in alcun caso, quindi, ricondotta nell’alveo delle fattispecie cui si applica il comma 26 qualora sia stata costituita – come nel caso dell’Inpgi – una apposita gestione previdenziale separata, dotata di una propria disciplina normativa e regolamentare.


 


 


Fa presente nel merito


 


 



  • che i redditi sui quali è stato calcolato l’importo dei contributi richiesti sono stati percepiti esclusivamente  a fronte dell’esercizio dell’attività rientrante nell’ambito della professione giornalistica e nei cui confronti si applicano integralmente le norme del regime previdenziale della Gestione separata dell’Inpgi, costituita ai sensi dell’art.2, comma 25, legge 335/95;

 



  • che su tali redditi, per una mera svista, non sono stati assolti, alle scadenze previste, gli obblighi di versamento della contribuzione dovuta alla predetta Gestione previdenziale dell’Inpgi;

 



  • che, pertanto, provvederà a sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Inpgi mediante regolarizzazione spontanea, così come previsto dall’art. 7 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata 

 


 


Chiede


 


Di accertare l’illegittimità del provvedimento indicato in oggetto in quanto infondato nel merito e, pertanto, di revocarne gli effetti.


 


Si allega in copia il seguente documento di identità……(carta di identità, passaporto)


 


 


 Data,                                                                                                           Firma            


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4998


Reazione del presidente


dell’Inpgi che protesta


con il presidente dell’Inps


 


GIORNALISTI ultra 65enni


collaboratori di


testate giornalistiche


nel mirino dell’Inps,


che, sbagliando,


pretende l’iscrizione


nella sua gestione


separata e i contributi.


 


I giornalisti ultra sessantacinquenni hanno la facoltà di chiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali pur continuando a svolgere attività giornalistica libero professionale (fatta eccezione, naturalmente per coloro che sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). IN CODA BOZZA DI RICORSO/OPPOSIZIONE alla richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata dell'INPS.


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