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Reazione del presidente
dell’Inpgi che protesta
con il presidente dell’Inps

GIORNALISTI ultra 65enni
collaboratori di
testate giornalistiche
nel mirino dell’Inps,
che, sbagliando,
pretende l’iscrizione
nella sua gestione
separata e i contributi.

I giornalisti ultra sessantacinquenni hanno la facoltà di chiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali pur continuando a svolgere attività giornalistica libero professionale (fatta eccezione, naturalmente per coloro che sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). IN CODA BOZZA DI RICORSO/OPPOSIZIONE alla richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata dell'INPS.

Roma, 15 gennaio 2010. Negli ultimi mesi sono giunte numerose segnalazioni all’Inpgi da parte di giornalisti ultra sessantacinquenni che si sono visti recapitare dagli uffici dell’Inps avvisi di pagamento di contributi in favore di quella Gestione separata. Tali richieste sono ovviamente infondate. Infatti, in base a quanto previsto dalla normativa Inpgi, i giornalisti ultra sessantacinquenni hanno la facoltà di chiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali pur continuando a  svolgere attività giornalistica libero professionale (fatta eccezione, naturalmente per coloro che sono titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). L’esercizio di attività professionale, per la quale è prevista l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, non può essere, infatti, ricondotta nell’alveo delle fattispecie cui si applicano le regole Inps qualora sia stata costituita – come nel caso dell’Inpgi – una apposita gestione previdenziale separata, dotata di una propria disciplina normativa e regolamentare.


In attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 103/96, l’Inpgi ha istituito, con apposito Regolamento (approvato con D.I. del 21 maggio 1997), una propria Gestione separata presso la quale sono obbligatoriamente assicurati i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 6 dell’art. 1 del regolamento dispone che i giornalisti che esercitano attività  libero professionale e che hanno compiuto il 65° anno di età hanno facoltà (non l’obbligo) di iscriversi alla predetta gestione. Gli iscritti libero/professionisti che compiono il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all'Istituto i contributi di cui all'art. 3 e seguenti. Il comma 6 dell’art. 1 del regolamento dispone che i giornalisti che esercitano attività  libero professionale e che hanno compiuto il 65° anno di età hanno facoltà (non l’obbligo) di iscriversi alla predetta gestione. Gli iscritti libero/professionisti che compiono il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all'Istituto i contributi di cui all'art. 3 e seguenti.


Sono evidenti i disagi arrecati ai giornalisti, anche perché – nonostante alcuni di loro  abbiano fatto presente l’esistenza del particolare regime previsto dalla normativa dell’Inpgi -  le sedi dell’Inps sono state irremovibili nel confermare le richieste di pagamento.


Il presidente dell’Inpgi, Andrea Camporese, ha investito della questione direttamente il Presidente dell’Inps, al quale ha inoltrato una articolata memoria che illustra, sotto il profilo tecnico-giuridico, le motivazioni sulla base delle quali si ritiene errato l’orientamento assunto dall’Inps.


Il Servizio contributi e vigilanza dell’Inpgi ha preparato una bozza di ricorso (che pubblichiamo qui sotto) che consente ai giornalisti, presi di mira dall’Inps, di opporsi agli avvisi di pagamento di quell’Istituto. La problematica è seguita dal Vice Direttore generale, dott.ssa Mimma Iorio, alla quale i giornalisti si possono eventualmente rivolgere per ogni delucidazione al riguardo.


 


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Al Comitato Amministratore


del Fondo per la Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge 335/95


 


Sede Inps di……………..


 


 


OGGETTO: Opposizione alla richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata                    n. ………(protocollo), del………(data) .


 


 


Il sottoscritto……….., nato a ……………..,il……………., residente a…….., in via…….codice fiscale……., iscritto all’Ordine dei giornalisti del……., tessera n……, rilasciata il………..(di cui si allega copia) in relazione al provvedimento indicato in oggetto ritiene che gli importi richiesti non siano dovuti per le seguenti motivazioni.


 


Premesso


che in data ……..ha ricevuto l’invito a versare la somma di euro……..a titolo di contributi e relative sanzioni in favore della Gestione separata di codesto Ente


Ritiene in diritto


che in materia di assicurazione previdenziale per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, la principale normativa di riferimento è costituita dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.


La disciplina della fattispecie in esame è dettata, in particolare, dall’art. 2, commi 25 e 26.


In particolare:


·        il comma 25 ha conferito una delega al Governo per introdurre nel sistema legislativo norme dirette ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi. La delega, secondo la stessa disposizione, è basata su una serie di principi e criteri direttivi:


a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;


b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;


c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;


d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.


·        il comma 26, ad integrazione della disciplina di cui al punto precedente, ha stabilito che dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR, (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successivamente modificato ed integrato), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Tale obbligo riguarda, evidentemente, i soggetti che svolgano un’attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione in appositi albi o elenchi.


 


In attuazione della delega prevista dal comma 25 dell’art. 2 è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che assicura, dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.


 


Tale provvedimento ha stabilito che, qualora le categorie professionali interessate non avessero provveduto a costituire una apposita gestione separata, la tutela previdenziale sarebbe stata assicurata dalla gestione separata costituita presso l’INPS ai sensi del comma 26.


 


In attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b), del Dlgs n. 103/96, l’Inpgi, ha Istituito, con apposito Regolamento (approvato con D.I. del 21 maggio 1997) una propria Gestione separata, presso la quale sono obbligatoriamente assicurati i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.


 


Pertanto, i redditi conseguiti per effetto di tali attività rientrano esclusivamente nell’ambito di applicazione delle norme previste dal regime previdenziale della Gestione separata dell’Inpgi, e sono conseguentemente sottratti alla disciplina dei rapporti assicurativi contemplata dal comma 26 dell’art. 2 della legge n. 335/95, che – al contrario – spiega i propri effetti solo nei confronti dei soggetti non iscritti ad albi professionali ovvero di quelli appartenenti a categorie professionali che non si siano dotate di una propria gestione previdenziale.


 


Il comma 6 dell’art. 1 del regolamento dispone che i giornalisti che esercitano attività  libero professionale e che hanno compiuto il 65° anno di età hanno facoltà (non l’obbligo) di iscriversi alla predetta gestione. Gli iscritti libero/professionisti che compiono il 65° anno di età senza avere maturato il diritto a pensione hanno facoltà di continuare a versare all'Istituto i contributi di cui all'art. 3 e seguenti.


 


La disposizione in questione è espressione dell’esercizio, da parte dell’INPGI, del potere regolamentare attribuito dalla disciplina istitutiva delle forme di previdenza a favore dei lavoratori autonomi (artt. 3 e seguenti del D.Lgs. n. 103 del 1996), nell’ambito del quale l’Istituto ha voluto attribuire al giornalista che abbia già compiuto i 65 anni il diritto di scegliere se iscriversi o meno alla Gestione separata.


 


Tale previsione, naturalmente, sulla base dei principi esposti, non determina l’assoggettamento dei soggetti de quo al regime di cui al comma 26 dell’art. 2 della Legge n. 335 del 1995.


 


L’esercizio di attività professionale, per la quale è prevista l’iscrizione ad appositi albi o elenchi, non può essere, infatti, ricondotta nell’alveo delle fattispecie cui si applica il comma 26 qualora sia stata costituita – come nel caso dell’Inpgi – una apposita gestione previdenziale separata, dotata di una propria disciplina normativa e regolamentare.


 


Sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 103/96, quindi, l’assoggettamento al regime previdenziale della Gestione separata dell’Inps  sarebbe avvenuto solo nell’ipotesi in cui  non fosse stata prevista una apposita gestione previdenziale separata per la categoria dei giornalisti.


 


Pertanto, nei confronti dei giornalisti ultra sessantacinquenni che svolgano attività autonoma di libera professione e che decidano di avvalersi di una facoltà contemplata nel regime previdenziale dell’Istituto non può essere ipotizzata la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, in quanto integralmente sottratti dall’ambito di applicazione del regime normativo proprio di tale ultima gestione


 


 


Fa presente nel merito


 


 



  • che i redditi sui quali è stato calcolato l’importo dei contributi richiesti sono stati percepiti esclusivamente  a fronte dell’esercizio dell’attività rientrante nell’ambito della professione giornalistica e nei cui confronti si applicano integralmente le norme del regime previdenziale della Gestione separata dell’Inpgi, costituita ai sensi dell’art.2, comma 25, legge 335/95;

 



  • che tali redditi sono stati percepiti successivamente al compimento dei 65 anni di età;

 



  • che, pertanto, in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto regime previdenziale, si è avvalso della facoltà – espressamente prevista dall’articolo 1, comma 6, del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata - di non versare la contribuzione sui predetti redditi 

 


 


 


Chiede


 


Di accertare l’illegittimità del provvedimento indicato in oggetto in quanto infondato nel merito e, pertanto, di revocarne gli effetti.


 


Si allega in copia il seguente documento di identità……(carta di identità, passaporto)


 


 


 Data,                                                                                                           Firma                                                                                                                                                                      


 


 


 


 


 


 


 


 


 





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