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STATI DI CRISI
E PREPENSIONAMENTI.
LE REGOLE BASE

(Gli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 416/1981; l’articolo 4, l’articolo 33 e l’Allegato d del Cnlg. In coda la giurisprudenza sulla cassa integrazione).
di Pierluigi Franz *
e una nota di Silvana Mazzocchi

Ricordo che in base alla normativa INPGI possono ottenere il prepensionamento i giornalisti con almeno 18 anni di contributi e 58 anni di età (poiché uno stato di crisi può durare 2 anni possono quindi rientrarvi anche i colleghi che abbiano oggi 56 o 57 anni).


Lo scivolo massimo è di 5 anni di contributi INPGI, ma fino ad un massimo di 30 anni di contributi. In pratica non ha alcuno scivolo chi ha già maturato 30 anni di contributi. Se il giornalista abbia superato i 60 anni di età, lo scivolo contributivo (i contributi figurativi accreditati) a carico dell'INPGI non può comunque essere superiore alla differenza tra il limite di 65 anni e l'età anagrafica raggiunta dall'interessato (ad esempio, chi ha 61 anni può avere uno scivolo di 4 anni o chi ha 63 anni può avere uno scivolo di 2 anni).


Chi va in prepensionamento - con o senza scivolo fino ad un massimo di 5 anni di contributi - non subisce più alcun taglio della pensione e può cumulare fino a 20 mila euro l'anno per lavoro autonomo fino al raggiungimento del limite di età per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Oltre questo limite di età si può cumulare quanto si vuole. Ai fini del cumulo le giornaliste sono quindi avvantaggiate perché al compimento dei 60 anni hanno piena libertà di cumulo, mentre i giornalisti prepensionati devono attendere i 65 anni per la libertà di cumulo.


Deve fare, invece, molta attenzione chi ha già maturato 35 anni di contributi perché è fuori dal prepensionamento ex lege 416/81, ma è incluso nell'ultimo comma dell'art. 33 del nuovo contratto nazionale di lavoro che prevede la sua possibile fuoriuscita dall'azienda, avendo già acquisito sulla carta il diritto alla pensione di anzianità. Ciò, però, non gli dà automaticamente diritto al pagamento della pensione, in quanto occorre verificare caso per caso (in base alla propria data di nascita) quando si apre la sua "finestra" semestrale prevista dalla legge. In certi casi si può quindi attendere quasi un anno per incassare la pensione INPGI.


Sottolineo infine che nel 2003 la Cassazione giudicando sul ricorso dell'allora vicedirettore de Il Messaggero Gianni Melidoni ha ritenuto nullo l'ultimo comma dell'art.33 del penultimo contratto nazionale di lavoro giornalistico perché indebitamente sostitutivo delle norme di legge e dello Statuto dei lavoratori in tema di licenziamento individuale.


Nel nuovo sito dell'INPGI (www.inpgi.it) sono comunque riportate tutte le informazioni utili con esempi pratici.



  • Sindaco dell'Inpgi, esponente di Puntoeacapo

………………………….


PREPENSIONAMENTI, CHE FARE?         


di Silvana Mazzocchi


Portavoce di Puntoeacapo, consigliere di amministrazione dell'Inpgi


 


Premessa. Ogni giornalista destinato al prepensionamento deve sapere che è suo insindacabile interesse informarsi sui suoi diritti prima di essere convocato dall’azienda e, comunque, prima di effettuare la scelta volontaria prevista dalle norme. ( Ci si può recare all’Inpgi e, per completezza, è consigliabile un consulto con un commercialista e, nel caso, anche con un legale che può illustrare la giurisprudenza esistente e come muoversi al meglio dentro le regole). Questo anche perché è pacifico che , se gli accordi sindacali si rivelassero peggiorativi rispetto alle leggi, sono da considerarsi nulli.


Appunti per l’uso. Un primo chiarimento riguarda le due tipologie di pensionandi:


E’ necessario distinguere tra l’articolo 33 del Cnl, uomini e donne dai 59 in poi con 35 anni di anzianità, e l’articolo 37 della legge 416, che invece concerne giornaliste/i dai 58 anni con 18 anni di anzianità in poi. Quindi attenzione, poiché uno stato di crisi può durare due anni, potranno rientrare in questa norma anche quei colleghi che oggi hanno 56 o 57 anni.


Inoltre, per la prima tipologia, che rientra nell’articolo 33, la pensione viene percepita a partire dalle due “finestre” annue previste. E’ dunque importantissimo informarsi e conoscere la data precisa in cui si matura effettivamente il diritto alla pensione.


Per l’articolo 37 della 416 (dai 58 anni in poi con 18 anni di anzianità) la legge dice che, dal momento della concessione dello stato di crisi il giornalista con i requisiti necessari viene messo in cassa integrazione e ha 60 giorni per decidere se vuole rimanerci per il periodo dello stato di crisi, fino a due anni, o se volontariamente vuole accedere al prepensionamento.


Va da sé che, anche se gli accordi sindacali non ne fanno espressa menzione, il prepensionamento resta una scelta volontaria. E,dopo la Cigs il giornale o chiude o deve riassumere i giornalisti fino a 65 anni.


Attenzione. Hanno diritto alle 4 mensilità in più previste dall’articolo 36 della 416 soltanto coloro che hanno maturato i requisiti per percepire la pensione secondo le finestre dell’articolo 33, tutti gli altri no. (1)


La Cassa integrazione. L'indennità di cassa integrazione è pari all'80% della retribuzione mensile con un massimale che, per il 2009, è stato fissato in 1.065,26 euro lordi mensili (1.003,05 netti) per i giornalisti che hanno una retribuzione superiore a 1.917,48 euro mensili lordi. Inoltre l’Inpgi provvede ad accreditare al giornalista i contributi figurativi per l’intero periodo di Cigs.


Se chi sta in Cigs lavora gli vengono detratti dai 1.065 euro mensili il corrispettivo delle giornate lavorative a prescindere da quanto guadagna, circa 38 euro al giorno.


La sanzione, prevista dalla legge, in caso di mancata comunicazione delle giornate di lavoro effettuato prevede la sospensione immediata dell'erogazione dell'indennità e la restituzione di quanto percepito fino al momento in cui sia stato accertato lo svolgimento di attività non dichiarate. Nonché la cancellazione dei contributi figurativi accreditati durante il periodo.


Tornando all’articolo 33, è necessario ricordare che l’applicazione è diversa per gli uomini e per le donne. Tutti possono scivolare per un massimo di cinque anni solo fino ai 30 anni di contributi e fino a 65 anni d’età. Lo scivolo fino ai 30 anni vale, ovviamente, anche per le donne che però percepiscono la pensione di vecchiaia già a 60 e possono dunque cumulare da subito. Mentre agli uomini è permesso un cumulo con il tetto di soli 20.000 euro lordi fino ai 65 anni. Successivamente, con la maturazione della vecchiaia, il  cumulo diventa libero.


 


(1) Cassazione Civile. Cumulabilità dei benefici


In materia di provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 ai lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento, essendo i due istituti fondati su presupposti diversi e incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, 18 Febbraio 2005).  (Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23077 del 06-11-2007, C.E. c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A).


In http://www.puntoeacapo.mjhost.org:80/index.php?option=com_content&view=article&id=301:prepensionamenti-che-fare-capitolo-secondo&catid=57:speciale-stati-di-crisi&Itemid=69


 



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VADEMECUM DELLE NORME SU STATI DI CRISI E PREPENSIONAMENTI       


Legge 416/1981. Art. 35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.


Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (108).


L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.


Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675 , in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento (109).


Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (110).


Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) (111) (112).


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(108)  Comma così sostituito dall'art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.


(109)  Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.


(110)  Comma così sostituito dall'art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.


(111)  Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.


(112)  Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.


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Legge 416/1981. Art. 36. Risoluzione del rapporto di lavoro.


1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni (113 e 113/bis).


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(113)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), è stato così sostituito dall'art. 13 della legge 62/2001.


(113/bis) (1) Cassazione Civile. Cumulabilità dei benefici


In materia di provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 ai lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento, essendo i due istituti fondati su presupposti diversi e incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, 18 Febbraio 2005).  (Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23077 del 06-11-2007, C.E. c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A).


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Legge 416/1981. Art. 37. Esodo e prepensionamento.


Articolo 37. Esodo e prepensionamento.


1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti (114):


a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni (115);


b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995 (116).


1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 10 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell’onere eccedentario. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato (117).


2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.


3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.


4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.


5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (118).


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(114)  Alinea così modificato prima dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99 e poi dal comma 5 dell'art. 41-bis del  Dl 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14).


(115)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.


(116) Lettera così modificata prima dal n. 1) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19 del Dl 29 novembre 2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2); poi dall'articolo 41-bis, comma 6, del Dl 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14) ed infine dall'art. 7-ter, comma 17, della legge  9 aprile 2009 n. 33 di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5.


(117) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2). (118)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) e dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è stato così sostituito dall'art. 14, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 14 e il comma 18-quater dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.


NOTA. Vi SONO 3 COMMI IN REALTA' AGGIUNTIVI ALL'ART. 37 DELLA LEGGE 416/81, CHE UFFICIALMENTE NE SONO PERO' ESCLUSI:


1) l'art. 19, comma 18-quater, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale N. 22 del 28 Gennaio 2009) di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L):


"Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del presente decreto".


2) l'art. 41 bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14 (in Supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2009), recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti":


A) comma 7:  "Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981 n. 416 in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) per il finanziamento dell’onere eccedentario";


 B) comma 8:  "Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


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Legge 416/1981. Art. 38. INPGI.


1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare entro il 30 giugno 2001 (119) per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.  


2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:


a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;


b) [la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37] (120).


3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.


4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (120 bis).


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(119)  L’opzione, di cui al comma 2 dell’articolo 76 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, deve essere esercitata entro sei mesi dal 1° gennaio 2001 data di entrata in vigore della legge stessa..


(120) Lettera abrogata dalla lettera b) del comma 18-ter dell'art. 19 del Dl 29 novembre 2008  n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2).


(120 bis)  Articolo prima modificato dall'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67 e poi così sostituito dall'art. 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.


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Allegato D del Cnlg 2009/2013


PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE


1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge n. 416/1981, l'editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.


Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.


La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall'art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.


2) Su richiesta di una della parti, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione - assistito dall'organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.


3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell'ordine, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.


4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.


5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.


La domanda dell'azienda per l'intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all'INPGI.


6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l'azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l'INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG.


7) L'azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.


8) Nel periodo di applicazione dell'art. 35 della legge n. 416 l'azienda editoriale, su proposta del direttore, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l'organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l'azienda non può procedere all'effettuazione di stages per borsisti allievi nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all'art. 4 del contratto.


9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.


Nota a verbale


Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.


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Articolo 4 Cnlg


Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici


Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all'art. 43 si determinino casi di cessazione dell'attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell'avvicendamento, dell'applicazione del terzo comma dell'art. 33 del contratto e dell'art. 37 della legge n. 416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all'allegato D).


 


Occupazione


In caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.


Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.


 


Articolo 33 (III comma)


L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari. Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato:


-      al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;


-      al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004;


-      al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005;


-      al 64° anno di età per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007;


-      al 65° anno di età per i periodi successivi.



Fermo restando per i prepensionamenti l'applicabilità dell'art. 37 della legge n. 416/1981, l'azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del protocollo di consultazione sindacale ovvero nei casi di esuberanze di giornalisti conseguenti all'adozione di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.


Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4429


CIGS/INPGI – Giurisprudenza


Ai prepensionabili


conviene rimanere in Cigs


per poche settimane


e chiedere subito o quasi


l’assegno dell’Inpgi.


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