Milano, 10 ottobre 2009. La Cigs (Cassa integrazione speciale) può durare fino a 24 mesi. L’ammissione al prepensionamento (art 37 della legge 416/1981) richiede obbligatoriamente una breve permanenza del giornalista in Cigs. Durante la Cigs il giornalista dovrà chiedere di essere messo in prepensionamento. Si può anche rimanere in Cigs, sperando di essere richiamati in servizio dall’azienda di cui si è sempre dipendenti. Una prospettiva difficilissima (alla luce della pesantissima crisi dell’editoria italiana e mondiale) con il rischio di rimanere senza lavoro, senza l’assegno dell’Inpgi e di essere messi in mobilità. Normalmente chi ha diritto al prepensionamento si dimette volontariamente, mentre è in Cigs, dall’azienda e così accede al prepensionamento. Le dimissioni sono un passaggio obbligatorio al pari della Cigs per l’applicazione dell’articolo 37 della legge 416/1981 (come emerge da http://www.inpgi.it/?q=node/175).
CASSAZIONE CIVILE. CUMULABILITÀ DEI BENEFICI: non hanno diritto alle 4 mensilità in più previste dall’articolo 36 della 416/81 coloro che hanno optato per la pensione di cui all’articolo 37 della legge 416/1981.
In materia di provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 ai lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento, essendo i due istituti fondati su presupposti diversi e incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, 18 Febbraio 2005) (Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23077 del 06-11-2007, C.E. c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°CASSA INTEGRAZIONE°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
INDENNITA’ di CASSA INTEGRAZIONE, L'indennità di cassa integrazione è pari all'80% della retribuzione mensile con un massimale che, per il 2009, è stato fissato in 1.065,26 euro lordi mensili (1.003,05 euro al netto dell'aliquota del 5,84% prevista dalla legge 28/2/86 n. 41, art. 26) per i giornalisti che hanno una retribuzione superiore a 1.917,48 euro mensili lordi. Tra il giorno in cui il giornalista è posto in cassa integrazione, e l'approvazione del relativo decreto da parte del Ministero del Lavoro, trascorrono in genere alcuni mesi. In questo periodo l'INPGI - su richiesta della FNSI - anticipa il trattamento di cassa integrazione prelevando le somme dal fondo contributi contrattuale esistente presso l'INPGI e di cui è titolare la FNSI. L'anticipazione corrisponde ad una indennità massima di 568,10 euro mensili netti. Il conguaglio in favore del giornalista sarà corrisposto al momento dell'approvazione del decreto di crisi aziendale da parte del Ministero del Lavoro.
REQUISITI E MODALITA' PER OTTENERE L'INDENNITA'. E' necessario che il giornalista - professionista, praticante, pubblicista - abbia in atto con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre mesi, e che di conseguenza per tale periodo minimo siano stati accreditati i contributi all'INPGI. Per richiedere la corresponsione dell'indennità (che può durare al massimo per due anni), è necessario compilare un modulo reperibile presso gli Uffici di corrispondenza, che dovrà essere poi controfirmato dal Fiduciario. Il giornalista in cassa integrazione deve confermare mese per mese con dichiarazione scritta inoltrata tramite l'Ufficio di corrispondenza, la continuità dello stato di cassaintegrato.
DECADENZA DAL DIRITTO. Se il giornalista ha effettuato collaborazioni saltuarie, deve comunicarlo nella dichiarazione scritta mensile che inoltra tramite il Fiduciario. In questo caso l'INPGI tratterrà il valore delle giornate lavorate dall'importo dell'indennità corrisposta.
La sanzione, prevista dalla legge, in caso di mancata comunicazione delle giornate di lavoro effettuato è molto pesante: sospensione immediata dell'erogazione dell'indennità, restituzione di quanto percepito fino al momento in cui sia stato accertato lo svolgimento di attività non dichiarate, cancellazione dei contributi figurativi accreditati durante il periodo. (fonte www.inpgi.it)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Giurisprudenza°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In caso di ricorso alla procedura di Cigs in ambito editoriale, il datore di lavoro è obbligato, pena l'illegittimità delle sospensioni dei singoli giornalisti, a comunicare preventivamente le ragioni ostative al ricorso alla rotazione e i criteri di scelta, ai sensi dell'art. 1 L. 23 luglio 1991, non potendosi ritenere tale previsione di legge derogata dall'Allegato D del Contratto di Lavoro Nazionale Giornalistico, secondo cui l'individuazione dei giornalisti da sospendere costituisce prerogativa esclusiva del direttore. (Trib. Milano, 29-10-2002; Piacentino e altri c. Edit Srl; FONTI Riv. Critica Dir. Lav., 2003, 115).
La procedura di mobilità ex art. 4 e 24 l. n. 223 del 1991 si applica anche ai giornalisti dipendenti di imprese editoriali. Nel caso in cui il datore di lavoro, al termine del periodo di Cigs, non possa reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, è tenuto ad avviare la procedura di mobilità di cui all'art. 4 l. 23 luglio 1991 n. 223, indipendentemente dal numero dei lavoratori da collocare in mobilità. (Pret. Trieste, 08-08-1998; Lubis c. Soc. Il Piccolo ed.; FONTI Riv. Critica Dir. Lav., 1998, 937).
Nel settore giornalistico il collocamento in cassa integrazione non comporta necessariamente la possibilità di prepensionamento. La legge 5 agosto 1981, n. 416 (recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria) prevede – con specifiche e distinte disposizioni – due diversi benefici: il trattamento straordinario di integrazione salariale e il prepensionamento. Quanto al primo l’art. 35 stabilisce che il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate. Quanto al prepensionamento e all’esodo anticipato, il successivo art. 37 stabilisce che ai giornalisti professionisti è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per il beneficio consistente nell’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva; beneficio questo peraltro limitato al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale. Successivamente il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (recante interventi urgenti a sostegno dell’occupazione), conv. in L. 19 luglio 1993, n. 236, all’art. 7 ha dettato norme in materia di cassa integrazione guadagni prevedendo in particolare al comma 4 che sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all’articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate. Quindi – come ha esattamente rilevato il Tribunale – l’art. 7 del decreto legge richiama solo l’art. 35 della legge n. 416/81, ossia solo il trattamento straordinario di integrazione salariale e non anche l’art. 37, ossia l’istituto del prepensionamento. Né c’è alcuna esigenza logica o sistematica per cui i due istituti debbano necessariamente concorrere, essendo anzi gli stessi fondati su presupposti diversi ed incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto (seppur in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell’altra ipotesi l’anticipata risoluzione del rapporto medesimo. A ciò si aggiunga che, trattandosi di disposizione temporanea (perché applicabile fino al 31 dicembre 1995) e speciale, essa è di stretta interpretazione. Soccorre quindi il principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, principio di cui la Suprema Corte ha fatto applicazione anche nella materia della previdenza sociale (Cassazione Sezione Lavoro n. 2117 del 24 febbraio 2000, Pres. D’Angelo, Rel. Amoroso)
Il criterio della prossimità al pensionamento per la scelta degli esuberi, in caso di riduzione di personale, può essere ritenuto illegittimo se non è sufficiente ad individuare i lavoratori da licenziare (Cassazione Sezione Lavoro n. 12781 del 2 settembre 2003, Pres. Mileo, Rel. Filadoro).
Nel dicembre del 1995 la s.p.a. Servizi Tecnici ha effettuato una riduzione di personale, collocando in mobilità cinque dipendenti. L’operazione è stata preceduta dalla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, nell’ambito della quale la società ha concordato con le organizzazioni sindacali che il personale da licenziare sarebbe stato scelto in base al criterio della prepensionabilità ovvero della possibilità di collocamento in “mobilità lunga”. Uno dei licenziati, il geometra Enzo M. ha chiesto al Pretore di Roma di annullare il licenziamento e di applicare l’art. 18 St. Lav. ordinando la sua reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’azienda al risarcimento del danno. Egli ha sostenuto che il criterio adottato per la scelta del personale da licenziare non era sufficiente in quanto oltre a lui, altri quattordici dipendenti erano in possesso dei requisiti previsti dall’accordo sindacale; non era possibile pertanto stabilire come fossero stati individuati i cinque licenziati. Il Pretore ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata riformata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che ha dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione del geometra nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda al risarcimento del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la razionalità del criterio adottato per la scelta del personale da licenziare. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Essa ha ricordato la sua costante giurisprudenza secondo cui il criterio della vicinanza del pensionamento è, astrattamente, razionale e non può dirsi per sé discriminatorio, in quanto consente di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Quando tuttavia, come nel caso di specie – ha osservato la Corte – quello della prepensionabilità sia l’unico criterio prescelto e, una volta calato nella realtà, non sia sufficiente a individuare il personale da licenziare, esso diviene autonomamente illegittimo proprio per difetto di selettività; perché possa validamente operare esso deve essere necessariamente combinato con altro criterio di selezione interna.
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Testo in: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3585&Itemid=131
IL GENERICO RIFERIMENTO A ESIGENZE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE NON COSTITUISCE ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI INDICARE I CRITERI DI SCELTA NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE DI APERTURA DELLA PROCEDURA PER COLLOCAMENTO DEI DIPENDENTI IN CIGS in base alle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 15323 del 30 giugno 2009, Pres. Mattone, Rel. Curzio
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Testo in: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3582&Itemid=131
DEVE RITENERSI INADEGUATA LA MOTIVAZIONE DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE GENERICAMENTE RIFERITA A "CRISI AZIENDALE – CADUTA VERTICALE DI COMMESSE" per la sua genericità (Cassazione Sezione Lavoro n. 14953 del 25 giugno 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Napoletano).
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Allegato D
0 PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE
1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge n. 416/1981, l'editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.
Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.
La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall'art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.
2) Su richiesta di una della parti, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione - assistito dall'organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.
3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell'ordine, le possibilità di applicazione dell'art. 33 del c.n.l.g. e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell'art. 37 della legge 416/1981 (con particolare riferimento al 1° e 2° comma), nonché le occasioni di mobilità nell'ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.
4) È di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.
5) La procedura di consultazione dovrà esaurirsi, salvo diverso accordo tra le parti, entro 25 giorni dalla data di richiesta di attivazione.
La domanda dell'azienda per l'intervento della CIG sarà inviata, per conoscenza, anche all'INPGI.
6) Salvo oggettivi motivi di impedimento l'azienda anticiperà ai giornalisti posti in CIG il trattamento di integrazione salariale durante il periodo di definizione delle procedure amministrative, procedendo al recupero delle somme anticipate in sede di conguaglio contributivo con l'INPGI una volta emanato il provvedimento di ammissione in CIG.
7) L'azienda e la direzione sono tenute ad informare trimestralmente gli organismi sindacali sulle fasi di realizzazione del piano di ristrutturazione, riequilibrio e sviluppo.
8) Nel periodo di applicazione dell'art. 35 della legge n. 416 l'azienda editoriale, su proposta del direttore, richiamerà in servizio i giornalisti posti in CIG per sopperire alle esigenze di servizio ed in tutti i casi in cui si manifesti la necessità di reintegrare l'organico o di adeguarlo a nuove esigenze o alla realizzazione di iniziative di sviluppo. Nello stesso periodo l'azienda non può procedere all'effettuazione di stages per borsisti allievi nonché ad assunzioni di giornalisti o praticanti; eventuali deroghe per le assunzioni - limitatamente ai casi di dimostrata necessità connessi con la funzionalità dei servizi redazionali o per acquisire specifici apporti professionali - devono essere precedute dalla consultazione tra il direttore ed il comitato di redazione sui motivi che le giustificano e comunicate alla Commissione paritetica di cui all'art. 4 del contratto.
9) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti e qualora motivi tecnici organizzativi lo consentano, in sede aziendale potrà essere esaminato il ricorso ai contratti di solidarietà. Tale ricorso dovrà comunque essere limitato ai giornalisti delle testate investite dello stato di crisi di cui al punto 1.
Nota a verbale
Quanto disposto dal comma 2 del punto 1 trova applicazione a decorrere dal novembre 1996.
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Articolo 4 Cnlg 2001/2005Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici
Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all'art. 43 si determinino casi di cessazione dell'attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell'avvicendamento, dell'applicazione del terzo comma dell'art. 33 del contratto e dell'art. 37 della legge n. 416 del 1981, 1° e 2° comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all'allegato D).
Occupazione
In caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.
Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della legge speciale di settore 5 agosto 1981 n. 416.
Articolo 33 (III comma)
L'azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65° anno di età oppure anche prima di tale limite quando abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, esclusi i versamenti volontari. Il requisito anagrafico del 60° anno di età è elevato:
- al 61° anno di età per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;
- al 62° anno di età per il periodo 1° gennaio 2003-30 giugno 2004;
- al 63° anno di età per il periodo 1° luglio 2004-31 dicembre 2005;
- al 64° anno di età per il periodo 1° gennaio 2006-30 giugno 2007;
- al 65° anno di età per i periodi successivi.
Fermo restando per i prepensionamenti l'applicabilità dell'art. 37 della legge n. 416/1981, l'azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del protocollo di consultazione sindacale ovvero nei casi di esuberanze di giornalisti conseguenti all'adozione di piani di trasformazione tecnologica che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge n. 416/1981, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 30 anni e risultino in possesso del requisito anagrafico per avere diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
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Legge 5 agosto 1981 n. 416 (1). Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (2). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.
(2) Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
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35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (107).
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675 , in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento (108).
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (109).
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) (110) (111).
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(107) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(108) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(109) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(110) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(111) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.
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CRISI AZIENDALE. CIGS per un evento improvviso ed imprevisto. Non è necessario presentare il piano di risanamento
Con decreto 29 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha stabilito che, per il triennio 2009-2011, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale, non è necessario presentare il piano di risanamento in presenza di una richiesta di CIGS per il verificarsi di un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. (Il Sole 24 Ore del 26 agosto 2009)
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36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni (112).
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(112) Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) è stato così sostituito dall'art. 13, L. 7 marzo 2001, n. 62.
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37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti (113):
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni (114);
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995 (115).
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato (116).
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (117).
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(113) Alinea così modificato prima dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99 e poi dal comma 5 dell'art. 41-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(114) Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.
(115) Lettera così modificata prima dal n. 1) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, poi dal comma 6 dell'art. 41-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, ed infine dal comma 17 dell'art. 7-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione. Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 2009, n. 46775.
(116) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(117) Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) e dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è stato così sostituito dall'art. 14, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 14 e il comma 18-quater dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
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38. INPGI.
1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
b) [la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37] (118).
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (119).
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(118) Lettera abrogata dalla lettera b) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(119) Articolo prima modificato dall'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67 e poi così sostituito dall'art. 76, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo vedi il comma 2 del suddetto art. 76.
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