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Sette sentenze: Cigs, esuberi, compensi al collaboratore e tariffario, iscrizione d’ufficio al Registro e Inpgi, subordinazione nel lavoro giornalistico. Le ultime sentenze della Cassazione.

1. IL GENERICO RIFERIMENTO AL RISCHIO DI OBSOLESCENZA DELLE MANSIONI, CON CONSEGUENTE NECESSITA' DI RIQUALIFICAZIONE, NON E' SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL COLLOCAMENTO IN CIGS in mancanza di specifici criteri di scelta (Cassazione Sezione Lavoro n. 15694 del 3 luglio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Zappia). (www-legge-e-giustizia.it)


2. IL GENERICO RIFERIMENTO A ESIGENZE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE NON COSTITUISCE ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI INDICARE I CRITERI DI SCELTA NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE DI APERTURA DELLA PROCEDURA PER COLLOCAMENTO DEI DIPENDENTI IN CIGS in base alle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 15323 del 30 giugno 2009, Pres. Mattone, Rel. Curzio). (www-legge-e-giustizia.it)


3. LA MANCATA INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA SCELTA DEI LAVORATORI DA SOSPENDERE, NELLA COMUNICAZIONE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO PER COLLOCAMENTO IN CIGS, COSTITUISCE COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - E determina l'illegittimità della sospensione (Cassazione Sezione Lavoro n. 13240 del 9 giugno 2009, Pres. Mattone, Rel. Zappia). (www-legge-e-giustizia.it)


4. I COMPENSI SPETTANTI AL GIORNALISTA PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO DEVONO ESSERE DETERMINATI IN BASE ALLA TARIFFA PROFESSIONALE in mancanza di accordo con l'azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 11011 del 13 maggio 20069, Pres. Mercurio, Rel. Roselli). 


Michelino N., pubblicista, ha svolto attività giornalistica, come collaboratore autonomo, per la testate edite dalla S.p.A. Finegil, ricevendo compensi determinati unilateralmente dall'azienda. Egli ha chiesto al Tribunale di Teramo di condannare la società editrice al pagamento delle differenze tra i compensi versatigli e quelli previsti dalle tariffe dell'Ordine dei Giornalisti. Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda, in quanto ha ritenuto applicabile l'art. 2233 cod. civ. secondo cui il compenso dell'attività professionale, se non è stato concordato tra le parti, deve essere determinato secondo le tariffe o gli usi. In grado di appello, la Corte dell'Aquila ha riformato la decisione di primo grado, in quanto ha ritenuto applicabili i minimi tabellari previsti dall'art. 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico per i corrispondenti. Essendo tali minimi inferiori a quanto percepito dal giornalista, la Corte ha rigettato la domanda. Michelino N. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte aquilana per vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11011 del 13 maggio 20069, Pres. Mercurio, Rel. Roselli) ha accolto il ricorso. Trattandosi di lavoro autonomo - ha affermato la Cassazione - non doveva applicarsi il contratto nazionale di lavoro giornalistico, che riguarda il lavoro subordinato, mentre doveva farsi applicazione delle tariffe professionali, in base all'art. 2233 cod. civ., non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo sulla determinazione del compenso. (www-legge-e-giustizia.it)


5. L'ISCRIZIONE D'UFFICIO DEL GIORNALISTA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI CONSENTE ALL'INPGI DI RICHIEDERE IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI - In caso di prestazione di lavoro subordinato (Cassazione Sezione Lavoro n. 14944 del 25 giugno 2009, Pres. Sciarelli, Rel. Mammone). 


Dato che ai sensi dell'art. 1423 cod. civ. il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, il provvedimento dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro, comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità. Ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico (o di giornalista professionista) espletata da soggetto non iscritto al relativo albo resta invalida, anche se, non essendo illecita nell'oggetto o nella causa, è produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 cod. civ.. L'attività svolta conserva efficacia e rilevanza giuridica per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale. In particolare, l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti (seppure retroattiva, come nel caso di specie) comporta l'obbligo di assicurazione del praticante presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta. (www-legge-e-giustizia.it)


6. L'ACCORDO FRA L'AZIENDA E IL LAVORATORE PER LA MODIFICA IN SENSO PEGGIORATIVO DELLE SUE MANSIONI PUÒ ESSERE RITENUTO LECITO SE È DIRETTO A  TUTELARE IL SUO POSTO DI LAVORO - In caso di controversia l'azienda è tenuta a provare l'esistenza di ragioni organizzative che avrebbe comportato il licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 18269 del 22 agosto 2006, Pres. Senese, Rel. Stile). (www-legge-e-giustizia.it)


7. L'INDICE RIVELATORE DELLA SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO E' IL "TENERSI A DISPOSIZIONE" - Non è richiesta l'osservanza di un orario di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 19681 dell'11 settembre 2009, Pres. Roselli, Rel. Zappia). 


In tema di lavoro giornalistico, tenuto conto della particolare configurazione del vincolo di subordinazione, della natura intellettuale dell'attività del giornalista, delle caratteristiche dell'opera redazionale o di collaborazione collettiva, delle peculiarità dell'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, nonché dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie a mezzo stampa, sussiste rapporto di lavoro subordinato solo se il giornalista non si limiti a prestazioni occasionali, ma svolga la propria opera con carattere di continuità, mantenendosi stabilmente, tra una prestazione e l'altra, a disposizione dell'imprenditore per eseguirne le istruzioni. Ed invero la peculiarità del lavoro giornalistico, in cui la collaborazione e la subordinazione sono pur requisiti essenziali, comporta che la subordinazione presenta connotazioni di minore intensità a causa della creatività del lavoro, talché occorre far ricorso ad indici rivelatori quali il "tenersi a disposizione" anche tra un incarico e l'altro, ed assumendo rilevanza in senso contrario che le prestazioni siano oggetto di una successione di singoli incarichi. La subordinazione non è esclusa dal fatto che il collaboratore goda di libertà di movimento e non si trattenga in permanenza presso la redazione, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni. E pertanto nell'ambito di tale rapporto, a norma dell'art. 5 del CCNL 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio" (art. 2 del citato CCNL), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale, rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore  di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto da fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Il riscontro dell'elemento "subordinazione" del giornalista, nella forma attenuata di cui sopra, è compito del giudice di merito. In ordine alla rilevanza della qualificazione (nomen iuris) data dalle parti al rapporto corrente tra le stesse, la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare come, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e come, sotto questo profilo, occorra tenere presente in nomen iuris dalle stesse adottato; ma ha altresì sottolineato che tale indicazione non può avere carattere assorbente giacché la volontà effettiva delle parti e la qualificazione propria del rapporto debbono essere desunte, oltre che dal dato formale, anche dalle concrete modalità della prestazione e, in generale, di attuazione del rapporto: esse, in presenza di dati fattuali significativi e concorrenti, debbono prevalere sul dato formale, in ragione del rilievo pubblicistico e costituzionale del rapporto di lavoro, che non può essere eluso dal riferimento formale delle parti ad un rapporto di lavoro autonomo. Nella specifica materia del lavoro giornalistico il vincolo della subordinazione (che assume, una particolare configurazione data la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni) va ravvisato, in particolare, nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore; viceversa il rapporto è  da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedentisi nel tempo - un'unica "fornitura", anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione.


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4337


Le modifiche 2009 all’art. 37


(prepensionamenti)


della legge 416/1981;


all’articolo 33


e all’allegato D del


Cnlg Fnsi/Fieg (risoluzione


del rapporto di lavoro


con 59 anni di età


e 35 anni di contributi).


Nel Protocollo Governo-


Fnsi-Fieg spiegato


quando scatta lo


stato di crisi aziendale.


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