Queste le modifiche apportate nel 2009 alla legge sull’editoria dalle leggi 2, 14 e 33.
1. Legge 5 agosto 1981 n. 416 (1). Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.
Articolo 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 (Cigs, ndr) ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti (114):
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni (115);
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995 (116).
1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 10 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell’onere eccedentario. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato (117).
2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (118).
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(114) Alinea così modificato prima dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99 e poi dal comma 5 dell'art. 41-bis del Dl 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14).
(115) Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 5 aprile 2001, n. 99.
(116) Lettera così modificata prima dal n. 1) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19 del Dl 29 novembre 2008 n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2); poi dall'articolo 41-bis, comma 6, del Dl 30 dicembre 2008, n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14) ed infine dall'art. 7-ter, comma 17, della legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5. Il comma 7 dall'articolo 41-bis del Dl 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14) dice: “Per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 19, commi 18-ter e 18-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all’importo massimo di 20 milioni di euro annui, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell’onere eccedentario”.
(117) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera a) del comma 18-ter dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2). (118) Il presente articolo, già modificato dall'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) e dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, è stato così sostituito dall'art. 14, L. 7 marzo 2001, n. 62. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 14 e il comma 18-quater dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
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2. Cnlg Fnsi/Fieg - Art. 33
Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed una anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità d'importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell'art. 27.
L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65 anno di età.
Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda, nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:
- 2009 anni 59
- 2010 anni 60
- 2011 anni 60
- 2012 anni 61
- 2013 anni 61
- 2014 e seguenti anni 62
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3. Allegato D. PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE
1) Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione delle norme di cui all'art. 35 della legge n. 416/1981, l'editore, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà al comitato di redazione, nonché tramite la FIEG alla FNSI, il piano di ristrutturazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati.
Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati.
La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall'art. 5 (quarto comma) della legge n. 164 del 20 maggio 1975.
2) Su richiesta di una della parti, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione - assistito dall'organizzazione sindacale - procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti.
3) In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, nell’ordine, le possibilità di applicazione dell’art 33 del CNLG e di attivazione dei prepensionamenti ai sensi dell’art 37 della legge 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulla base di tali eccedenze i giornalisti che risultino in possesso dei requisiti per il predetto prepensionamento saranno collocati in CIGS. Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate pubblicate dalla stessa azienda editoriale.
4) Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 3 è di competenza del direttore, tenute presenti le esigenze aziendali e sentite le osservazioni del comitato di redazione, procedere alla composizione del nuovo organico di cui ai punti 1, 2 e 3 individuando i giornalisti per i quali l'azienda richiederà l'applicazione della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS). Il direttore comunicherà i criteri in base ai quali ha proceduto alla suddetta individuazione.
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4. Protocollo Governo/ Fnsi/Fieg
di ratifica dell’ipotesi di accordo
di rinnovo del Cnlg 2009/2013
Quando scatta lo stato di crisi.
“Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si impegna a valutare l’adozione dei provvedimenti necessari per rendere le procedure amministrative volte alla concessione degli ammortizzatori sociali più rispondenti alle peculiari esigenze delle aziende editoriali e dei giornalisti dipendenti che in esse operano. Tali provvedimenti chiariranno, in particolare, che:
• ai fini della sussistenza dello “stato di crisi”, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, la stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo e che tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali;
• il principio secondo cui gli investimenti di carattere produttivo-finanziario e gestionale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore debbano essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche prospettica in cui versa l’azienda nel contesto del settore stesso”.
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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3855
Il nuovo Contratto illustrato
punto per punto dalla
Federazione della Stampa
IN CODA i nuovi minimi + la indennità di contingenza
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Cigs e licenziamenti: due sentenze di grande interesse e di attualità
Testo in: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3585&Itemid=131
IL GENERICO RIFERIMENTO A ESIGENZE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE NON COSTITUISCE ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI INDICARE I CRITERI DI SCELTA NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE DI APERTURA DELLA PROCEDURA PER COLLOCAMENTO DEI DIPENDENTI IN CIGS in base alle leggi n. 164 del 1975 e n. 223 del 1991 (Cassazione Sezione Lavoro n. 15323 del 30 giugno 2009, Pres. Mattone, Rel. Curzio
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Testo in: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3582&Itemid=131
DEVE RITENERSI INADEGUATA LA MOTIVAZIONE DI UN LICENZIAMENTO INDIVIDUALE GENERICAMENTE RIFERITA A "CRISI AZIENDALE – CADUTA VERTICALE DI COMMESSE" per la sua genericità (Cassazione Sezione Lavoro n. 14953 del 25 giugno 2009, Pres. Ianniruberto, Rel. Napoletano).
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Legge 416/1981.
Art. 35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (108).
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675 , in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento (109).
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (110).
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) (111) (112).
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(108) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(109) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(110) Comma così sostituito dall'art. 12, L. 7 marzo 2001, n. 62.
(111) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(112) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.
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Art. 36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni (113 e 113/bis).
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(113) Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), è stato così sostituito dall'art. 13 della legge 62/2001.
(113/bis) (1) Cassazione Civile. Cumulabilità dei benefici
In materia di provvidenze per l'editoria di cui alla legge 5 agosto 1981 n. 416, l'indennità di importo pari a quella di mancato preavviso, prevista dall'art. 36 della legge medesima per l'ipotesi di dimissioni o licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, non può essere cumulata con i benefici attribuiti dal successivo art. 37 ai lavoratori che esercitano l'opzione per il prepensionamento, essendo i due istituti fondati su presupposti diversi e incompatibili, quali nel primo caso la prosecuzione del rapporto di lavoro (seppure in una temporanea situazione di quiescenza in ragione del collocamento in c.i.g.) e nell'altra ipotesi l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, 18 Febbraio 2005). (Cassazione civile, Sez. lavoro, Sent. n. 23077 del 06-11-2007, C.E. c. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A).
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Milano, 19 settembre 2009
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