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Scoop di "Italia Oggi".
Documento riservato
del Ministero del
lavoro: “Casse private
a rischio chiusura”
(ma non l’Inpgi!)

“Cassa forense, ragionieri, agenti di commercio, consulenti del lavoro, medici, veterinari e giornalisti con i conti fuori controllo”. Il Ministero sbaglia e di grosso: il comma 763 dell'articolo 1 della legge 296/2006 non si applica all’Inpgi, che è un ente di previdenza sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, L’Inpgi deve avere previsioni attuariali a 15 anni e riserve tecniche calcolate sugli importi delle 5 annualità delle pensioni in essere per il 1994.

Milano, 2 settembre 2009. Almeno sette casse di previdenza dei professionisti sono a rischio a commissariamento. Se il ministero del lavoro dovesse oggi decidere di applicare alla lettera la legge, per avvocati, ragionieri, agenti di commercio, consulenti del lavoro, medici, veterinari, giornalisti si aprirebbe una fase di amministrazione controllata per riportare i conti in equilibrio (così come previsto dall'articolo 2 comma 4 del dlgs 509/94). I sette enti previdenziali in questione, infatti, stando a un documento riservato del ministero del lavoro, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, non hanno ad oggi la sostenibilità a 30 anni richiesta del comma 763 della legge n. 296/2006. Anzi, in qualche caso ci sono passività già dal 2007. Solo l'approvazione delle riforme che le casse hanno già presentato circa un anno e mezzo fa potrebbe scongiurare il rischio commissaria mento. Dato che i nuovi statuti porrebbero dei rimedi (comunque non definitivi) agli squilibri di gestione evidenziati dal documento ministeriale. (in http://mondoprofessionisti.comingonweb.it:80/articolo_s-1-2674-Casse_private_a_rischio_chiusura.html)


 


Legge 27-12-2006 n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O).


 


Comma 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (1). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.


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(1) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 aprile 2008, n. 124 (Gazz. Uff. 7 maggio 2008, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, secondo periodo, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 38 della Costituzione.


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Economia: sette casse previdenza al collasso (Italia Oggi)


MILANO (MF-DJ)--Riforma o morte. Molte casse di previdenza dei liberi professionisti si trovano ormai davanti a questo bivio.


E' quanto si legge in un articolo di Italia Oggi dove si aggiunge che il risultato emerge da un documento riservatissimo predisposto dal ministro del lavoro e che Italia Oggi e' stato in grado di anticipare.


Se le casse di previdenza dei professionisti non riusciranno a dare un giro di vite alle prestazioni e un colpo d'acceleratore ai contributi versati dagli iscritti, dietro l'angolo c'e' il commissariamento.


Risultano particolarmente a rischio le casse di avvocati, ragionieri, agenti di commercio, consulenti del lavoro, medici, veterinari e giornalisti. Sono questi infatti gli enti di previdenza che non sono in grado di rispettare i criteri imposti dalla legge finanziaria del 2007 che ha richiesto la sostenibilita' trentennale dei bilanci rispetto a quella quindicinale precedentemente richiesta. red/ste


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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1760


Inpgi resta estraneo alle regole


draconiane fissate dal Governo per le altre casse.


 


Previsioni attuariali a 15 anni e riserve


tecniche calcolate sugli importi delle 5


annualità delle pensioni  in essere per il 1994:


i giornalisti sono sicuri che,


con questo trattamento


di favore, possono


dormire sonni tranquilli?


Le altre casse dovranno


fare, invece, previsioni


a 50 anni…. e rischiano


il commissariamento


qualora non garantiscano


il riequilibrio gestionale.


 


Nota e ricerca di Franco Abruzzo


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Il Sole 24 Ore


Dossier Casse private: quattro anni a confronto


 


di Maria Carla De Cesari


Il Sole 24 Ore dedica ogni anno un'indagine sulle variabili demografiche, economiche e finanziarie delle Casse private. I dati sui consuntivi hanno l'obiettivo di fornire ai professionisti elementi utili per capire le dinamiche previdenziali, al di là della comunicazione istituzionale. Le indagini, insieme con le riflessioni degli esperti, anche se tengono solo in parte in considerazione parametri attuariali, sono un contributo alla conoscenza e alla partecipazione attiva alla vita di categoria.


In: http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/08/casse-private-quattro-anni-confronto.shtml?uuid=828dd3e0-9282-11de-b461-3e287591c467&DocRulesView=Libero


 


 


 


 


 


 


 


 





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