Milano, 18 febbraio 2008. La Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2007 ha pubblicato la “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria” elaborata dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia, “sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio azionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale”. Questo decreto è previsto dal comma 763 dell’articolo 1 della legge 296/2006b (legge finanziaria per il 2007). Il comma 763 ha radicalmente modificato il comma 12 dell’articolo 3 della legge 335/1995 (meglio nota come legge “Dini” sulle pensioni), dettando regole severe alle casse privatizzate in tema di redazione dei bilanci tecnici. L’Inpgi è stato escluso dall’osservanza di tale diktat in quanto “forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria”. In sostanza l’Inpgi è l’Inps dei giornalisti.
Il comma 12 della legge 335/1995, come modificato dall'art. 1 (comma 763) della legge 296/2006, dispone che la stabilità delle gestioni previdenziali delle casse “debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni”.
L’art. 59 (comma 20) della legge 449/1997 (Finanziaria per il 1998), invece, dispone che per le casse le riserve tecniche (di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509) sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994.
Queste leggi vanno “tradotte” per capire il regime dell’Inpgi: le previsioni attuariali, per la cassa dei giornalisti, restano a 15 anziché a 30 anni. La riserva tecnica pari a cinque annualità è ancorata alle pensioni pagate nel 1994. Il comma 763 in sostanza ha raddoppiato l'equilibrio dei conti (portandolo da 15 a 30 anni) nel lungo periodo, ma per le altre casse.
Il decreto, firmato dai ministri Damiano e Padoa-Sschioppa, pone alle altrre casse almeno due condizioni capestro con gli articoli 2 e 5:
1) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione.
2) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 (comma 20) della legge 27 dicembre 1997 n. 449, gli Enti gestiti con il sistema a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque annualità delle pensioni correnti. La congruità del patrimonio netto per la copertura della riserva legale è verificata in relazione all'apposito indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura non pensionistica ovvero che erogano esclusivamente prestazioni in capitale, il parametro è riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.
Le conclusioni del decreto (art. 7) sono allarmanti: “Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”. Il comma 4 dice: “In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,…..si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni”.
I giornalisti sono sicuri che, con il trattamento di favore ottenuto dal Governo e dal Parlamento, possono dormire sonni tranquilli? Perché Governo e Parlamento hanno usato due pesi e due misure tra l’Inpgi e le altre casse privatizzate? Sono domande che giriamo al nuovo Consiglio d’amministrazione dell’Istituto, non dimenticando quanto si legge nel parere 1146/2007 del Consiglio di Stato: “Con il decreto legislativo 509/94, gli enti previdenziali privatizzati, ancorché associazioni o fondazioni di diritto privato, svolgono (come afferma l’articolo 2 dello stesso decreto) attività di natura pubblica, in relazione alla quale il legislatore ha prefigurato penetranti e diffusi poteri pubblicistici di vigilanza e di controllo”.
Documentazione legislativa
Legge 335/1995. Articolo 3 (comma 12)
Comma 12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge (62).
62) Comma così modificato dal comma 763 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
…………………….
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 novembre 2007
Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria. (GAZZETTA UFFICIALE n. 31 del 6-2-2008)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private, associazioni o fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha esteso la tutela pensionistica ai liberi professionisti privi di Casse, iscritti in appositi albi o elenchi, anche mediante la costituzione di enti previdenziali di categoria;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, che impone agli enti individuati dal medesimo decreto, la redazione di un bilancio tecnico con periodicita' almeno triennale e prevede che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico;
Visto l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che dispone, a carico degli enti previsti dal medesimo decreto, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto il comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che la stabilità delle gestioni previdenziali degli enti di cui ai citati decreti legislativi debba essere ricondotta ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti legislativi le riserve tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994;
Considerate le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;
Sentite le associazioni e fondazioni interessate;
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Art. 2. Bilancio tecnico
1. Il bilancio tecnico degli enti di cui all'art. 1 contiene informazioni sulla normativa di riferimento vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario di gestione, sui dati demografici, economici e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 763 della citata legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione. La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità, qualora l'ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione di talune delle ipotesi di cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresi', in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa relativa agli effetti finanziari delle modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS, allegati al presente decreto, nonche' sui tassi di sostituzione di cui al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5.
Art. 3. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie
1. Le ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli enti devono assumere per l'elaborazione della proiezione di cui al precedente art. 2, risultano cosi' specificate:
a) gli andamenti della numerosità dei contribuenti e del reddito medio imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo evolvono in linea, rispettivamente, con il tasso di sviluppo dell'occupazione complessiva e con quello della produttivita' media del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2;
b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fmi IVA ed il reddito professionale imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo e' stimato come media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
c) le probabilità di morte, stimate sulla collettività degli assicurati iscritti all'ente, devono essere aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita. Tale aumento deve essere valutato secondo criteri di prudenzialità sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso, deve risultare non inferiore a quanto ipotizzato nelle piu' recenti previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat;
d) il tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri gestionali e fiscali, è determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'ente, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o già in fase di attuazione. Nel calcolo del rendimento netto del patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili né delle plusvalenze non realizzate. Il tasso di redditività del patrimonio non può superare il tasso d'interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al comma 2.
2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e della produttivita' per occupato previste a livello nazionale di cui al comma 1, lettera a) ed il tasso di interesse di cui al comma 1, lettera d) sono annualmente verificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai fini delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico, e successivamente messi a disposizione degli Enti.
3. Le ipotesi relative alle variabili diverse da quelle indicate nei commi precedenti sono definite dagli Enti secondo criteri di prudenzialità ed in coerenza con le indicazioni formulate nel presente articolo.
Art. 4. Adeguatezza delle prestazioni
1. Al fine di verificare l'adeguatezza delle prestazioni, il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il calcolo dei tassi di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale, e deve essere effettuato per alcune figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in ogni caso, quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente, per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia previsti dall'ordinamento dell'Ente.
Art. 5. Indicatori
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli Enti gestiti con il sistema a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata per ogni anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque annualità delle pensioni correnti. La congruità del patrimonio netto per la copertura della riserva legale è verificata in relazione all'apposito indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura non pensionistica ovvero che erogano esclusivamente prestazioni in capitale, il parametro è riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.
2. Al fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate per contribuzioni previdenziali va rapportata al monte reddituale imponibile. Per le gestioni degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto è calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.
Art. 6. Rappresentazione dei risultati
1. Gli enti redigono, per ogni singola gestione amministrata, il prospetto analitico recato dal modulo BTA allegato al presente decreto, sviluppato anno per anno, per l'intero periodo di simulazione.
2. Gli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, redigono anche il prospetto sintetico recato dal modulo BTS allegato al presente decreto, contenente le attività e le passivita' riportate all'anno di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per l'attualizzazione delle poste e' adeguato al tasso di redditività del patrimonio.
3. I prospetti di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.
4. Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati.
5. Per gli Enti per i quali si applichi il calcolo delle prestazioni con il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le proiezioni devono tenere conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.
6. Il bilancio tecnico attuariale è trasmesso in originale, o per copia conforme, corredato dalla delibera di recepimento dell'organo competente, insieme a copia dello statuto e dei regolamenti vigenti alla data di elaborazione.
Art. 7. Riequilibrio della gestione
1. Qualora gli enti non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla approvazione dei Ministeri vigilanti, gli stessi Dicasteri, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato, adottano le misure previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 8. Disposizioni finali
1. Nella fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di conseguire univoche basi di riferimento, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto, gli enti redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali