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Inpgi resta estraneo alle regole
draconiane fissate
dal Governo per le altre casse.

Previsioni attuariali
a 15 anni e riserve
tecniche calcolate
sugli importi delle 5
annualità delle pensioni
in essere per il 1994:
i giornalisti sono sicuri che,
con questo trattamento
di favore, possono
dormire sonni tranquilli?
Le altre casse dovranno
fare, invece, previsioni
a 50 anni…. e rischiano
il commissariamento
qualora non garantiscano
il riequilibrio gestionale.

Nota e ricerca di Franco Abruzzo

Milano, 18 febbraio 2008. La Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2007 ha pubblicato la “Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria” elaborata dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia, “sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio azionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale”. Questo decreto è previsto dal comma 763 dell’articolo 1 della legge 296/2006b (legge finanziaria per il 2007). Il comma 763 ha radicalmente modificato il comma 12 dell’articolo 3 della legge 335/1995 (meglio nota come legge “Dini” sulle pensioni), dettando regole severe alle casse privatizzate in tema di redazione dei bilanci tecnici. L’Inpgi è stato escluso dall’osservanza di tale diktat in quanto “forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria”. In sostanza l’Inpgi è l’Inps dei giornalisti.


Il  comma 12  della  legge  335/1995,  come modificato  dall'art.  1 (comma 763) della legge 296/2006, dispone che la stabilità delle gestioni   previdenziali   delle casse   “debba  essere  ricondotta  ad  un  arco  temporale  non inferiore  ai  trenta anni”.


L’art. 59 (comma 20) della legge 449/1997 (Finanziaria per il 1998), invece, dispone che per le casse   le   riserve  tecniche  (di  cui  all'art.  1,  comma 4, lettera c)  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994, n. 509) sono riferite  agli  importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994.


Queste leggi vanno “tradotte” per capire il regime dell’Inpgi:  le previsioni attuariali, per la cassa dei giornalisti, restano a 15 anziché  a 30 anni.  La  riserva tecnica pari a cinque annualità è  ancorata alle pensioni pagate nel 1994.  Il comma 763 in sostanza ha raddoppiato l'equilibrio dei conti (portandolo da 15 a 30 anni) nel lungo periodo, ma per le altre casse.


Il decreto, firmato dai ministri  Damiano e Padoa-Sschioppa, pone alle altrre casse almeno due condizioni capestro con  gli articoli 2 e 5:


1) Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 1, comma 763 della citata  legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità un arco temporale minimo di trenta  anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore  cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni  dei  dati  su  un  periodo di cinquanta anni in base alla normativa  vigente  alla  data  dell'elaborazione


2) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 (comma 20) della legge 27 dicembre  1997  n.  449,  gli  Enti  gestiti  con  il  sistema  a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata  per  ogni  anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque   annualità   delle  pensioni  correnti.  La  congruità  del patrimonio  netto per la copertura della riserva legale è verificata in  relazione  all'apposito  indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura   non   pensionistica   ovvero   che   erogano  esclusivamente prestazioni  in  capitale,  il parametro è riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.


Le conclusioni del decreto (art. 7)  sono allarmanti: “Qualora  gli  enti  non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante  l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla  approvazione  dei  Ministeri  vigilanti,  gli stessi Dicasteri, sentito  il  Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato,  adottano  le  misure  previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”. Il comma 4 dice: “In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,…..si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni”.


I giornalisti sono sicuri  che, con  il trattamento di favore ottenuto dal Governo e dal Parlamento, possono dormire sonni tranquilli? Perché Governo e Parlamento hanno usato due pesi e due misure tra l’Inpgi e le altre casse privatizzate? Sono domande che giriamo al nuovo Consiglio d’amministrazione dell’Istituto, non dimenticando quanto si legge nel parere 1146/2007 del Consiglio di Stato: “Con il decreto legislativo 509/94, gli enti previdenziali privatizzati, ancorché associazioni o fondazioni di diritto privato, svolgono  (come afferma l’articolo 2 dello stesso decreto) attività  di natura pubblica, in relazione alla quale il legislatore ha prefigurato penetranti e diffusi poteri pubblicistici di vigilanza e di controllo”.


 

Documentazione legislativa

 

Legge 335/1995. Articolo 3 (comma 12)

Comma 12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge (62).


62) Comma così modificato dal comma 763 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


…………………….


 


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


DECRETO 29 novembre 2007


 


Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria. (GAZZETTA UFFICIALE n. 31 del 6-2-2008) 


 


 


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE


Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1994,  n.  509,  che ha disposto   la   trasformazione   in   persone   giuridiche   private, associazioni  o  fondazioni, degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui all'allegato elenco;


Visto  il  decreto  legislativo  10 febbraio  1996,  n. 103, che ha esteso  la  tutela  pensionistica  ai  liberi professionisti privi di Casse,  iscritti  in  appositi  albi  o  elenchi,  anche  mediante la costituzione di enti previdenziali di categoria;


Visto  l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509,  che  impone  agli  enti  individuati  dal  medesimo decreto, la redazione  di un bilancio tecnico con periodicita' almeno triennale e prevede   che   la  gestione  economico-finanziaria  deve  assicurare l'equilibrio   di   bilancio  mediante  l'adozione  di  provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico;


Visto  l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103,  che  dispone,  a  carico  degli  enti previsti dal medesimo decreto,  l'applicazione  delle  disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;


Visto   il  comma 12  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  come modificato  dall'art.  1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge  finanziaria  2007),  che dispone che la stabilità delle gestioni   previdenziali   degli   enti  di  cui  ai  citati  decreti legislativi   debba  essere  ricondotta  ad  un  arco  temporale  non inferiore  ai  trenta anni, prevedendo che i criteri di redazione dei bilanci tecnici siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e  della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla  base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;


Visto l'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che per gli enti previdenziali di cui ai citati decreti legislativi   le   riserve  tecniche  di  cui  all'art.  1,  comma 4, lettera c)  del  decreto  legislativo  30  giugno  1994, n. 509, sono riferite  agli  importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994;


Considerate  le indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale;


Sentite le associazioni e fondazioni interessate;


Decreta:


                               Art. 1. Ambito di applicazione


1.  Gli  enti  gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza  ed assistenza  di  cui  ai  decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996, n. 103, di seguito denominati Enti, con esclusione delle  forme  di  previdenza  sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, garantiscono la stabilità delle gestioni previdenziali per un arco temporale non inferiore a trenta anni, ai sensi dell'art.1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).


 


                               Art. 2. Bilancio tecnico


1.  Il  bilancio  tecnico  degli  enti  di  cui all'art. 1 contiene informazioni  sulla  normativa  di  riferimento  vigente alla data di elaborazione, sul sistema finanziario  di  gestione,  sui dati demografici,  economici  e finanziari, sulle basi tecniche adottate e sulla metodologia utilizzata per le valutazioni.


2.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 1, comma 763 della citata  legge n. 296/2006, che individua ai fini della verifica della stabilità di cui al precedente articolo, un arco temporale minimo di trenta  anni, è opportuno che il bilancio tecnico sviluppi, per una migliore  cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine, proiezioni  dei  dati  su  un  periodo di cinquanta anni in base alla normativa  vigente  alla  data  dell'elaborazione.  La  scelta  delle ipotesi  demografiche,  macroeconomiche  e  finanziarie  deve  essere effettuata  nel  rispetto  delle indicazioni contenute nel successivo art. 3. Sempre ai fini della verifica della stabilità e nel rispetto dei  criteri  di  massima  prudenzialità,  qualora  l'ente  presenti elementi  di  specificità  che  rendono  l'adozione  di talune delle ipotesi  di  cui al citato art. 3 non appropriata o poco prudenziale, il  bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti. In tal caso l'Ente, nella relazione predisposta a corredo del  bilancio tecnico, fornisce le motivazioni in ordine all'adozione di ipotesi specifiche diverse rispetto a quelle indicate all'art. 3 e produce altresi', in via aggiuntiva, le proiezioni secondo le ipotesi di cui al medesimo art. 3.


3.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 del decreto  legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il bilancio tecnico deve essere redatto anche in occasione dell'adozione di  modifiche statutarie   o   regolamentari   che  abbiano  conseguenze  rilevanti sull'evoluzione  della gestione economica e finanziaria dell'Ente. In tale caso, il bilancio tecnico deve essere corredato da una relazione illustrativa   relativa   agli  effetti  finanziari  delle  modifiche adottate, con evidenziazione degli effetti prodotti su ciascuna delle variabili  contenute nelle tabelle recate dal modulo BTA e dal modulo BTS,  allegati al presente decreto, nonche' sui tassi di sostituzione di  cui  al successivo art. 4 e sugli indicatori di cui al successivo art. 5.


 


                           Art. 3. Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie


1.  Le  ipotesi economiche, demografiche e finanziarie che gli enti devono  assumere  per  l'elaborazione  della  proiezione  di  cui  al precedente art. 2, risultano cosi' specificate:


a) gli andamenti della numerosità dei contribuenti e del reddito medio  imponibile ai fini dell'applicazione del contributo soggettivo evolvono   in  linea,  rispettivamente,  con  il  tasso  di  sviluppo dell'occupazione  complessiva  e con quello della produttivita' media del lavoro a livello nazionale, di cui al comma 2;


b) il rapporto fra il volume d'affari dichiarato ai fmi IVA ed il reddito   professionale  imponibile  ai  fini  dell'applicazione del contributo  soggettivo  e'  stimato  come  media dei valori osservati nell'ultimo  quinquennio e mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;


c) le  probabilità  di  morte, stimate sulla collettività degli assicurati  iscritti  all'ente, devono essere aggiornate nel tempo in funzione  dell'aumento  atteso  della  speranza di vita. Tale aumento deve  essere  valutato  secondo  criteri di prudenzialità sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata e, in ogni caso, deve  risultare  non inferiore a quanto ipotizzato nelle piu' recenti previsioni della popolazione italiana elaborate dall'Istat;


d) il  tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri gestionali e fiscali, è determinato in base a criteri prudenziali ed in   funzione   del   rendimento  medio  delle  attività  dell'ente, realizzato   nell'ultimo   quinquennio,   nonché  delle  ragionevoli aspettative  connesse  all'ultimo piano di investimento programmato o già  in  fase  di  attuazione.  Nel calcolo del rendimento netto del patrimonio, non si tiene conto delle rivalutazioni degli immobili né delle  plusvalenze  non  realizzate.  Il  tasso  di  redditività del patrimonio  non  può  superare  il tasso d'interesse adottato per la proiezione  del  debito pubblico nel medio e lungo periodo, di cui al comma 2.


2. Il tasso di inflazione, la dinamica dell'occupazione complessiva e  della  produttivita'  per occupato previste a livello nazionale di cui  al  comma 1,  lettera a)  ed  il  tasso  di  interesse di cui al comma 1,  lettera d)  sono  annualmente  verificati dal Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale,  d'intesa  con  il  Ministero dell'economia  e delle finanze con il procedimento di cui all'art. 14 della  legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base delle ipotesi adottate ai  fini  delle previsioni elaborate a livello nazionale per l'intero sistema   pensionistico   pubblico,   e   successivamente messi a disposizione degli Enti.


3.  Le  ipotesi  relative alle variabili diverse da quelle indicate nei  commi precedenti  sono  definite  dagli  Enti secondo criteri di prudenzialità  ed  in  coerenza  con  le  indicazioni  formulate nel presente articolo.


                                         Art. 4.  Adeguatezza delle prestazioni


1.  Al  fine  di  verificare  l'adeguatezza  delle  prestazioni, il bilancio  tecnico  deve  essere  corredato  dall'analisi dei tassi di sostituzione,   al   lordo   e   al  netto  del  prelievo  fiscale  e contributivo,   calcolati  con  parametri  coerenti  con  le  ipotesi demografiche   e  macroeconomiche  sottostanti  la  proiezione  degli equilibri  finanziari  di medio e lungo periodo di cui all'art. 2. Il calcolo  dei  tassi  di sostituzione deve coprire l'intero periodo di previsione,  con  cadenza  almeno decennale, e deve essere effettuato per  alcune  figure-tipo particolarmente significative, fra le quali, in   ogni   caso,   quelle  riferite  ai  soggetti  che  accedono  al pensionamento  con  i  requisiti  minimi  di età e di contribuzione, rispettivamente,  per  il  pensionamento di anzianità e di vecchiaia previsti dall'ordinamento dell'Ente.


 


                                      Art. 5. Indicatori


1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 20, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  gli  Enti  gestiti  con  il  sistema  a ripartizione redigono in ogni caso il prospetto della riserva legale, sviluppata  per  ogni  anno di proiezione, calcolata in riferimento a cinque   annualità   delle  pensioni  correnti.  La  congruità  del patrimonio  netto per la copertura della riserva legale è verificata in  relazione  all'apposito  indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto. Per le gestioni che erogano prestazioni di natura   non   pensionistica   ovvero   che   erogano  esclusivamente prestazioni  in  capitale,  il parametro è riferito alle prestazioni obbligatorie correnti.


2.  Al  fine di verificare la congruità dell'aliquota contributiva vigente,  la  differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le  entrate  per  contribuzioni  previdenziali va rapportata al monte reddituale  imponibile.  Per le gestioni degli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il citato rapporto è calcolato in valore attuale medio, per l'intero periodo.


 


                                      Art. 6.  Rappresentazione dei risultati


1.  Gli  enti  redigono, per ogni singola gestione amministrata, il prospetto  analitico  recato  dal  modulo  BTA  allegato al presente decreto,   sviluppato   anno   per  anno,  per  l'intero  periodo  di simulazione.


2. Gli enti di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, redigono  anche il prospetto sintetico recato dal modulo BTS allegato al   presente  decreto,  contenente  le  attività  e  le  passivita' riportate  all'anno  di elaborazione. Il tasso tecnico utilizzato per l'attualizzazione  delle  poste  e' adeguato al tasso di redditività del patrimonio.


3.  I  prospetti  di cui ai commi precedenti sono redatti assumendo quale  base  contabile  i  risultati  dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.


4.  Gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie fornendo   chiarimenti   sui   motivi   degli  eventuali  scostamenti registrati.


5.  Per  gli  Enti  per  i  quali  si  applichi  il  calcolo  delle prestazioni con il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto   1995,   n.   335,   le   proiezioni  devono  tenere  conto dell'aggiornamento  periodico  dei  coefficienti  di  trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.


6.  Il bilancio tecnico attuariale è trasmesso in originale, o per copia  conforme,  corredato dalla delibera di recepimento dell'organo competente,  insieme  a copia dello statuto e dei regolamenti vigenti alla data di elaborazione.


                                      


                                     Art. 7. Riequilibrio della gestione


1.  Qualora  gli  enti  non garantiscano il riequilibrio gestionale mediante  l'adozione di idonee determinazioni da sottoporre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla  approvazione  dei  Ministeri  vigilanti,  gli stessi Dicasteri, sentito  il  Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e l'ente interessato,  adottano  le  misure  previste all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.


 


                                  Art. 8.  Disposizioni finali


1.  Nella  fase di prima attuazione della nuova disciplina, ai fini di   conseguire   univoche   basi  di  riferimento,  entro  sei  mesi dall'emanazione  del  presente  decreto, gli enti redigono il proprio bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2006.


 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 


Roma, 29 novembre 2007


                       Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale


                               Damiano


                      Il Ministro dell'economia e delle finanze


                           Padoa Schioppa


 


Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008


Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali





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