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Stampa

Quando il catastrofismo
ha il fiato corto.
Quattro conti della massaia
e alla buona dimostrano
che nei prossimi 14 anni
i giornalisti potrebbero incassare
di più dei 14 anni precedenti.

NOTA di FRANCO ABRUZZO

Negli ultimi 14 anni i giornalisti hanno ottenuto due rinnovi contrattuali (1995 e 2001  e, in base al “protocollo Ciampi” del 1993,  due rinnovi economici biennali  nel 1997 e nel 2003). Nei 14 anni diversi colleghi hanno maturato7 scatti biennali.  I minimi, prima del rinnovo contrattuale del 27 marzo 2009, erano fermi, quindi, da sei anni. Oggi, con il contratto 2009/2011, parte un nuovo percorso economico virtuoso, che vede una inversione dei ruoli tra aumenti contrattuali biennali e scatti (triennali). I giornalisti potrebbero, nei prossimi 14 anni, inanellare 7 aumenti contrattuali economici e 5 scatti (senza tener conto che i primi 3 scatti per i giovani mantengono la cadenza biennale). Il Cnlg fissa un eguale trattamento  tra giornalisti che lavorano sull’online e sulla carta stampata o in tv.  E’ stato aumentato il parametro minimo per i redattori di prima nomina, quelli più deboli. Questo parametro, nella scala retributiva, passa da 71 a 81. Il redattore di prima nomina, con i vecchi parametri, avrebbe preso un aumento di 188 euro contro i 213 euro effettivi  di oggi. I redattori a termine, per i quali  sarà cancellato il salario di reingresso (o "contratto depotenziato"),. riceveranno lo stipendio contrattuale riconosciuto a chi è assunto a  tempo indeterminato.  I contratti a tempo determinato in futuro, quindi, costeranno di più rispetto ad oggi.  Il  principio, sostenuto fortemente dalla Fnsi,  è che la flessibilità si paga. Quando si incroceranno i numeri economici di tutte queste operazioni si scoprirà probabilmente che il contratto firmato il 27 marzo 2009 non è proprio da buttare. Ha salvato l’argenteria in una stagione economica drammatica. Non è poco.


Milano, 11 aprile 2009


 


I minimi di stipendio contrattuali vanno incrementati


della indennità di contingenza secondo questo schema:


 


CNLG - NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE


Articolo 6 - INDENNITÀ DI CONTINGENZA


 


A seguito dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari disposta dall'accordo 8 luglio 1993 (all. P) di ricepimento del protocollo governativo del 21 luglio 1992, l'indennità di contingenza è corrisposta ai dipendenti giornalisti sulla base dei valori congelati in atto per il semestre novembre 1991/aprile 1992 e di seguito indicati per le rispettive qualifiche:


In servizio alla data del 30 novembre 1995


                                           Valore mensile


Direttore, Condirettore,


Vice Direttore                     1.187.372


                                           € 613,23


 


Capo redattore                   1.148.223


                                           € 593,01


 


Vice capo redattore 1.135.170


                                           € 586,27


 


Capo servizio                      1.126.687


                                           581,89


 


Vice capo servizio               1.116.594


                                           576,67


Redattore (+ 18 mesi


anz. profess.)                      1.107.303


                                           571,87


 


Redattore 1ª nomina


(- 18 mesi anz. profess.)      1.076.340


                                           555,88


 


Praticante dopo 12


mesi di servizio                    1.052.913


                                           543,78


 


Praticante dopo 3


mesi di servizio                    1.041.876


                                           538,08


 


Praticante con meno


di 3 mesi di servizio 1.029.488


                                           531,69


 


 


 


Assunti dal 1° dicembre 1995


                                           Valore mensile


Direttore, Condirettore,


Vice Direttore                     1.187.372


                                           613,23


 


Capo redattore                   1.148.223


                                           593,01


 


Vice capo redattore 1.135.170


                                           586,27


 


Capo servizio                      1.126.687


                                           581,89


 


Vice capo servizio               1.116.594


                                           576,67


 


Redattore con oltre


30 mesi di anzianità


professionale                       1.107.303


                                           571,87


 


Redattore di 1ª nomina


con meno di 30 mesi di


anzianità professionale         1.076.340


                                           555,88


 


Praticante dopo 12


mesi di servizio                    1.052.913


                                           543,78


 


Praticante con meno di


12 mesi di servizio               1.029.488


                                           531,69


 


Praticante in            1.029.488


formazione              531,69


 


Per quanto riguarda i problemi generali di soluzione dell'istituto, si fa rinvio, come per il passato, agli accordi che saranno assunti dalle parti sociali eventualmente con l'intervento del Governo.


 


I nuovi minimi contrattuali dell'ipotesi d'accordo Fieg-Fnsi  per il biennio 2009-2011.


Roma,   9 aprile 2009.  Pubblichiamo una tabella con riportati i nuovi minimi contrattuali per il biennio 2009-2011 contenuti nell'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto 2009-20013 sottoscitta da Fieg e Fnsi.  La tabella è pubblicata in http://www.fnsi.it/ArchivioPdf/tabella_nuovi_minimi_cngl2009-2012.pdf


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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3591


Contratto 2009-2013:


una ipotesi d’accordo


lunga 20 pagine fittissime.


I due paragrafi - il protocollo sugli ammortizzatori e il protocollo sulla parte normativa – sono la prova evidente della complessità della trattativa.


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NUOVO CONTRATTO: le analisi di Franco Abruzzo sono pubblicate in


http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3627


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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3670


Il nuovo contratto


può essere peggiorativo


rispetto al vecchio.


Parola di Cassazione.


"Il nuovo contratto può risultare 'peggiorativo' in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina deve ritenersi corrispondente agli interessi degli associati rispetto alle situazioni sopravvenute".


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