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Pietro Ichino smentisce
Senzabavaglio: “Il
contratto Fnsi/Fieg 01-05
è privo di ultrattività.
Può accadere che ne
sopravvivano solo gli
effetti economici ex art.
36 della Costituzione”

“Le clausole del vecchio contratto collettivo non possono considerarsi in quanto tali ‘incorporate’ nei contratti individuali. Grave scorrettezza commessa nei miei confronti. Ho chiesto la rimozione della pretesa intervista da "senzabavaglio" e da qualsiasi sito in cui essa sia stata pubblicata”.

Lettera di  Paolo Butturini


Cari colleghi vi giro la mail che il professor Pietro Ichino ha scritto alla professoressa Roberta Bortone che gli aveva chiesto conto della sua intervista sul sito e sulla newsletter di Senza Bavaglio. Mi sembra che non sia necessario accompagnarla con commenti


Paolo Butturini


Segretario dell'AssociazioneStampa Romana


 


La lettera di Pietro Ichino a Roberta Bortone


Cara Roberta, hai perfettamente ragione a stupirti dell'intervista che mi hanno attribuito sul sito “senzabavaglio": me ne sono stupito anch'io, e anzi ne sono rimasto indignato. Innanzitutto perché non ho rilasciato alcuna intervista (Alberizzi mi ha telefonato ieri pomeriggio, mentre ero in viaggio, per chiedermi soltanto una "consulenza volante" sulla questione, "perché ne stava discutendo con dei colleghi": consulenza che gli ho, quindi, dato a puro titolo di parere amichevole e non in funzione di pubblicazione: altrimenti avrei - come sempre - chiesto di controllare parola per parola quello che mi veniva attribuito);


-in secondo luogo e soprattutto perché il contenuto della "consulenza volante" che ho dato ad Alberizzi non corrisponde affatto a quanto viene riportato in questa pretesa intervista pubblicata su "senzabavaglio". Alle sue domande ho risposto esattamente quello che scrivi tu nel tuo messaggio, e cioè che  - nel nostro ordinamento non sussiste alcun principio generale di ultrattività del contratto collettivo post-corporativo;


 - può determinarsi ultrattività soltanto in presenza di una clausola esplicita in tal senso nel contratto stesso, trasformandosi esso in tal caso in contratto a tempo indeterminato, suscettibile di recesso unilaterale da entrambe le parti in qualsiasi momento;


 - può tuttavia accadere che alla cessazione del contratto ne sopravvivano gli effetti economici, in quanto il giudice continui ad assumere i minimi tabellari (ancorché scaduti) come parametro per la determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.; ho precisato peraltro che questo non significa che il contratto resti in vita: questi effetti postumi, quando si verificano, sono del tutto indiretti ed eventuali, ben potendo il giudice, nella sua discrezionalità, adottare altri criteri;


 - le clausole del vecchio contratto collettivo non possono considerarsi in quanto tali "incorporate" nei contratti individuali;


 - può accadere tuttavia che, continuando esse ad essere applicate per lungo tempo anche dopo la cessazione dell'efficacia del contratto collettivo, esse possano, alla lunga, finir coll'essere considerate come oggetto di una pattuizione individuale tacita tra datore e prestatore di lavoro.


Ti ringrazio di avermi segnalato questa grave scorrettezza che è stata commessa nei miei confronti e ti autorizzo a diffondere questo mio messaggio in tutte le sedi in cui lo riterrai opportuno.


Ho immediatamente ingiunto ad Alberizzi - cui questo messaggio è inviato per conoscenza - di rimuovere la pretesa intervista da "senzabavaglio" e da qualsiasi sito in cui essa sia stata pubblicata.


Pietro Ichino


……………………………………………………………….


LA “PRETESA” INTERVISTA SMENTITA DA PIETRO ICHINO


CONTRATTO/Pietro Ichino smentisce la FNSI


"Se non firmano resta in vigore il vecchio accordo"


 


Pietro Ichino è uno dei giuslavoristi più prestigiosi d'Italia. Gli abbiamo chiesto un parere sull'affermazione della FNSI secondo cui se non si firma questo contratto si resta senza accordo. Di conseguenza si tornerebbe a una sorta di lassaiz faire.


"Se non si firma un nuovo contratto - spiega Ichino - resta il vigore il  vecchio. Per la parte economica ne sono assolutamente certo perché si applica l'articolo 36 della Costituzione che recita: 'Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia  un'esistenza libera e dignitosa'. Questo articolo in un eventuale giudizio resta l'unico parametro per la definizione della giusta della retribuzione".


E la parte normativa?


"Sulla parte normativa potrebbe nascere un contenzioso tra le parti - continua il giuslavorista - Ma comunque resterebbero sempre in vigore le norme contenute nello Statuto dei Lavoratori e in quel contratto dei giornalisti che nel 1959 fu tramutato in legge dello Stato. Comunque poiché il contratto attuale è scaduto da 4 anni e durante questo periodo è stato applicato, vuol dire che la sua proroga è stata tacitamente accettata".


Si può sostenere che le clausole del contratto collettivo sono ormai incorporate nei contratti individuali e quindi se non venisse firmato un nuovo accordo il vecchio rimarrebbe in vigore?


"Beh, direi di sì in quanto le regole del contratto sono state applicate per lungo tempo dopo la scadenza. Non si tratta però un'incorporazione  automatica, ma solo perché c'è stata reiterazione nell'applicazione del contratto vecchio".


Massimo A. Alberizzi


Consigliere Nazionale FNSI


Senza Bavaglio


www.senzabavaglio.info


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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3604


Una lettera (con parere


pro-veritate)


firmata Paolo Butturini:


“Il contratto 2001/2005


era morto: il Codice Civile


esclude l’ultrattività del vecchio


Cnlg una volta arrivato alla


scadenza fissata dalle parti”.


Solo “la parte economica


resta in vigore in base


all’art.36 della Costituzione


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