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Subject R: Siddi spiega ad Articolo 21 i passaggi cruciali del nuovo contratto: certo, non è il livello massimo che vole vamo raggiungere ma il livello massimo raggiungibile, in questo tempo.
Date 31/03/2009 14:05
Cari colleghi, vorrei fare delle precisazioni in merito alle interviste di Massimo Alberizzi a Pietro Ichino e di Michele Concina a Vincenzo Ferrari e alla professoressa Maria Teresa Carinci nella newsletter di Senza Bavaglio. Per completezza vi allego un parere scritto e documentato della professoressa Roberta Bortone (docente alla Sapienza e nota giuslavorista).
A leggere bene le interviste a Ichino, Ferrari e Carinci, si vede che la pretesa affermazione “il contratto resta in vigore”, si stempera in realtà in una più sfumata “la parte economica resta in vigore in base all’articolo 36 della Costituzione” e “la parte normativa si incardina nella consuetudine e nei contratti individuali”. Alcune brevi considerazioni.
Gli interpellati non citano mai due chiarissime sentenze della Corte di Cassazione, che vi allego (n. 11.325 del 30 maggio 2005, sezioni unite civili, n. 11.602 del 9 maggio 2008) che senza ombra di dubbio escludono l’ultrattività (cioè la prosecuzione di valore giuridico del contratto) una volta arrivato alla scadenza fissata dalle parti.
Gli interpellati forse non sanno che il vecchio contratto, a norma dell’articolo 52, fu disdettato dalla stessa Fnsi come era prassi per aprire il confronto sindacale.
Ichino lascia intuire che, comunque, per la parte normativa si dovrebbe ricorrere a un contenzioso giuridico che, vista l’autonomia del giudice, non è possibile dare per scontato.
Sul incardinarsi delle norme collettive nei contratti individuali scrive la professoressa Bortone: “Infatti le clausole del CCNL non diventano patrimonio del contratto individuale: è quanto sostenuto dalla giurisprudenza allorché, con linguaggio tecnico, nega che la disciplina collettiva “s’incorpori” nel contratto individuale con conseguente inderogabilità in peius (v. su questo punto la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 11325 del 2005 citata prima)”.
Resta comunque il fatto che, ma le sentenze lo negano, quand’anche si salvasse qualcosa, lo si negherebbe ai nuovi assunti e a quel 30% della categoria che vive di contratti a tempo determinato.
Paolo Butturini
Segretario dell’Associazione Stampa Romana
Avv. Roberta Bortone
Professoressa di Diritto del lavoro
nella Sapienza – Università di Roma
Via Flaminia 109 - 00196 Roma
PARERE PRO VERITATE
Il presente parere risponde al quesito circa gli eventuali effetti vincolanti di un contratto collettivo dopo il termine di scadenza concordato al momento della sua stipulazione.
In particolare viene chiesto se e in quali termini possa considerarsi vincolante il Contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto il 28 febbraio 2005.
La risposta al quesito deve partire dalla premessa che nel nostro ordinamento i contratti collettivi non hanno alcuna specifica regolamentazione nella legge e che agli stessi si applicano solo le norme generali del codice civile che disciplinano gli aspetti generali di tutti i contratti.
In realtà lo stesso codice civile, risalente al 1942, contiene una serie di articoli che si riferiscono ai contratti collettivi, ma queste norme trovavano applicazione rispetto ai contratti collettivi corporativi stipulati dai sindacati fascisti che avevano una natura e una funzione completamente diversa rispetto a quelle dei contratti collettivi stipulati nel regime attuale fondato sulla libertà sindacale e sulla natura privata dei sindacati.
Di conseguenza ai contratti collettivi dei nostri giorni non si applica l’art. 2074 del codice civile che sanciva la c.d. ultrattività dei contratti collettivi e cioè la regola secondo cui continuavano ad applicarsi anche dopo la data di scadenza e fino al momento del loro rinnovo.
Questo è da considerare un assunto ormai pacifico sia in dottrina (v. per tutti GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2006, 172 ss.) sia in giurisprudenza, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 11325 del 30 maggio 2005:
“Secondo un consolidato e risalente orientamento, la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sìa intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi post - corporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza (Cass. 16 gennaio 1969 n. 79, 19 maggio 1979 n. 2892, 29 agosto 1987, n. 7140, 14 luglio 1988 n. 4630, 13 febbraio 1990 n. 1050, 6 giugno 1990 n. 5393, 16 aprile 1993 n. 4507); la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito (Cass. 9 giugno 1993 n. 6408, 24 agosto 1996 n. 7818)”.
Ed anche le sentenze successive confermano pienamente questo orientamento: “Alla scadenza del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2074 c.c. o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo: il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge” (Cass. 9/5/2008 n 11602).
In ragione di questa premessa, in linea generale e salve – come si preciserà più avanti – esplicite regole contenute nel contratto collettivo, dopo la scadenza dei CCNL e fino al loro rinnovo si entra in un periodo di vuoto di regolamentazione collettiva durante il quale la disciplina dei rapporti individuali di lavoro rientra nella libera volontà dei singoli.
D’altronde, nel momento in cui un contratto collettivo cessa di avere efficacia, la disciplina delle condizioni dei rapporti individuali di lavoro, proprio perché ritorna ad essere di competenza del contratto individuale e perciò affidata al normale rapporto di forza tra le parti, potrebbe subire anche peggioramenti. Infatti le clausole del CCNL non diventano patrimonio del contratto individuale: è quanto sostenuto dalla giurisprudenza allorché, con linguaggio tecnico, nega che la disciplina collettiva “s’incorpori” nel contratto individuale con conseguente inderogabilità in peius (v. su questo punto la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 11325 del 2005 citata prima).
Probabilmente solo per la quantificazione della retribuzione-base si potrebbero ritenere indirettamente applicabili i minimi previsti dal CCNL anche dopo la sua scadenza (e sempre, naturalmente, fino al suo rinnovo). Infatti l’art. 36 della Costituzione impone che la retribuzione sia sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa e i giudici, in mancanza di una legislazione sul salario minimo, utilizzano come parametro di riferimento della sufficienza la retribuzione base prevista nei contratti collettivi della categoria di riferimento.
Resta da aggiungere che di solito la contrattazione collettiva si preoccupa di disciplinare questo vuoto normativo soprattutto attraverso le disposizioni inserite al momento del rinnovo e che vanno a coprire il periodo di “carenza contrattuale” con la previsione della retroattività di alcuni istituti o di norme particolari o con una serie di regole da applicare con riferimento a tale periodo.
Inoltre la contrattazione collettiva può anche intervenire in modo preventivo, inserendo nei contratti norme che valgano nel caso in cui non si proceda al rinnovo entro il termine di scadenza.
Questa è l’ipotesi seguita dal CCNL dei giornalisti, il cui art. 52 disponeva: “Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata almeno cinque mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato di anno in anno”. In questo modo il contratto non introduceva un vero e proprio principio di ultrattività, ma evitava che si generasse automaticamente il vuoto normativo cui si è fatto cenno in quanto le parti restavano libere di sottrarsi alla disciplina collettiva solo attraverso un’espressa disdetta del contratto.
Proprio in applicazione dell’art. 52 la Federazione Nazionale della Stampa ha a suo tempo comunicato formale disdetta del CCNL nei modi e nei termini previsti e di conseguenza i rapporti di lavoro sono attualmente privi di disciplina di derivazione sindacale.
Roma 21 marzo 2009
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Cassazione
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 09.05.2008 n. 11602
Contratto collettivo, tempo determinato, ultrattività, esclusione
La Sezione Lavoro
Svolgimento del processo
.M., dal 17 agosto 1989 dipendente dell'ENAV s.p.a. (ex Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, poi trasformata in Azienda Nazionale di Assistenza al Volo, divenuta ente pubblico economico e infine società per azioni), inquadrato dal 19 aprile 1994, quale controllore del traffico aereo, nel livello 5^, parametro 210 di cui al C.C.N.L. 94/97 applicato al rapporto, aveva a suo tempo adito il giudice del lavoro di Genova rivendicando nei confronti del proprio datore di lavoro l'anticipazione al 19 aprile 1996 del proprio inquadramento nel 3^ livello, parametro retributivo 240, come previsto dall'all. B del C.C.N.L. citato anzichè dal 1 ottobre 1998 come riconosciuto dalla società in base ad una nuova normativa introdotta con il successivo verbale di intesa sindacale del 21 giugno 1997. Con l'ulteriore anticipazione al 19 marzo 1999 dell'inquadramento nel parametro 270 in ragione dell'anzianità maturata alla stregua di quanto previsto dal verbale di intesa del 21 giugno 1997, citato.
Con sentenza del Tribunale di Genova in data 20 novembre 2002, poi confermata dalla Corte d'appello della medesima città con sentenza in data 12 gennaio 2005, depositata in cancelleria il successivo 25 gennaio, il M. ha ottenuto il riconoscimento del diritto vantato, limitatamente alla richiesta di inquadramento nel 3^ livello, parametro 240 dal 19 aprile 1996, mentre non è stata accolta l'ulteriore domanda relativa all'anticipazione del passaggio al successivo parametro retributivo 270.
Avverso tale sentenza propone ora rituale ricorso l'ENAV s.p.a., chiedendone la cassazione con ogni effetto di legge, articolando due motivi.
Resiste alle domande il M. con un proprio tempestivo controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive a norma dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che sul rigetto della domanda relativa alla anticipazione dell'inquadramento secondo il parametro retributivo 270, non riproposta in sede di appello dal M., si è definitivamente formato il giudicato.
1 - Col primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2074 c.c., nonchè per la contraddittorietà e illogicità della relativa motivazione.
I Giudici di merito avrebbero infatti erroneamente ritenuto applicabile al rapporto di lavoro tra le parti, in base ad una inesistente regola di ultrattività del contratto collettivo di diritto comune, la disciplina relativa alla progressione in carriera del personale dipendente ENAV prevista dal C.C.N.L. del 1994 - 1997, nonostante che l'art. 9, di tale contratto ne prevedesse la scadenza al 31 dicembre 1995 e rinviasse a successive intese sindacali la formazione di una nuova disciplina al riguardo, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, poi effettivamente concordata, sia pure in ritardo in data 21 giugno 1997, ma con effetto retroattivo.
La ricorrente sostiene viceversa che il principio di ultrattività stabilito dall'art. 2074 c.c., non sarebbe applicabile ai contratti collettivi di diritto comune e comunque esso non riguarderebbe l'ipotesi in cui vi sia successione da uno ad altro contratto, il quale ultimo potrebbe disciplinare la materia del precedente anche in maniera meno favorevole al lavoratore.
La sentenza conterrebbe altresì una motivazione contraddittoria laddove avrebbe ritenuto ormai acquisito al patrimonio del lavoratore il diritto al superiore inquadramento prima ancora che intervenisse la nuova disciplina delle qualifiche, mentre tale acquisizione sarebbe da negare, in quanto non avvenuta entro la data di scadenza della vecchia disciplina. Pertanto al 31 dicembre 1995, il diritto del M. sarebbe stato ancora in itinere e non già quesito.
2 - Col secondo motivo di ricorso, la società censura la sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., in relazione all'art. 9 del C.C.N.L. del 1994/1997 e all'accordo del 21 giugno 1997, nonchè per vizio di motivazione sull'argomento.
In proposito, la ricorrente riporta il contenuto dell'art. 9 del C.C.N.L. 1994 - 1997 citato, sostenendo che esso manterrebbe fermo l'ordinamento professionale previsto dal precedente contratto fino al 31 dicembre 1995 e prevederebbe la revisione di tale ordinamento con effetto dal 1 gennaio 1996, secondo i principi indicati dal medesimo contratto.
Alla luce del tenore letterale di tale norma contrattuale, la ricorrente censura l'interpretazione della Corte territoriale che aveva negato la suddetta cessazione di efficacia alla data del 31 dicembre 1995, cessazione che sarebbe viceversa confermata anche dalla successiva intesa sull'ordinamento professionale del 21 giugno 1997, che aveva dichiarato applicabile la nuova disciplina dal 1 gennaio 1996.
L'ENAV s.p.a. deduce inoltre anche il vizio di motivazione della sentenza, laddove la Corte territoriale, da un lato, riconoscerebbe che alla data del 31 dicembre 1995 il diritto del M. alla qualifica superiore non era ancora maturato sulla base della disciplina del C.C.N.L. del 1994/1997 e dall'altro, si esprimerebbe in termini di diritto quesito dall'appellato.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto parzialmente connessi e sono fondati.
Nel ritenere che la normativa collettiva del 1994 sulle qualifiche e sulla progressione in carriera del personale dipendente dall'ENAV, ancorchè dichiarata dai contraenti efficace solo fino al 31 dicembre 1995, avesse protratto i propri effetti fino alla approvazione del un nuovo accordo del 1997, la Corte d'appello di Genova si ispira ad un orientamento minoritario in allora esistente nel panorama della giurisprudenza di questa Corte sull'argomento (cfr. Cass. 14 aprile 2003 n. 5908 e, prima ancora Cass. 21 aprile 1987 n. 3899, seguita, con riguardo alle clausole a contenuto retributivo, da Cass. 22 aprile 1995 n. 4563).
Conseguentemente, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda del M. di anticipazione al 19 aprile 1996 dell'inquadramento nel parametro retributivo 240, per essere trascorso a tale data un biennio dall'attribuzione del precedente inquadramento col parametro 210, senza che il dipendente avesse subito provvedimenti disciplinari nè note di demerito (come previsto dalla normativa applicata).
In proposito deve peraltro essere ribadito il principio dell'inapplicabilità ai contratti collettivi di diritto comune della regola dettata con riferimento ai contratti collettivi corporativi dall'art. 2074 c.c., (o del principio da tale articolo desumibile e dipendente dalla funzione stessa del contratto collettivo).
In proposito, si rileva che sul contrasto di giurisprudenza originato dalle sentenze di questa Corte prima citate in rapporto all'orientamento prevalente e risalente nel tempo (cfr., ex plurimis, da ultimo, Cass. 17 gennaio 2004 n. 668) sono infatti recentemente intervenute le sezioni unite civili, che, con la sentenza 30 maggio 2005 n. 11325, il cui arresto è condiviso dal collegio, hanno decisamente optato per la soluzione più risalente, sostenuta anche dalla maggior parte della dottrina, affermando la temporaneità dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, in corrispondenza all'espressione della volontà negoziale dei contraenti.
é stato infatti rilevato che nel sistema attuale "l'applicazione di un principio di ultrattività del contratto oltre la sua naturale scadenza, in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, si pone obiettivamente come limite della libera volontà delle organizzazioni sindacali e prospetta un contrasto con la garanzia posta dall'art. 39 Cost." Come è stato ribadito anche da una dottrina recente, difetta invero nel nostro Ordinamento attuale un principio di necessaria regolazione collettiva dei rapporti di lavoro, per cui appare insostenibile l'opinione espressa dalla sentenza n. 5908/2003, citata dalla Corte d'appello di Venezia, secondo cui la funzione stessa del contratto collettivo, di fonte per la disciplina di una determinata collettività di rapporti di lavoro, impedirebbe che il rapporto di lavoro individuale resti anche temporaneamente privo della sua complessiva regolamentazione, di provenienza prevalentemente eteronoma.
Ne consegue, secondo la dottrina recente, che "la prorogatici ex lege del contratto collettivo a tempo determinato che sia stato regolarmente disdetto - ove un onere di disdetta sia contrattualmente stabilito (come è prassi generalizzata ma non giuridicamente necessaria)- e quindi risolto alla scadenza convenzionale prevista costituirebbe una coartazione dell'autonomia collettiva", la quale gode di tutela costituzionale.
La contraria opinione non riesce del resto a evitare la contraddizione logica che si annida nel ritenere (con la sentenza da ultimo citata e come è ormai opinione generalizzata in giurisprudenza: cfr., tra le molte, Cass. 10 ottobre 2007 n. 21234 e 14 giugno 2007 n. 13879) modificabili in pejus i contratti collettivi nella loro successione nel tempo, ma escludere un tale esito, in contrasto con la volontà dei contraenti, in caso che si verifichi una soluzione di continuità tra l'uno e l'altro contratto.
Neppure appare sostenibile, come sembra ritenere la sentenza impugnata, che la scadenza di un contratto collettivo contrasti col principio di indisponibilità dei ed. diritti quesiti.
Ricordato che tale categoria individua i diritti già acquisiti nel patrimonio del lavoratore per effetto dell'intervenuto perfezionamento della relativa fattispecie costitutiva alla stregua della disciplina che la riguarda (sull'argomento, cfr., da ultimo, Cass. 4 aprile 2007 n. 8467), risulta chiaro che il richiamo ad essi non appare pertinente al tema della durata dell'efficacia dei contratti collettivi di diritto comune, la cui scadenza, in corrispondenza di quanto stabilito dalle parti contraenti, non pregiudica diritti già acquisiti dai lavoratori, ma impedisce unicamente la maturazione di nuovi diritti alla stregua del contratto scaduto, sicchè la loro qualificazione in termini di diritti quesiti presuppone in realtà l'esistenza di quanto si vuoi dimostrare, vale a dire la attuale vigenza, nonostante la scadenza, delle norma del contratto collettivo scaduto.
Nel ribadire l'orientamento in esame anche con riguardo alle clausole di natura retributiva del contratto collettivo di dritto comune, le sezioni unite di questa Corte hanno altresì affrontato un tema spesso intrecciato nella giurisprudenza e nelle analisi della dottrina con quello dell'ultrattività del contratto collettivo e rappresentato dalla determinazione e dalla salvaguardia della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a garantire al lavoratore e alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dell'art. 36 Cost..
Tema - che la sentenza delle sezioni unite ha risolto con la netta separazione tra i due problemi considerati, riconducendo quello della determinazione dell'"equa retribuzione" nell'ambito della disciplina del contratto individuale, in cui la diretta applicazione dell'art. 36 Cost., può comportare, secondo meccanismi da tempo elaborati dalla giurisprudenza, anche il riferimento a parametri retributivi desunti da contratti collettivi scaduti o diversi - che è comunque estraneo alla materia del contendere, ove il diritto azionato non dipende dalla quantità e qualità delle prestazioni espletate (essendo dedotto come maturabile col trascorrere del tempo nell'esercizio senza demerito delle mansioni della qualifica di controllore del traffico aereo) nè appare coinvolgere il tema della "sufficienza" della retribuzione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, devesi pertanto affermare il principio di diritto secondo cui "alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdetto secondo quanto previsto dalle parti stipulanti, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2074 c.c., o comunque una regola di ultrattività del contratto medesimo e il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla retribuzione, dall'art. 36 Cost.) e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per facta concludentia, con la prosecuzione dell'applicazione delle norme precedenti" - come del resto generalmente avviene nella prassi delle relazioni contrattuali collettive.
Ciò acquisito occorre esaminare la censura che conseguentemente investe l'interpretazione dell'art. 9 del C.C.N.L. del 1994 e dell'accordo del 21 giugno 1997.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione di una norma contrattuale, come è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al Giudice di merito, pertanto incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria operata nella relativa applicazione.
In proposito, va ribadito che i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 - 1371 c.c.), quando la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti (cfr., al riguardo, ex plurimis, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553).
Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi nella legge prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 c.c., comma 1, con la conseguenza che la sua applicazione può in alcuni casi concludere da sola l'operazione ermeneutica.
Non va peraltro taciuto, con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di un compromesso, che il dato letterale della norma possa in alcuni casi risultare ambiguo, per cui si renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi - integrativi.
La norma oggetto dell'interpretazione censurata, riprodotta nel ricorso, dispone che "Fino al 31 dicembre 1995 rimarrà fermo l'ordinamento professionale e la scala parametrale previsti dall'art. 13 del C.C.N.L. approvato con D.P.R. 31 luglio 1992 n. 357 (scala parametrale, ordinamento professionale e declaratorie in allegato "B").
"Le parti convengono di procedere alla revisione dell'ordinamento professionale con effetto a partire dal 1 gennaio 1996, secondo i principi fondamentali di seguito indicati".
In proposito, va rilevato che la Corte territoriale ha completamente omesso il richiamo al contenuto di tali disposizioni, evidenziate già in sede di appello, ed ha viceversa riprodotto altre disposizioni del citato art. 9, che disciplinano i tempi e i contenuti delle future intese relative all'ordinamento professionale, che appaiono irrilevanti sul piano della interpretazione relativa alla scadenza del vecchio regime delle qualifiche e alla decorrenza di quello nuovo.
Con ciò la Corte d'appello, come fondatamente dedotto dalla ricorrente, ha violato la principale regola legale di ermeneutica che impone l'analisi in via prioritaria del tenore letterale dell'accordo, per l'individuazione del nucleo centrale della volontà contrattuale.
Tanto più che la Corte territoriale ha altresì ignorato la deduzione della società che trae conferma della diversa intenzione delle parti, nell'ambito di una interpretazione condotta anche secondo il canone di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, dal tenore del successivo accordo collettivo del 21 giugno 1997, di cui riporta il contenuto, che attuerebbe la previsione dell'art. 9 del C.C.N.L. e che pertanto costituirebbe anch'esso espressione della volontà contrattuale sull'argomento, laddove avrebbe stabilito la decorrenza giuridica del nuovo ordinamento professionale dal 1 gennaio 1996, facendo decorrere da tale data tutte le anzianità di servizio utili per i successivi sviluppi professionali.
Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, la censura di violazione di legge va ritenuta fondata sotto ambedue i profili considerati.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori profili, attinenti la motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Corte d'appello di Torino, che si atterrà ai principi di diritto enunciati nelle conseguenti valutazioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008.
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CONTRATTI COLLETTIVI: DOPO LA SCADENZA LE CLAUSOLE SULLA RETRIBUZIONE SONO INEFFICACI
Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005
I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti; conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto individuale del lavoro la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto.
Con questo il principio le Sezioni Unite la Cassazione, con la sentenza n. 11325 del 30 maggio 2005, abbracciano l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in tema di efficacia dopo la scadenza delle clausole dei contratti collettivi relative al trattamento retributivo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 30-05-2005, n. 11325
Svolgimento del processo
Francesco C. e Pasquale T., ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, collocati in quiescenza dall'ottobre al dicembre 1993, chiedevano al Pretore di Cosenza la condanna della s.p.a. Ferrovie dello Stato il pagamento della indennità c.d. una tantum prevista dal C.C.N.L. del 1994, o in subordine delle voci stipendiali integrative soppresse a decorrere dal gennaio 1993 e maturate fino alla data del loro collocamento a riposo.
Il Pretore adito rigettava la domanda principale ed accoglieva quella proposta in via subordinata, con decisione che il Tribunale di Cosenza confermava con la sentenza oggi impugnata. Secondo il giudice dell'appello, la previsione del punto 5-7 del nuovo contratto collettivo (relativo alla cessazione della efficacia, a partire dal 1 gennaio 1993, di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, premio risultato quadri ecc.) dimostrava l'intento delle parti stipulanti di disporre retroattivamente la cessazione dell'efficacia delle clausole relative ai compensi premiali. Peraltro, ad avviso del Tribunale, il diritto dei lavoratori a tali prestazioni derivava dalla previsione dell'art. 33 del C.C.N.L. del 1990 - che includeva tra gli elementi aggiuntivi della retribuzione l'integrativo di cui all'accordo del 19 maggio 1990 - e non dalla contrattazione integrativa annuale, alla quale l'art. 3 dello stesso C.C.N.L. demandava solo il compito di stabilire l'ammontare dei compensi anno per anno e i criteri di riparto.
Il giudice dell'appello affermava quindi che il diritto ai compensi per l'anno 1993 non era escluso dall'avvenuta scadenza del C.C.N.L. del 1990, dovendosi applicare il principio secondo cui la scadenza del contratto collettivo non determina l'automatica cessazione delle clausole a contenuto retributivo; il nuovo contratto collettivo non poteva incidere sui diritti già acquisiti al patrimonio dei lavoratori.
Avverso questa sentenza la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato, propone ricorso per Cassazione affidato a unico complesso motivo e illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione, oggetto di contrasto in giurisprudenza, della perdurante efficacia anche dopo la scadenza delle clausole dei contratti collettivi relative al trattamento retributivo.
Motivi della decisione
1.1. Con l'unico complesso motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione "dei principi in tema di efficacia e validità dei contratti di lavoro e della loro interpretazione", violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., 1 e seguenti l. 8 agosto 1992 n. 359 e dell'art. 7 legge 14.1.1992 n. 438, difetto di motivazione su punti decisivi della controversia.
Per un primo profilo, la censura investe la ricostruzione dell'assetto negoziale compiuto con la sentenza impugnata, che ha ravvisato nella previsione dell'art. 33 del C.C.N.L. 1990/1992 la fonte degli istituti premiali ai quali si riferisce la pretesa azionata. Si osserva che l'art. 3 dello stesso C.C.N.L. non enunciava il diritto dei dipendenti a percepire trattamenti premiali, ma solo la possibilità di introdurre in sede di contrattazione integrativa, con dati limiti, componenti della retribuzione aventi funzione premiante. Il richiamato art. 33, esprimendo la nozio ne di retribuzione, collocava testualmente tra gli "elementi aggiuntivi della retribuzione" anche l'"integrativo di cui all'accordo 19 maggio 1990"; ma il Tribunale, fondando su tale richiamo il diritto dei dipendenti al trattamento premiale, non ha considerato che tale accordo era antecedente alla stipula del contratto collettivo; né ha indicato le ragioni in base alle quali l'accordo del 1990, di efficacia circoscritta nel tempo, potesse fondare un diritto alla percezione non solo di trattamenti premiali, ma anche di emolumenti diversi da quelli indicati nella medesima pattuizione, contenuti in separati accordi di durata annuale: l'accordo del 19 maggio 1990 non menzionava neppure uno dei trattamenti che il C. e il T. avevano reclamato con la domanda subordinata.
Si sostiene quindi che, individuata la fonte del diritto all'emolumento aggiuntivo solo nei limiti della contrattazione integrativa e della sua efficacia temporale, non poteva prospettarsi alcuna situazione soggettiva tutelabile per il 1993, anno nel quale non vi era stato un accordo.Si osserva anche che il comportamento delle parti contrattuali si era allineato alle previsioni normative della leggi nn. 359/1992 e 438/1992, che avevano vietato per le pubbliche amministrazioni e per le società di gestione di pubblici servizi variazioni del costo del lavoro superiori al tasso programmato di inflazione, ed avevano quindi introdotto un blocco della contrattazione collettiva.
1.2. Sotto un secondo profilo, si critica la decisione del Tribunale che ha attribuito carattere di ultrattività alle pattuizioni del C.C.N.L. del 1990, secondo una tesi che contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte; il giudice dell'appello non ha del resto considerato che gli emolumenti in questione, in quanto non stabili ma legati nella loro previsione ad una particolare modalità della prestazione lavorativa, non potrebbero comunque godere di protezione ai sensi dell'art. 36 Cost.
Con l'esclusione dell'ultrattività del C.C.N.L. del 1990 cade anche la tesi secondo cui le organizzazioni sindacali avrebbero disposto di un diritto dei lavoratori in assenza di specifico mandato.
2.1. Il motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Le censure della ricorrente investono entrambi gli aspetti esaminati nella sentenza impugnata, che attengono sia alla identificazione del fondamento della pretesa nelle previsioni del C.C.N.L. del 1990, con conseguente riconoscimento di diritti già acquisiti al patrimonio dei lavoratori nel vigore di tale disciplina, sia alla operatività di un principio di ultrattività delle clausole contrattuali a contenuto economico anche dopo la scadenza del contratto collettivo, in base al quale la disposizione del successivo C.C.N.L. del 1994 - che ha stabilito la cessazione dell'efficacia, a far data dal 1 gennaio 1993, delle clausole relative ai compensi premiali- non poteva incidere su tali situazioni soggettive.
Appare opportuno esaminare anzitutto il secondo profilo, che attiene ad una questione su cui si è registrato un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo un consolidato e risalente orientamento, la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - sulla perdurante efficacia del contratto collettivo scaduto, fino a che non sìa intervenuto un nuovo regolamento collettivo - non si applica ai contratti collettivi postcorporativi che, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale privata, sono regolati dalla libera volontà delle parti cui
soltanto spetta stabilire se l'efficacia di un accordo possa sopravvivere alla sua scadenza (Cass. 16 gennaio 1969 n. 79, 19 maggio 1979 n. 2892, 29 agosto 1987, n. 7140, 14 luglio 1988 n. 4630, 13 febbraio 1990 n. 1050, 6 giugno 1990 n. 5393, 16 aprile 1993 n. 4507); la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi, coerentemente con la loro natura pattizia, dipende quindi dalla scadenza del termine ivi stabilito (Cass. 9 giugno 1993 n. 6408, 24 agosto 1996 n. 7818). Non può ritenersi definitivamente acquisito al patrimonio del lavoratore un diritto nato da una norma collettiva che ormai non esiste più, perché caducata o sostituita da una successiva contrattazione collettiva: ciò perchè le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni
sindacali, ma operano invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicchè, nell'ipotesi di successione fra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (che attiene esclusivamente, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ.,
al rapporto tra contratto collettivo ed individuale), restando la conservazione di quel trattamento affidato all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti (cfr. Cass. 24 agosto 1990 n. 8640, 6 maggio 1991 n. 4947, 28 novembre 1992 n. 12751, 20 gennaio 1995 n. 651, 26 ottobre 1995 n. 11119).
Dall'indirizzo secondo cui le clausole collettive operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti stipulanti si discosta Cass. 21 aprile 1987 n. 3899, con cui si è affermato che il termine finale apposto ad un contratto aziendale o collettivo attiene all'impegno (programmatico più che giuridico) di astensione da ulteriori rivendicazioni fino alla data concordata, ma non già alla durata dei diritti, dai singoli lavoratori acquisiti in applicazione del contratto stesso.
Questa impostazione è richiamata da Cass. 22 aprile 1995 n. 4563, secondo cui la scadenza contrattuale non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole a contenuto retributivo.
L'enunciazione di tale principio non si fonda sull'applicazione ai contratti collettivi di diritto comune della regola posta dall'art. 2074 cod. civ., nè sulla tesi della incorporazione del contratto collettivo in quello individuale, ma sulla considerazione che nel rapporto di lavoro la prestazione retributiva assume un suo rilievodi carattere costituzionale, in relazione alla garanzia fornita
dall'art. 36 Cost.; sicchè la quantità di retribuzione pattuita a mezzo della contrattazione collettiva, rappresentando la misura dell'adeguatezza al precetto costituzionale e assicurando il conseguimento di un livello di esistenza libero e dignitoso, "diviene un'entità oggettiva che fuoriesce dalla normale serie effettuale di un comune contratto acquistando una sorta di intangibilità e rimanendo perciò sottratta alla disponibilità delle parti"; la ultrattività della pattuizione retributiva scaduta dipende dunque - secondo questa decisione - dalla sua inerenza ad un bene di rango costituzionale.
L'orientamento prevalente è stato successivamente riaffermato da Cass. 5 maggio 1998 n. 4534, 5 febbraio 2000 n. 1298, 15 febbraio 2000 n. 1576, 10 aprile 2000 n. 4534, 2 giugno 2000 n. 7393, e più recentemente da Cass. 17 gennaio 2004 n. 668; anche Cass. 5 novembre 2003 n. 16635 ribadisce che i rapporti di successione temporale tra contratti collettivi sono regolati dalla libera volontà delle parti stipulanti.Nella linea seguita da Cass. n. 4563/1995 si colloca invece la sentenza n. 5908 del 14 aprile 2003, che conferma l'esistenza di un principio di ultrattività dei contratti collettivi, fondato sia su una regola di "relativa intangibilità" del livello economico raggiunto dal lavoratore, sia sulla funzione di regolamentazione di una serie di rapporti di lavoro, tipica del contratto collettivo di diritto comune, la quale fa escludere che la mera scadenza del termine di efficacia possa provocare un vuoto di disciplina pregiudizievole del livello di tutela del rapporto di lavoro già raggiunto e lesivo della centralità della dignità umana del lavoratore.
2.2. La Corte ritiene di dover riaffermare l'indirizzo prevalente, con il riconoscimento della temporaneità dell'efficacia dei contratti collettivi, corrispondente alla espressione dell'autonomia negoziale. Posto che la consolidata prassi delle relazioni industriali, caratterizzata dalla predeterminazione della durata dei contratti collettivi, risulta correlata alla dinamica degli assetti
di interessi raggiunti con le pattuizioni, può ritenersi che anche il venir meno di determinati emolumenti dopo un certo termine sia stato riconosciuto conforme agli interessi dei contraenti, secondo una valutazione riservata all'autonomia collettiva. Come è stato osservato da Cass. 12751/1992 cit., la stessa durata di un contratto collettivo rientra tra gli elementi disponibili da parte
del sindacato, atteso che allo stesso è rimessa la valutazione collettiva della preesistente corrispondenza della norma contrattuale agli interessi dei lavoratori associati e, mutata la situazione contingente, ben può decidere di non conservarne ulteriormente l'efficacia; del resto, il nuovo contratto può risultare "peggiorativo" in alcuni aspetti, ma evidentemente rispetto ad una situazione preesistente, mentre la nuova disciplina è corrispondente agli interessi degli associati rispetto a quella sopravvenuta (spettando sempre all'autonomia collettiva l'adozione di misure idonee ad evitare conseguenze sfavorevoli per i lavoratori della successione di contratti).
In questo sistema, l'applicazione di un principio di ultrattività del contratto oltre la sua naturale scadenza, in contrasto con l'intento espresso dagli stipulanti, si pone obiettivamente come un limite della libera volontà delle organizzazioni sindacali, e prospetta un contrasto con la garanzia posta dall'art. 39 Cost. Ove si configuri - secondo l'orientamento espresso delle sentenze nn. 4563/95 e 5908/2003 - una regola che sottrae alla disponibilità delle parti contraenti la quantità di retribuzione pattuite in sede collettiva, attribuendo a tale elemento un carattere di intangibilità oggettiva tale da estendersi anche - come ritiene la seconda decisione citata - oltre alle clausole relative alla retribuzione, fino alla regolamentazione negoziale nel suo complesso.
Si deve invece rilevare che la tutela derivante dall'art. 36 Cost. - su cui si fonda questa impostazione - opera sul piano del contratto individuale, e non su quello del contratto collettivo, in relazione al quale si prospetta la questione dell'ultrattività oltre la scadenza: ed è su questo piano, come è stato osservato puntualmente in dottrina, che si pone il quesito se il datore di lavoro,
non comeparte del rapporto individuale, ma in quanto aderente all'accordo collettivo, possa essere costretto a rispettare il contratto collettivo oltre il termine pattuito di efficacia.
La ricostruzione proposta con l'indirizzo qui disatteso sembra presupporre che la scadenza del contratto collettivo, con il venir meno della vincolatività negoziale delle clausole retributive, determini di per sè una lesione della tutela dell'art. 36 Cost. Al contrario, bisogna affermare che tale protezione opera comunque nell'ambito del rapporto di lavoro, indipendentemente dal carattere direttamente vincolante delle clausole collettive (sotto il profilo dell'efficacia temporale come quello dell'efficacia soggettiva, comunque limitata agli aderenti alle associazioni stipulanti).
In questo ambito, sul piano del rapporto individuale di lavoro,risulta garantito il trattamento economico goduto dal lavoratore, che può certamente far valere la violazione di tale tutela, derivante dall'eventuale riduzione dei livelli salariali, indicando come valido parametro di determinazione della retribuzione equa e sufficiente il contratto collettivo scaduto; spettando poi al giudice, secondo i noti criteri di adeguamento della retribuzione al precetto costituzionale, stabilire se a tal fine debba tenersi conto anche di trattamenti aggiuntivi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
4. L'esame dell'altro profilo di censura coinvolge l'applicazione di un diverso principio di intangibilità, che preclude alla contrattazione collettiva (in assenza di specifico mandato, o di una successiva ratifica dei soggetti interessati) di incidere su diritti soggettivi già entrati nel patrimonio dei lavoratori.
La sentenza impugnata ha ritenuto operante nella fattispecie tale principio, ritenendo che il diritto agli emolumenti premiali fosse già attribuito dal C.C.N.L. del 1990. La decisione appare affetta, sotto questo aspetto, dai denunciati vizi di difetto di motivazione e violazione dei canoni ermeneutici legali, perchè non indica le ragioni su cui si basa il convincimento espresso in
ordine alla identificazione di questi compensi nel disposto dell'art. 33 del medesimo contratto nazionale. In effetti, la clausola richiamata prevede l'inclusione nella retribuzione dell'integrativo di cui all'accordo del 19 maggio 1990; ma la pretesa azionata nel presente giudizio riguarda compensi premiali diversi, che non sono contemplati nel predetto accordo. La motivazione della sentenza impugnata non da conto degli elementi su cui si basa la ricostruzione compiuta, che non risulta conforme ad un criterio di interpretazione del significato letterale delle clausole esaminate.
3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuova indagine sul contenuto e sulla efficacia vincolante della disciplina collettiva applicabile attenendosi al seguente principio di diritto: "I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti;
conseguentemente, le clausole di contenuto retributivo non hanno efficacia vincolante diretta per il periodo successivo alla scadenza contrattuale, operando peraltro sul piano del rapporto individuale del lavoro la tutela assicurata dall'art. 36 Cost., in relazione alla quale può prospettarsi una lesione derivante da una riduzione del trattamento economico rispetto al livello retributivo già goduto.".
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2005
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L’ipotesi d’accordo è in
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3591
a) il testo dell'intesa sugli ammortizzatori sociali siglata tra Inpgi-Fnsi e Fieg; b) l’ipotesi dell’accordo sulla parte normativa 27 marzo 2009.
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