Roma, 21 febbraio 2009. Il Cda dell'Inpgi il 29 gennaio scorso ha promosso l’attuazione concreta di un'altra parte del protocollo sul welfare, recepito dalla legge 247/2007. La delibera, approvata all'unanimità, è al vaglio dei Ministeri vigilanti. Entrerà in vigore solo dopo il loro parere positivo. Ecco le novità:
1) I datori di lavoro che intendono stabilizzare i rapporti di lavoro cococo dovranno ricorrere a contratti di lavoro subordinato, anche a termine, ma con una durata non inferiore a 24 mesi.
2) Potranno usufruire della stabilizzazione solo i giornalisti titolari di un contratto cococo in corso, iscritti alla Gestione separata.
3) Entro 8 mesi dall'approvazione da parte dei ministeri, le aziende interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Fnsi.
4) Le assunzioni dei collaboratori stabilizzati - che secondo una circolare Inpgi del 2 ottobre 2007 sono 667 con un costo per l'Istituto di 32 milioni di euro - dovranno in ogni caso essere effettuate entro un anno dalla scadenza del termine per la sottoscrizione degli accordi sindacali. (fonte: Simona Fossati in www.senzabavaglio.info).
La parte della legge 247/2007 sul welfare che riguarda L’INPGI.
Il comma 80 della legge 247/2007 sul welfare (dedicato all’Inpgi) ipotizza, recuperando principi della legge finanziaria 2007, la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi la normativa promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi). L’Inpgi è tenuto a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps. Per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell'arco dei prossimi 4 anni, i contributi pensionistici attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal collaboratore) verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese. Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta a partire dal 2011. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori.
Pubblichiamo il testo dei commi 79 (Inps) e 80 (Inpgi) del legge 247/2007 sul welfare approvata in via definitiva dal Senato il 21 dicembre 2007.
INPS - comma 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
INPGI - comma 80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.
I commi 1202-1210 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007).
Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
Contenuto degli accordi sindacali
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei co.co.pro.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la validità degli atti di conciliazione
1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e ricevuta versamento del contributo straordinario
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi al periodo pregresso
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro
1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
La stabilizzazione costerà all’Inpgi
32 milioni di euro (interessati 667 cococo)
Roma, 21 febbraio 2009. L’Inpgi ha assicurato la disponibilità a farsi carico di un minor introito di oltre 32 milioni di euro, relativi a contributi e sanzioni per favorire, sull’esempio di quanto previsto dalla Finanziaria 2007, la stabilizzazione di giornalisti co.co.co o parasubordinati (ne sono stati accertati 667 in 350 ispezioni) affinché ad essi fosse garantita la figura, ed il contratto, del giornalista subordinato. Così come il carattere della loro prestazione professionale avrebbe già dovuto comportare. Questi numeri sono presenti in una circolare del presidente dell’Inpgi emanata il 2 ottobre 2007 (in: http://www.inpgi.it/circolari/2007/inpgi_circolari-2007-condono-contributivo.htm)
Circolare - Roma 2 ottobre 2007
Cari colleghi, il Ministero del Lavoro ha annunciato nei giorni scorsi la conclusione del confronto, dallo stesso Ministero promosso, con Fnsi, Inpgi e Fieg in merito a “Lavoro e previdenza dei giornalisti”. Ora, sulla base del documento finale, si passerà alla fase legislativa.
Fin dai primi incontri su questo tema, iniziati al Ministero lo scorso maggio, il ruolo dell’Inpgi era stato rilevante dovendo l’Istituto assicurare la disponibilità a farsi carico di un minor introito di oltre 32 milioni di euro, relativi a contributi e sanzioni per favorire, sull’esempio di quanto previsto dalla Finanziaria 2007, la stabilizzazione di giornalisti co.co.co o parasubordinati (noi ne abbiamo accertati 667 in 350 ispezioni) affinché ad essi fosse garantita la figura, ed il contratto, del giornalista subordinato. Così come il carattere della loro prestazione professionale avrebbe già dovuto comportare.
Gli incontri tecnici al Ministero del Lavoro si erano conclusi mercoledì 18 settembre, con la consegna alle Parti di un documento che fissava importanti interventi, da assumersi con un successivo provvedimento di legge, al riguardo dei rapporti di lavoro dei giornalisti parasubordinati.
Anche per i giornalisti co.co.co è in particolare previsto: 1) il trasferimento dell’onere contributivo per 2/3 a carico del committente e per un terzo a carico del giornalista; 2) l’innalzamento graduale delle aliquote contributive fino a raggiungere nel 2011 lo stesso ammontare dell’aliquota prevista per la generalità dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti all’Inps (pari attualmente al 23%); 3) l’attribuzione della titolarità dell’obbligazione contributiva in capo al committente; 4) un trattamento di malattia e maternità in armonia con quanto previsto dalla Gestione separata Inps.
Un complesso di norme di notevole rilievo, per compensare il cui costo la Fieg ha chiesto ed ottenuto uno sgravio contributivo (che non sarà a spese dell’Inpgi) pari ad un’aliquota dell’1% della retribuzione di tutti i giornalisti dipendenti. Un totale di oltre 13 milioni annui, considerando la massa retributiva attuale.
Ma oltre all’aumento graduale, dal 2008 al 2011, delle aliquote contributive appena citato, il provvedimento prevede una fase di stabilizzazione - sull’esempio di quanto già previsto per tutti i lavoratori parasubordinati (co.co.co.) non giornalisti – dalla Finanziaria 2007. Tale legge aveva a suo tempo varato un generale condono per tutte quelle aziende che, avendo alle dipendenze uno o più lavoratori co.co.co., fossero state oggetto di contestazioni ispettive o che, comunque, desiderassero regolarizzare posizioni lavorative “a rischio”.
Il costo di tale condono era stato addebitato dalla Finanziaria 2007 all’Inps. Per i giornalisti invece tale ruolo non poteva che essere assunto dall’Inpgi.
Il nostro Istituto si è fatto carico di quest’onere fin dal primo momento, ponendo però assieme alla Fnsi, la condizione che i contratti fossero corrispondenti al carattere della prestazione professionale accertata dai nostri ispettori o comunque resa dai giornalisti interessati.
Per rendere possibile una sicurezza a tale riguardo, dopo aver senza successo proposto che i nuovi contratti fossero articoli 1, abbiamo chiesto che al nostro Sindacato fossero riconosciute la stessa dignità e lo stesso ruolo che la Finanziaria 2007 ha a suo tempo affidato ad altri Sindacati che rappresentano altri lavoratori, prevedendo che ogni atto di conciliazione sia preceduto, anche per i giornalisti, da uno specifico accordo sindacale. Tale passaggio era, ed è, giudicato dall’Inpgi essenziale per garantire che alla rinuncia economica cui l’Ente è disponibile, corrispondano nuovi rapporti di lavoro dalle caratteristiche coerenti con la realtà accertata dall’Istituto nel corso delle ispezioni.
Nel documento, definito “conclusivo” dal Ministero del Lavoro, presentatoci il 18 settembre, questa richiesta non era accolta. Al nostro Sindacato si affidava soltanto il modesto ruolo di assistente nel momento in cui si sarebbe dovuta firmare una conciliazione davanti all’Ufficio del Lavoro. Al contrario, il nostro Sindacato aveva il diritto di vedersi riconosciuta, (così come la Finanziaria 2007 aveva per altri Organismi sindacali stabilito), la dignità di un soggetto istituzionale con il quale un’azienda, che per sua scelta aspiri al condono, deve prioritariamente trattare alla pari. E prevedendo quindi, come la stessa Finanziaria 2007 già prevede, che un accordo sindacale sia condizione per il successivo passaggio conciliativo.
Mancando quell’importante passaggio (che, lo ripeto, non derivava da una nostra invenzione, ma rappresentava un diritto della categoria conseguente ad una legge dello Stato) l’Inpgi fece presente nei successivi contatti informali che l’Ente ben difficilmente avrebbe potuto condividere una tale conclusione.
Queste osservazioni hanno dato i loro frutti, in quanto due giorni più tardi abbiamo avuto il piacere di ricevere un documento conclusivo che accoglieva quella giusta richiesta.
Con questa importante modifica la nuova ipotesi è stata quindi portata all’esame del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi che l’ha approvata a maggioranza. Ed è stata ratificata il giorno successivo anche dal Comitato amministratore.
Resta purtroppo per il momento irrisolta la questione relativa alla cessione del diritto d’autore, il cui utilizzo oggi comporta, di fatto, un onere contributivo ad esclusivo carico del giornalista. La proposta del Ministero del Lavoro, che limitava al 40% del reddito il ricorso a tale cessione, è stata cancellata dopo che Fieg e Fnsi – con motivazioni diverse – hanno convenuto di abbandonare quella soluzione. L’Inpgi era di diverso avviso, ed ha espresso preoccupazione per tale decisione, che se non corretta potrà indirizzare numerose aziende verso contratti stipulati con ricorso alla cessione del diritto d’autore per l’intero ammontare del reddito. Con la conseguenza che una buona norma legislativa (quella riguardante la nuova contribuzione per i co.co.co.) rischierebbe di fatto di essere disattesa.
L’Inpgi si augura che il percorso legislativo dell’intesa ministeriale possa escludere questo pericolo. Come si augura che le interessanti misure annunciate dal Ministero del Lavoro per assimilare la disciplina (e le aliquote contributive) del lavoro dei giornalisti free-lance al regime dell’Inps, trovino una chiara esplicitazione normativa.
Leggendo il capoverso dedicato a questo capitolo dal documento ministeriale, sembra certa l’intenzione del Ministero di accogliere la richiesta (sostenuta dall’Inpgi e dal Sindacato) affinché siano esentati dall’obbligo contributivo alla Gestione separata coloro che annualmente dispongono di una retribuzione non superiore a 5.000 euro.
Sembra però certo che si intenda andare oltre, e prevedere per tutti – anche per coloro (e ce ne sono) che denunciano redditi ben superiori – una sorta di franchigia generale di 5.000 euro. E tale ipotesi andrebbe ben oltre le richieste di categoria.
C’è poi da chiarire un altro particolare altrettanto interessante: “La quota eccedente i 5.000 euro annui – precisa il testo – sarà assoggettata alle aliquote contributive previste per i collaboratori coordinati e continuativi”. Ciò vuol significare che le stesse aliquote previste in lievitazione per i giornalisti parasubordinati saranno applicate a quello che viene definito “lavoro giornalistico occasionale”. Con i due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del giornalista.
Si tratta di ipotesi estremamente interessanti, ma tutte da verificare nel percorso legislativo. Come va verificata l’esigenza che siano stabiliti i parametri per poter individuare senza possibilità di equivoco quando le prestazione professionali giornalistiche possano essere considerate “occasionali”. Tuttavia sembra che il percorso legislativo non si preannunci affatto rapido. C’era la speranza che l’intera normativa potesse essere compresa nella Finanziaria 2008. Ma si è purtroppo accertato che in quel testo, già all’esame del Senato, del provvedimento riguardante i parasubordinati giornalisti non c’è traccia.
Vi accludo copia del documento conclusivo che ci è stato trasmesso il 20 settembre dal Ministero del Lavoro. Cordiali saluti.
Gabriele Cescutti
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Documento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale su lavoro e previdenza dei giornalisti
Il Governo promuoverà l’adozione di iniziative anche da parte dell’INPGI volte all’armonizzazione del regime previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti all’albo dei giornalisti con quello dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26. Tale armonizzazione riguarderà anche i trattamenti di malattia e di maternità.
Un primo ordine di misure sarà relativo all’adeguamento dei contributi. A tal fine il Governo ritiene idoneo un aumento graduale delle aliquote contributive secondo il meccanismo seguente:
dal 1 gennaio 2008 aliquote non inferiori al 60% delle aliquote applicate ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;
dal 1 gennaio 2009 aliquote non inferiori al 75% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;
dal 1 gennaio 2010 aliquote non inferiori al 90% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;
dal 1 gennaio 2011 aliquote non inferiori alle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26.
L’articolazione delle aliquote sarà mutuata da quella in uso nella Gestione separata INPS. Resta confermato che l’aliquota minore si applicherà ai pensionati ed ai lavoratori già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. In coerenza con il regime generale, l’onere contributivo graverà per 2/3 sul committente e per 1/3 sul collaboratore con titolarità dell’obbligazione contributiva in capo al committente.
Il Governo adotterà le misure per assimilare la disciplina contributiva del lavoro occasionale giornalistico a quella del regime generale di contribuzione INPS, con particolare riferimento all’assoggettamento a contribuzione della sola quota di compensi che supera complessivamente l’ammontare di 5000 euro nell’anno solare. La quota eccedente i 5000 euro annui sarà assoggettata alle aliquote contributive previste per i collaboratori continuati e continuativi.
Per quanto riguarda l’attività libero-professionale di tipo giornalistico il Governo si riserva di intervenire nell’ambito di una revisione della normativa generale relativa alle attività libero-professionali.
Il Governo adotterà le misure idonee a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi. A tal fine, in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 1202 e seguenti della L. n. 296 del 2006 i committenti datori di lavoro potranno stipulare accordi sindacali a seguito dei quali i .lavoratori interessati alla trasformazione potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. L’INPGI potrà prevedere incentivi specifici per favorire la trasformazione fin dall’inizio in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La validità degli atti di conciliazione di cui sopra sarà condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata dell’INPGI, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Ferma restando l’assenza di oneri a carico dell’INPGI, nell’ambito del complessivo progetto di riforma dell’editoria predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli esoneri contributivi di cui all’art. 1 comma 766 della legge n.296 del 2006 e all’art.1 commi 361 e 362 della legge n.266 del 2005, verranno concessi anche alle aziende editrici per i giornalisti dipendenti.
Roma, 20 settembre 2007
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In : http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3099
INPGI 2: recepita
la legge sul welfare.
Più contributi
e tutele per i cococo.
(In coda due ricerche
di Franco Abruzzo)
L’aliquota contributiva dal 1° gennaio 2009 passa da quella attuale del 12% (10% a carico del lavoratore e il 2% a carico del committenti) al 18,75% per due terzi a carico del committenti. Sarà inoltre il committente e non più il giornalista a dover versato alla gestione separata dell’Inpgi l’intera aliquota contributiva che salirà ogni anno (il 23,40% nel 2010 e il 26% nel 2011) fino a raggiungere appunto nel 2011 la parificazione con quanto avviene per la gestione separata dell’INPS. Queste aliquote si riferiscono ai giornalisti co.co.co che non hanno altre posizioni assicurativi e non sono pensionati.
di CINZIA ROMANO- Comitato amministratore Inpgi2, esecutivo di Puntoeacapo
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