Roma, 4 febbraio 2009. È in programma per l'11 febbraio la ripresa dell'esame del disegno di legge sulle intercettazioni. Intanto sono arrivate le proposte di modifica del governo al ddl presentato a giugno del 2008. Si tratta di otto emendamenti in tutto. In particolare non viene più rivista la legge attuale e quindi si possono sempre intercettare tutti i reati con pene superiori ai cinque anni, più altri quali pornografia minorile, contrabbando, delitti contro la pubblica amministrazione e i reati relativi a traffico di stupefacenti e armi. Intercettabili anche i reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività. finanziaria, molestia o disturbo delle persone con il mezzo del telefono. Per autorizzare l'intercettazione, però, occorre che ci siano 'gravi indizi di colpevolezza'. In ogni caso la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, quando è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, in ogni caso fino al termine di durata massima delle indagini preliminari.
Non viene poi eliminato il carcere per i giornalisti che divulgano il contenuto di intercettazioni oggetto d'indagine. Resta il carcere (fino a 30 giorni), ma è alternativo a una ammenda da euro 2.000 a euro 10.000. Il comma aggiunto all’articolo 684 Cp dice: «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000».
Agli editori si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote. L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.550 euro in base all’articolo 10 della legge 231/2001 (sulla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”). L’articolo 14 del ddl “introduce l'articolo 25-novies al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” e afferma testualmente: “1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote»”. In sostanza se il giornalista divulga il contenuto di intercettazioni oggetto d’indagine viene punito anche l’editore, ma sul piano economico e in maniera anche pesante con una sanzione minima di 64.500 euro fino a una sanzione massima di 465mila euro.
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IL SOLE 24 ORE del 30 gennaio 2009
Giustizia. L'emendamento del Governo fissa il limite di 60 giorni e inasprisce le sanzioni per giornalisti ed editori
LA SCURE SULLE INTERCETTAZIONI
Saranno autorizzate soltanto in presenza di gravi indizi di colpevolezza - EFFETTO SVUOTAMENTO - Lo strumento non potrà più essere utilizzato per la ricerca di elementi di prova che dovrebbero essere raccolti prima delle registrazioni
di Donatella Stasio
ROMA. A giugno era stata definita una «stretta». Dopo otto mesi, il Governo va giù ancora più duro: l'emendamento presentato ieri in commissione Giustizia (nonché il parere favorevole su alcune modifiche proposte da maggioranza e opposizione) rischia di trasformarsi in un cappio attorno al collo delle intercettazioni, del diritto di cronaca e, indirettamente, anche della custodia cautelare. Il Governo ha infatti messo nero su bianco che gli ascolti possono essere autorizzati solo se il Pm dimostra di essere in possesso di «gravi indizi di colpevolezza», cioè di elementi di prova raccolti durante le indagini. Elementi che, generalmente, consentono ai Pm di chiudere l'indagine con una richiesta di rinvio a giudizio o di chiedere la custodia cautelare dell'indagato. E che, quindi, rendono superflue le intercettazioni. Che da strumento di indagine per la ricerca di prove si trasformano adesso in strumento per confermare un quadro probatorio già esistente. Il requisito imposto dal Governo contraddice, peraltro, quello previsto nello stesso emendamento (in linea con le norme vigenti e con il Ddl Alfano), ovvero che le intercettazioni possono essere autorizzate se sono «indispensabili» per la prosecuzione delle indagini». L'uno contraddice l'altro: se già esiste un quadro probatorio, le intercettazioni non possono essere «indispensabili».
La stretta del Governo, inoltre, rischia di creare un cortocircuito sulla custodia cautelare. Per far scattare gli arresti, infatti, la legge impone che ci siano «gravi indizi di colpevolezza», cioè elementi di prova che molto spesso si acquisiscono proprio grazie alle intercettazioni. Per le quali, adesso, viene imposto lo stesso requisito. Ma se sarà più difficile intercettare, sarà anche più difficile far scattare le manette ai polsi.
Insieme a questo paletto, il Governo ne prevede altri. Non sulla lista dei reati, che, anzi, è stata ampliata, riportandola a quella in vigore, anche se ieri è scoppiato un piccolo giallo. Nell'emendamento depositato in commissione Giustizia alle 16,30 non figuravano infatti né l'aggiotaggio né l'insider trading, finora intercettabili. Alle 18,30, dopo che le agenzie di stampa avevano battuto la notizia, il Governo ha fatto arrivare in Commissione un testo corretto, sostenendo che era incorso in un errore materiale. Risolto il giallo, restano i paletti: il Pm deve chiedere l'autorizzazione a intercettare non più al Gip (giudice monocratico), ma al Tribunale collegiale del distretto. Il Pm di Voghera, ad esempio, deve rivolgersi al Tribunale di Milano al quale, secondo il Governo, deve trasmettere non solo la sua richiesta ma l'intero fascicolo con tutti gli atti dell'indagine comprovanti i famosi «gravi indizi di colpevolezza». Poiché si è reso conto che questa condizione rischiava di diventare "diabolica" quando si procede contro «ignoti» (come spesso avviene per omicidi, stupri, sequestro di persona), il Governo ha stabilito che in tal caso si possano comunque acquisire i tabulati telefonici, «al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso». Il che presuppone che l'assassino o il sequestratore abbia usato un telefono nel luogo del delitto. Le intercettazioni sono possibili solo «su richiesta della persona offesa» (il negoziante che paga il pizzo o il familiare del sequestrato) e solo «sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa». Ma un altro paletto pesante viene dalla durata circoscritta delle intercettazioni: il Ddl Alfano le consentiva fino a un massimo di tre mesi; l'emendamento di ieri le riduce a 60 giorni, di cui gli ultimi 15 da autorizzare solo se «sono emersi nuovi elementi», specificamente indicati. Un emendamento dell'Udc, appoggiato dal Governo, stabilisce che si potrà intercettare fino a esaurimento di un budget fissato annualmente dal ministro, sentito il Csm. Finiti i soldi, salvo casi eccezionali, non si intercetta più. Per il forzista Enrico Costa, il testo è «equilibrato». Giuseppe Cascini, segretario dell'Anm, replica: «Così le intercettazioni non ci servono più. Non le vogliamo».
Sul diritto di cronaca, resta il carcere per chi pubblica atti di indagine, anche se non più coperti da segreto e, a maggior ragione, per chi pubblica il contenuto di intercettazioni (anche se rilevanti): solo che l'arresto (30 giorni) è previsto in alternativa all'ammenda che può arrivare, rispettivamente, a 5mila o 10mila euro. Sanzioni raddoppiate per gli editori. Vietato pubblicare i nomi dei magistrati e le foto. Vietatissimo fare riprese Tv durante i processi.
Il giro di vite
1 NECESSARI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Restano intercettabili i reati punibili con oltre cinque anni di reclusione ma per avere l'autorizzazione ad intercettare serviranno «gravi indizi di colpevolezza» eccezion fatta per i reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, terrorismo, sequestro di persona, contrabbando, traffico di stupefacenti, riduzione in schiavitù e traffico di persone per i quali dovranno esserci «sufficienti indizi di reato»
2 IL LIMITE ALLA DURATA PASSA DA 90 A 60 GIORNI
Le intercettazioni potranno durare un massimo di 30 giorni, anche non continuativi. Su richiesta motivata del Pm, la durata dei controlli può essere prorogata dal Tribunale di 15 giorni, anche non continuativi, e poi di ulteriori 15 giorni. La durata massima è quindi di 60 giorni contro i 90 previsti dall'attuale Ddl. Per i reati più gravi la durata delle intercettazioni non può superare i 40 giorni ma può essere prorogata per periodi successivi di 20 giorni
3 AUTORIZZAZIONE DAL TRIBUNALE DISTRETTUALE
L'autorizzazione a intercettare è data al Pm dal Tribunale distrettuale (non più dal Gip) con decreto motivato, contestuale e non modificabile o sostituibile. L'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile per proseguire le indagini e devono sussistere specifiche e inderogabili esigenze che il Pm deve indicare nel provvedimento. Nei procedimenti contro ignoti è consentita l'acquisizione dei tabulati telefonici; su richiesta della persona offesa si possono intercettare le sue utenze per identificare l'autore del reato
4 INASPRITE LE SANZIONI PER CHI PUBBLICA
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione (cioè fino all'inizio del dibattimento), è punito con l'arresto fino a 30 giorni o con l'ammenda da mille a 5mila euro. Se la pubblicazione riguarda intercettazioni telefoniche la pena è dell'arresto fino a 30 giorni o l'ammenda da 2mila a 10mila euro. Inasprimento anche per gli editori: a loro si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote
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Emendamenti del Governo al ddl 1415 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Art.1.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.
Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: , sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11.
Conseguentemente sostituire le parole: a un procedimento pendente presso il loro ufficio, con le seguenti: al procedimento.
Art.3.
Sostituirlo con il seguente: Art. 3. - (Modica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo dei telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
Art.4.
Sostituirlo con il seguente: Art. 4. (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiate. L'autorizzazione d data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti commi:
«1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato;
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso».
d) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1».
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2;
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui noci procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
Art.12.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
Art.13.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750, con le seguenti: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1000 a euro 5000.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1032, con le seguenti: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2000 a euro 10000.
Art.14.
Al comma 1, sostituire la parola: cento, con la seguente: duecentocinquanta.
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IL TESTO NELLA FORMA INTEGRALE
Ddl Camera 1415 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Art. 1. (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
Art. 2. (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».
2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
Art. 3. (Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).
1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 266 (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo dei telefono;
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1 del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività
Art. 4. (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiate. L'autorizzazione d data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti commi:
«1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato;
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso». d) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1».
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2;
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui noci procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
h) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
Art. 5. (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
Art. 6. (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».
Art. 7. (Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
Art. 8. Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
2. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
Art. 9. (Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
Art. 10. (Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
2. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
Art. 11. (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: "e), e-bis),».
Art. 12. (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».
2. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
d) il comma 3-bis è abrogato.
2-bis. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3 le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
Art. 13. (Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;
b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
d) all'articolo 684, sostituire le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» con le seguenti: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»;
e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000».
Art. 14. (Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
Art. 15. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Art. 16. (Abrogazione).
1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 17. (Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».
Art. 18. (Disciplina transitoria).
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, entrano in vigore il 1o gennaio 2009 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3256
INTERCETTAZIONI.
Accordo nella
maggioranza:
nuove regole
per i magistrati
e i giornalisti.
Intesa Pdl-Lega: si potranno intercettare tutti i reati con pene superiori ai cinque anni, quando gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza. Ogni Procura avrà un suo budget: finito quello, finita ogni possibilità di ascoltare gli accusati. Chiusa la stagione della "pesca a strascico".
No al carcere per i cronisti, puniti soltanto gli editori.
Per i magistrati responsabili di aver violato il segreto istruttorio, scatterà la responsabilità disciplinare e potranno essere trasferiti.
Flick: tutela della privacy ma senza censure preventive. Va bilanciata con il diritto di informazione.
NATALE (FNSI): TESTO PERICOLOSO NON ESCLUDIAMO lo SCIOPERO
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120 SUB-EMENDAMENTI, ANCHE AN-FI PER LIMATURE.
Roma, 4 febbraio 2009. Sono circa 120 i sub-emendamenti al nuovo testo del governo sulle intercettazioni in discussione in commissione Giustizia alla Camera e, nonostante l'intesa raggiunta in maggioranza la scorsa settimana, se ne contano una trentina circa di singoli deputati del centrodestra. Tra i più significativi che arrivano dalle file del Pdl un 'pacchettò di proposte di modifica vengono dall'azzurro Luigi Vitali e mirano a un ulteriore giro di vite sullo strumento di indagine. Uno di questi, ad esempio, torna a proporre il 'tettò alle intercettazioni per i soli reati che comportino una pena superiore ai 10 anni di carcere. L'esponente del Pdl ed ex sottosegretario alla Giustizia propone inoltre di sostituire la previsione dell'autorizzazione all'intercettazione per i casi in cui vi siano «gravi indizi di colpevolezza» con le parole «gravi indizi di reato». Vitali propone poi che l'autorizzazione alle intercettazioni torni in capo al Gip e non più a un tribunale collegiale e che la persona intercettata sia immediatamente iscritta nel registro degli indagati. Anche i parlamentari di An Manlio Contento e Angela Napoli chiedono ulteriori limature al provvedimento in calendario in Aula a Montecitorio a fine mese, ma si tratta di proposte di modifica che vanno invece nel senso di opposto rispetto all'ulteriore giro di vite chiesto da Vitali. Tra questi uno è per la distinzione della disciplina delle intercettazioni telefoniche da quella delle intercettazioni video, equiparate nel testo del governo e per le quali, dunque, è richiesta una autorizzazione. Contento e Napoli allargano inoltre le maglie delle intercettazioni ambientali per reati gravi togliendo il requisito dell'attività criminosa in corso. Infine, sopprimono il 'palettò inserito dal governo per cui la richiesta di intercettazione non può essere fondata solo sui contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.(ANSA).
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In: http://www.francoabruzzo.it/docs/abruzzo-intercettazioni-ddlalfano.rtf
“Guida al diritto” n. 40/2008 settimanale di “Il Sole 24 Ore”
Analisi del disegno di legge “Alfano” .
Con il ddl intercettazioni
tramutato in legge,
cronaca giudiziaria
destinata a scomparire.
I cronisti e i direttori rischiano non solo il carcere “fino a 3 anni”, ma anche la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi non solo per la pubblicazione di intercettazioni, ma anche se “mediante modalità o attività illecita, prendono - dice il nuovo articolo 617/septies del Cp - diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto”. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce, però, al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo penale. La nuova norma, pertanto, potrebbe essere inapplicabile, perché non è coordinata con l’articolo 58 citato.
Anche i pubblici ufficiali, -che rivelano illecitamente il contenuto di intercettazioni, conversazioni o interrogatori di testimoni e imputati -, rischiano il carcere non più fino a un anno come accade oggi, ma fino a cinque.
DI FRANCO ABRUZZO
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