Testo in allegato. INPGI/2 E LAVORO OCCASIONALE: la legge 247/2007 impegna l’Inpgi a “coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps”. L’armonizzazione vale anche per l’attivitŕ giornalistica occasionale: per questi compensi la gestione separata dell’Inps esclude il versamento del contributo fino a un introito annuo di 5mila euro (come vogliono due leggi del 2003). NOTA DI FRANCO ABRUZZO
il testo in allegato
Un altro saggio di eguale interesse
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2669
INPGI/2 E DIRITTO D’AUTORE:
la legge 247/2007 impegna
l’Inpgi a “coordinare
il regime della propria
gestione separata previdenziale
con quello dell’Inps,
modificando conformemente
la struttura di contribuzione”.
L’armonizzazione vale anche
per la cessione del diritto
d’autore: per questi
compensi la gestione
separata dell’Inps esclude
il versamento del contributo.
Il presidente dell’Inpgi, Andrea Camporese, non ha spiegato su quale presupposto giuridico si fonda la pretesa dell’Istituto di sottoporre a contribuzione i compensi percepiti dai giornalisti a titolo di cessione del diritto d’autore. Il presupposto giuridico non puň essere la “determinazione 31.10.2000” dell’ex ministro del Lavoro Cesare Salvi demolita dalle sezioni unite civili della Cassazione. La sentenza delle sezione unite civili della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 esprime, in modo definitivo, il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione. Ogni circolare (o determinazione) per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non puň contenere disposizioni derogative di norme di legge né puň essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare 16 maggio 1996 escludeva il pagamento.
NOTA TECNICA DI FRANCO ABRUZZO
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