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INPGI/2 E DIRITTO D’AUTORE:
la legge 247/2007 impegna
l’Inpgi a “coordinare
il regime della propria
gestione separata previdenziale
con quello dell’Inps,
modificando conformemente
la struttura di contribuzione”.
L’armonizzazione vale anche
per la cessione del diritto
d’autore: per questi
compensi la gestione
separata dell’Inps esclude
il versamento del contributo.
NOTA TECNICA
DI FRANCO ABRUZZO

1. Cessione del diritto d’autore, Inpgi2 e Inps2:  il comma 80 dell’articolo 1 della legge 247/2007 impegna l’Inpgi a  “provvedere all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps, modificando conformemente la struttura di contribuzione”.  L’armonizzazione tra i due Istituti vale anche per la cessione del diritto d’autore:  per questi compensi  la gestione separata dell’Inps  ha stabilito l’esclusione del   versamento del contributo. La circolare 16 maggio 1996 escludeva il pagamento.


Il comma 80 dell’articolo 1 della legge 247/2007 impegna l’Inpgi a  provvedere all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps, modificando conformemente la struttura di contribuzione”. Per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell'arco di 4 anni, i contributi pensionistici attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal collaboratore) verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese.  Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti, che  sarà perfetta, non può riguardare soltanto le aliquote contributive, ma dovrà anche “modificare conformemente la struttura di contribuzione”. La “struttura di contribuzione” comprende  i compensi sui  quali le aliquote agiscono e incidono. La gestione separata dell’Inps  ha stabilito l’esclusione del   versamento del contributo sui compensi derivanti dalla cessione del diritto d’autore. Dal comma emerge che è l’Inpgi “a dover  coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps”. Ne consegue che, una volta operative le delibere dell’Istituto, cadrà il prelievo sui compensi collegati alla cessione del diritto d’autore.


La sentenza delle sezione unite civili della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 esprime, in modo definitivo, il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione. Ogni circolare (o determinazione) per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non può contenere disposizioni derogative di norme di legge né può essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare manifesta esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autorità che l'ha emanata e per il contribuente/cittadino. Questa sentenza affonda  la “determinazione  31.10.2000”  dell’ex ministro del Lavoro Cesare  Salvi, che è alla base della “circolare Cescutti”  26 gennaio 2001 con la quale l’Inpgi ha preteso di assoggettare a contribuzione anche i contratti  giornalistici di cessione del diritto d’autore. La sentenza della Cassazione determina il crollo del castello costruito dall’Inpgi.  L’Inpgi ha, quindi, lo strumento per imboccare una via diversa sul tema del diritto d’autore. Perché non lo fa? L’Inpgi non rispetta già oggi le legislazione dell’Inps alla quale è tenuta ad adeguarsi (art. 76 della legge n. 388/200). Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell’Inps non chiede quattrini a chi realizza proventi collegati alle opere dell’ingegno.


Il neo-presidente dell’Inpgi Andrea Camporese nella  lettera 22 settembre 2008 a Simona Fossati scrive che  “non esiste alcuna norma di legge o regolamentare che preveda l’esclusione dal pagamento del contributo soggettivo  sui compensi  qualificati dalle parti come derivanti da cessione di diritto d'autore”. Questa affermazione è radicalmente errata per le considerazioni appena svolte. Con l’aggiunta che Camporese non  ha spiegato su quale presupposto giuridico  si fonda la pretesa dell’Istituto di sottoporre a contribuzione i compensi percepiti dai giornalisti a titolo di cessione del diritto d’autore. Il presupposto giuridico non può essere la determinazione  31.10.2000”  dell’ex ministro del Lavoro Cesare  Salvi demolita dalla Cassazione e assorbita nella “circolare Cescutti”  26 gennaio 2001..


Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata dall’allora presidente, Gabriele Cescutti,  la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto nel 2001 l’Inpgi/2 fa concretamente. Riportiamo una parte di quella interessante circolare  allineata ai criteri operativi dell’Inps e che ora, dopo la sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione, torna d’attualità :


“CHI NON È TENUTO ALL'ISCRIZIONE


In base alla legge le esclusioni sono due.


1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi.


In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L.


Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.


2) Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute.


Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza. Fto Gabriele Cescutti”.


 


2. Il parere del commercialista Alessandro Savorana: “Il diritto di autore, anche se ai fini fiscali, è “assimilato” a quello di lavoro autonomo, assume altra veste e determinazione ai fini Inpgi/2; se avessero voluto ricomprenderlo nella base di calcolo contributiva, l’art. 3 del regolamento della gestione separata dell’Inpgi avrebbe dovuto farvi espresso riferimento”.


Milano, 16 settembre 2007. Il commercialista Alessandro Savorana ha fornito a un proprio cliente un parere sull’applicazione del contributo Inpgi/2 ai diritti d’autore. Ecco la lettera:


“Ho letto quanto mi hai inviato e non posso che concordare. Peraltro, sotto altro aspetto, l’articolo 3 del Regolamento della gestione separata INPGI prevede che il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Istituto è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'Irpef secondo il disposto dell'art. 49 (ora art. 53) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.


E’ chiaro (o almeno così a me sembra) che il riferimento normativo non prende in considerazione gli “altri” rediti che sono “assimilati” a quelli di lavoro autonomo tra cui i diritti d’autore ed elencati al 2° comma dell’art. 53. Il punto è proprio questo e l’inciso reddito professionale netto di lavoro autonomo (anche sotto forma di co.co.co), lascia poco spazio ad interpretazioni estensive. Il reddito cui occorre riferirsi è, dunque, quello del 1° comma dell’art. 53, analiticamente determinato mediante la differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio della professione.


Il diritto di autore, anche se ai fini fiscali, è “assimilato” a quello di lavoro autonomo, assume altra veste e determinazione ai fini Inpgi/2; se avessero voluto ricomprenderlo nella base di calcolo contributiva, l’art. 3 avrebbe dovuto farvi espresso riferimento”.


 


DOCUMENTI


1. 30 gennaio 2001: “l’Inpgi-due vuole il diritto d’autore” (titolo di “Il Sole 24 Ore” del  6 febbraio 2001 – pagina 23, a firma N.T.): “L’attacco al diritto d’autore, tuttavia, presenta più di un punto debole: la distinzione tra collaborazione coordinata e continuativa e diritto d’autore, in primo luogo, nasce da una norma fiscale, sulla quale il ministero del Lavoro ha capacità interpretative tutte da verificare (titolare dell’interpretazione fiscale è il ministero delle Finanze)”.


L’Istituto di previdenza dei giornalisti sferra l’attacco al diritto d’autore: con una lettera inviata il 26 gennaio, l’Inpgi ha infatti segnalato a tutti i giornalisti iscritti all’Ordine di avere ottenuto una serie di indicazioni (determinazione del 31.10.2000)  dal ministero del Lavoro in base alle quali molte prestazioni attualmente rubricate come cessione di diritti d’autore dovrebbero essere considerate invece tra le collaborazioni coordinate e continuative. E, di conseguenza,  di esse dovranno versare un contributo alla cosiddetta gestione separata dell’Istituto, istituita nel ’96 e intitolata ai free lance, anche se di fatto colpisce tutte le collaborazioni rese da giornalisti professionisti e pubblicisti, con un contributo del 12%, suddiviso in un 10% a carico del giornalista e in un 2% a carico dell’azienda committente.


Questa gestione, nota anche come Inpgi-2, richiama la più famosa gestione separata Inps, e in effetti ha preso le mosse dalla stessa legge di riforma delle pensioni, la 335/95. Come la gestione Inps, anche l’Inpgi-2 assicura sia chi non ha versamenti nella gestione dei dipendenti sia chi possiede già una posizione previdenziale propria.


In campo editoriale, però, molte prestazioni fornite da chi collabora a giornali, riviste e mezzi di comunicazione in genere vengono classificate come «opere dell’ingegno» e quindi assoggettate al diritto d’autore. Il contributo Inpgi, come quello Inps, riguarda invece le collaborazioni coordinate e continuative. La distinzione tra i due ambiti viene dalla normativa fiscale (il Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86) che attualmente colloca le collaborazioni all’articolo 47 e il diritto d’autore all’articolo 49.


Temendo manovre elusive, l’Inpgi sottolinea, secondo quanto precisato dal Lavoro, alcuni segnali che dovrebbero "smascherare" un ricorso scorretto alla cessione di diritto d’autore: tra questi, la ripetitività delle prestazioni, il fatto che l’attitudine informativa dell’opera esaurisca le funzioni informative «nell’ambito della prima e tempestiva diffusione», la circostanza che i compensi derivanti da diritto d’autore diventino principale fonte di reddito. In questi casi, avverte l’Istituto, gli uffici inviteranno i colleghi a rettificare le denunce: secondo l’Inpgi, nel recente passato alcuni giornalisti si sono trovati costretti da qualche azienda ad accettare la formula del diritto d’autore, anche se erano consapevoli dell’irregolarità di tale riferimento.


L’attacco al diritto d’autore, tuttavia, presenta più di un punto debole: la distinzione tra collaborazione coordinata e continuativa e diritto d’autore, in primo luogo, nasce da una norma fiscale, sulla quale il ministero del Lavoro ha capacità interpretative tutte da verificare (titolare dell’interpretazione fiscale è il ministero delle Finanze); in secondo luogo, il riutilizzo (anche solo potenziale) del prodotto fornito all’editore giustificherebbe comunque una cessione di diritti d’autore; infine, lo stesso Istituto fa sapere di non avere facoltà ispettive o sanzionatorie riguardo alla mancata corresponsione del 2% da parte delle aziende committenti.


 


2.  La “verità” del neo-presidente dell’Inpgi Andrea Camporese (lettera 22 settembre 2008 a Simona Fossati): Non esiste alcuna norma di legge o regolamentare che preveda l’esclusione dal pagamento del contributo soggettivo  sui compensi  qualificati dalle parti come derivanti da cessione di diritto d'autore”.


“Il Decreto Legislativo n. 103/96 all'art. 6, comma 4 lettera b, prevede che la misura dei contributi dovuti alla Gestione Separata è proporzionata al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato. Il reddito derivante al  giornalista dalla cessione del diritto a riprodurre articoli o servizi è un reddito professionale di natura autonoma, rientrante nella previsione dell'art. 49 (attuale art. 53) comma 2, lettera b) del TUIR e come tale assoggettabile a contribuzione in forza del predetto decreto n. 103/96. Il Ministero del Lavoro con determinazione del 31.10.2000 (alI. 2) ha ritenuto non sussistente per i giornalisti la fattispecie della cessione del diritto d'autore in presenza di:


a)         un'opera che deve avere contenuto informativo, teso ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione;


b)  un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso;


c) la non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto.


L'Istituto, tuttavia, al fine di favorire un rapporto di maggiore serenità con i propri iscritti, ha deciso di applicare il contributo soggettivo sul 75% del reddito netto fiscalmente dichiarato, ai sensi dell'art. 49 (attuale art. 53), comma 2, lettera b), ed il contributo integrativo sul reddito lordo. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il compenso sia qualificato dalle parti come derivante da cessione di diritto d'autore, su di esso grava ugualmente l'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione separata Inpgi.  E ciò perché non esiste alcuna norma di legge o regolamentare che preveda tale esclusione. Ti allego, comunque, copia di una nota trasmessa a Franco Abruzzo il 21 luglio 2004 sull'argomento (ali. 3).      


Ad ogni buon conto, secondo il parere della Dirigenza interna, il problema potrebbe essere diversamente risolto nel caso in cui il Parlamento assoggettasse i compensi corrisposti ai giornalisti a titolo di cessione di diritto d'autore alla medesima disciplina dettata per l'ENPALS dall'art.43 della Legge n. 289/2002.


In altre parole il testo legislativo dovrebbe stabilire che il corrispettivo per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore non possa eccedere il 40% dei compensi stabiliti tra le parti. La quota eccedente tale percentuale verrebbe automaticamente considerata come corrispettivo e, quindi. come imponibile ai fini contributivi, con applicazione delle medesime regole che valgono per la contribuzione dei CO.CO.CO”.


 


3.  La “verità” opposta (circolare 16 maggio 1996 firmata dal presidente pro-tempore Gabriele Cescutti): Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore”.


Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata dal presidente dell’Istituto Gabriele Cescutti la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto ha scritto recentemente il nuovo presidente dell’Istituto Andrea  Camporese. Riportiamo una parte di quella interessante e ragionevole circolare allineata ai criteri operativi dell’Inps:


“CHI NON È TENUTO ALL'ISCRIZIONE. In base alla legge le esclusioni sono due:


1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi.In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L.Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.


2) Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute”. 


………………………


Appendice 1


Si legge nel sito dell’Inps:


Gestione separata INPS-CHI DEVE VERSARE


Sono interessati al versamento del contributo:



  • coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale;

  • coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione a progetto: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni;

  • spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:

  • gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione;

  • gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo;

  • coloro che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

A seguito della riforma Biagi, dal 1° gennaio 2004 hanno l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio, nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro.  (in: www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?bLight=true&sVirtualURL=/doc/TuttoINPS/contributi/Il_contributo_per_la_Gestione_separata/index.htm&iIDDalPortale=4725&iIDLink=-1


 


Appendice 2        


D.P.R. 22-12-1986 n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.


Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.


 


Capo V - Redditi di lavoro autonomo


 


53. [49]  Redditi di lavoro autonomo.


1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.


2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:


a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita];


b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;


c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;


d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;


e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;


f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.


3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.


 


Appendice 3


REGOLAMENTO DELL’INPGI/2


CAPO SECONDO. DEI CONTRIBUTI


Art. 3. Contributo soggettivo obbligatorio


1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Istituto è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini dell'Irpef secondo il disposto dell'art. 49 (oggi 53, ndr) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.


 


Milano, 27 settembre 2008


 





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