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La lunga attesa dei giornalisti precari

Il ministro Maurizio Sacconi
ha dimenticato
il protocollo sul welfare
(legge 24. 12. 2007 n. 247).
Due commi riguardano
Inps e Inpgi. L’Inpgi tenuto
a stabilizzare i precari
e a coordinare il regime della
propria gestione separata
previdenziale con quello Inps.

La legge stabilisce che, per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell'arco di 4 anni, i contributi pensionistici attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal collaboratore) verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese. Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori. Per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari, L’Inpgi, che spenderà 30 milioni di euro circa in due anni, conta di aprire le porte delle redazioni a 560 giornalisti. Tutto ciò per ora è scritto sulla carta…..Il ministro deve convocare le parti per stendere l'accordo attuativo della legge. Che fa la FNSI?
SCHEDA TECNICA DI FRANCO ABRUZZO

Milano, 27  settembre 2008.  La legge 24 dicembre 2007 n. 247  sul welfare prevede  un ruolo attivo dell'Inpgi sul fronte della guerra al precariato: il comma 80 dell’articolo 1  stabilisce, recuperando principi della legge finanziaria 2007, “forme di incentivazione per la stabilizzazione” dell'occupazione mediante la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in  contratti di lavoro subordinato (con una durata non inferiore a 24 mesi). L’Inpgi, che  spenderà 30 milioni di euro circa in due anni, conta di aprire le porte delle redazioni a 560 giornalisti. L'Istituto dovrà inoltre coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata dell'Inps (di cui al comma 79), modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente (2/3 a carico delle aziende e un terzo a carico del collaboratore), nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata Inps. L'Inpgi, tenuto a "modificare conformemente la struttura di contribuzione",   dovrà pertanto rivedere le sue politiche sui fronti del diritto d'autore e dell'attività occasionale sui quali l'Inps attua linee operative  molto diverse (vedi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2669).


Gli altri punti forti della legge 247/2007 sono questi:




  • aumento dell'età pensionabile (pensione di anzianità a 58 anni con 35 anni di contributi) e abolizione del cosiddetto “scalone” della riforma Maroni (che da 3 anni si è ridotto a un anno). Per l’Inpgi lo scalone è stato già ridotto da 3 a 2 anni: dal 1° gennaio 2008 la pensione di anzianità si consegue a 59 anni con 35 anni di contributi, mentre la pensione di vecchiaia si consegue per i giornalisti a 65 anni con un minimo di 20 anni di contributi; per le giornaliste a 60 anni con un minimo di 20 anni di contributi.


  • norme in favore dei contratti a termine: viene previsto in particolare che una volta scaduto il periodo di 36 mesi scatta il contratto a tempo indeterminato. Il periodo dei 36 mesi si calcola sommando la durata dei vari contratti ''indipendentemente dai periodi di interruzione''. Una sola proroga può essere concessa dopo i 36 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale. La durata di questa ulteriore ed ultima proroga sarà stabilita in sede di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di mancato rispetto di questa procedura il contratto si considera e tempo indeterminato.


  • delega al governo in materia di lavori usuranti. Il comma 19 nega per il 2008 la rivalutazione automatica delle pensioni a coloro che percepiscono un assegno annuale superiore ai 46.124 euro  (minimo Inps=euro 443,12x8=3.544,96x13=46.124,48).  Dice il comma 19: “Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

La parte della legge 247/2007 sul welfare che riguarda L’INPGI.


Il comma 80 dell’articolo 1 della legge 247/2007  sul  welfare (dedicato all’Inpgi) prevede, recuperando principi della legge finanziaria 2007, “forme di incentivazione per la stabilizzazione” dell'occupazione mediante la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in  contratti di lavoro subordinato (con una durata non inferiore a 24 mesi). L’Inpgi, che spenderà 30 milioni di euro circa in due anni, conta di aprire le porte delle redazioni a 560 giornalisti.


Il comma 80 inoltre impegna l’Inpgi a  “provvedere all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello dell’Inps”. Per quanto riguarda l’Inpgi/2, nell'arco di 4 anni, i contributi pensionistici attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal collaboratore) verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese.  Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta. Va precisato che le aziende provvederanno a trattenere anche il terzo del contributo totale direttamente dai compensi pagati ai collaboratori. Il ministro del Lavoro,  Maurizio Sacconi, in carica da meno di 5 mesi, finora non si è preoccupato di convocare le parti (Fnsi e Fieg) per dare il via alle delibere preparate dall’Inpgi. Una distrazione? La riforma pertanto resta scritta sulla carta….Che fa la FNSI?



 


Il testo dei commi  79 (Inps) e 80 (Inpgi) dell'articolo 1 della legge 247/2007 sul welfare:


INPS - comma 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.


 


INPGI - comma 80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:


a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;


b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.


 


I commi 1202-1210 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007).


Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro


1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.


 


Contenuto degli accordi sindacali


1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.


 


Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei co.co.pro.


1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.


 


Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la validità degli atti di conciliazione


1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.


 


Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e ricevuta versamento del contributo straordinario


1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.


 


Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi al periodo pregresso


1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.


 


Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione


1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.


 


Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro


1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.


 


Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato


1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.






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