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L’INPGI comunica: “Ecco la verità sul parere legale reso all’Istituto sul caso Sopaf”. Colpo di scena: “E’ necessario sottolineare che dagli atti del procedimento a carico dei signori Magnoni, - ai quali i legali dell’Ente hanno avuto accesso a partire dall’inizio del mese di febbraio di quest’anno -, è emerso che il giorno successivo a quello nel quale era stato effettuato il versamento di 30 mln, la Sopaf ha provveduto a “girocontare” l’intera somma sul conto “intermedio vincolato” (vale a dire, quello corretto sul quale gli importi sarebbero dovuti transitare sin dall’inizio) con valuta al giorno precedente”. Ne consegue che Sopaf ha incassato i 30 mln successivamente alla consegna delle 225 quote Sip.Rimane in piedi la questione della congruità del prezzo delle singole quote Fip. IN CODA la lettera di Pierluigi Franz ai consiglieri dell'Istituto con le spiegazioni tecniche.


Roma, 24 marzo 2015. Con riferimento ad alcune perplessità e interpretazioni manifestate recentemente in merito alla vicenda Sopaf da alcuni esponenti della categoria, dichiaratamente basate sulle argomentazioni contenute in un parere reso dall’Avvocato Andrea Marani all’Istituto in data 5 marzo 2015 e fondato sull’analisi degli atti del procedimento penale attualmente a carico dei Sigg.ri Giorgio Magnoni, Luca Emilio Alessandro Magnoni e altri, l’Ente chiarisce quanto segue. In primo luogo, si sottolinea che l’Inpgi, al fine di acquisire utili elementi di valutazione della questione in esame, ha conferito mandato affinché venissero illustrate le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi dell’ente e, quindi, degli iscritti,  per il risarcimento degli eventuali danni subiti nel corso di tale vicenda.


L’Avvocato, nel fornire un quadro preciso e dettagliato in relazione a tutti gli elementi della vicenda, ha quindi messo in particolare risalto - sia in senso favorevole che sfavorevole - gli aspetti potenzialmente idonei a suffragare la tesi della sussistenza o meno di un danno giuridicamente rilevante causato all’Inpgi dalla Sopaf in relazione al comportamento contrattuale assunto da quest’ultima nel corso della negoziazione. 


L’analisi ha investito una serie di fattori e, in tale ambito, la ricostruzione effettuata dal legale ha, tra l’altro, posto in evidenza alcuni dettagli tecnici relativi al contenuto delle clausole negoziali inserite negli atti che hanno portato al perfezionamento dell’acquisto, da parte dell’Inpgi, delle 225 quote del Fondo Immobili Pubblici attraverso una transazione commerciale articolata in più fasi e regolamentata sulla base, tra l’altro, di un accordo  (c.d. “escrow agreement”) che prevedeva il coinvolgimento di un terzo intermediario (un Istituto di Credito) in funzione di soggetto garante del buon fine dell’operazione.


 E’ noto che le quote sono state regolarmente incassate ad un prezzo scontato rispetto a quello evidenziato dalla società di gestione del Fondo al 30 giugno 2008  (NAV) secondo le normative di legge, disponibile alla data dell’operazione, sono presenti nel portafoglio dell’ente e hanno reso mediamente oltre il 9% annuo negli ultimi sei anni. Non solo. L’accordo contrattuale ha comportato anche l’incasso della cedola maturata nel semestre precedente (circa 900 mila euro) che non sarebbe stata dovuta.


L’esame di questo documento da parte del legale ha evidenziato l’esistenza di alcuni aspetti critici circa le possibilità di avviare una azione di risarcimento in favore dell’Istituto.


 In primo luogo, la circostanza che la Sopaf, al momento della sottoscrizione del contratto, non fosse effettivamente proprietaria delle quote oggetto di negoziazione, non costituirebbe – di per sé – un elemento decisivo che possa autonomamente legittimare una pretesa risarcitoria. 


Di contro, da una attenta e obiettiva lettura del parere del legale incaricato, non vi è alcuna ricostruzione dei fatti che possa indurre a ritenere che gli uffici dell’Istituto fossero effettivamente a conoscenza della circostanza che la Sopaf non fosse, al momento della sottoscrizione dell’accordo, proprietaria delle quote. Molto più pragmaticamente, nel parere viene sostanzialmente evidenziato come l’attenta stesura del documento da parte di quest’ultima - con l’abile utilizzo di una terminologia generica che, in quanto tale, non ha indotto l’ente a nutrire sospetti sulla titolarità delle quote oggetto di compravendita - non sembri essere tuttavia idonea a configurare una vera e propria “falsa rappresentazione della realtà”.


Inoltre, appare al riguardo ancor più rilevante l’ulteriore considerazione, svolta dal legale, in merito all’assenza di un preciso obbligo giuridico, in capo alla Sopaf, di rendere nota la circostanza che la stessa non fosse titolare delle quote.


Riassumendo, l’orientamento interpretativo espresso chiaramente dal legale incaricato fa emergere alcuni profili di criticità in merito alla possibilità, per l’Inpgi, di ottenere un eventuale risarcimento dei danni da parte della Sopaf, basandosi principalmente sulla circostanza della mancata comunicazione, da parte della stessa, dell’assenza di titolarità delle quote all’atto della sottoscrizione degli accordi di compravendita, sia in quanto la Società non era giuridicamente tenuta a dichiarare obbligatoriamente questa circostanza, sia in quanto la formulazione letterale degli stessi non conteneva comunque una esplicita affermazione in senso contrario. Sulla base di questi elementi affermare o ipotizzare che l’Istituto fosse a conoscenza della derivazione delle quote appare del tutto fuorviante.


Si deve tenere ben presente che il Fondo in oggetto (F.I.P. – Fondo Immobili Pubblici) è riservato ad investitori qualificati, di tipo chiuso e non quotato su alcun mercato borsistico. Pertanto, non era e non è disponibile sul mercato alcuna informazione sui detentori delle quote e sui prezzi della loro negoziazione tra gli investitori. L’unico dato disponibile, oggi come ieri, è la valutazione formale del valore delle quote, emessa ogni semestre, come prescrive la legge. Su quel valore l’Istituto si è basato, come in altri migliaia di casi che si verificano ogni giorno sul mercato.


L’estrapolazione da un lungo ed articolato documento di singoli elementi o frasi, operata da alcuni esponenti della categoria, ne fa smarrire la logica e il contesto e ne rende incomprensibile e fuorviante il contenuto.   


Per quanto riguarda, infine, gli aspetti legati alle modalità di attuazione dell’”escrow agreement”, si precisa che il perfezionamento del contratto di compravendita quote FIP prevedeva l’esistenza di due conti separati aperti presso l’Istituto di Credito: un conto “intermedio vincolato” a favore dello stesso Istituto di Credito incaricato di svolgere l’attività di garante del buon fine dell’operazione ed uno di “destinazione finale” intestato alla Sopaf. L’avvenuto pagamento del corrispettivo delle quote direttamente sul conto corrente bancario di destinazione finale intestato alla Sopaf invece che su quello vincolato, oltre ad essere frutto di un mero errore materiale posto in essere in evidente buona fede dagli uffici dell’ente, è del tutto irrilevante ai fini di qualsiasi qualificazione della fattispecie.


Peraltro, è necessario sottolineare che dagli atti del procedimento a carico dei Sigg. Magnoni, a cui i legali dell’Ente hanno avuto accesso a partire dall’inizio del mese di febbraio di quest’anno, è emerso che il giorno successivo a quello nel quale era stato effettuato il versamento in oggetto, la Sopaf  ha provveduto a “girocontare” l’intera somma sul conto “intermedio vincolato”  (vale a dire, quello corretto sul quale gli importi sarebbero dovuti transitare sin dall’inizio) con valuta al giorno precedente.


Ogni diversa interpretazione del parere reso dall’Avvocato Marani – così come di ogni altro elemento finora disponibile - appare, evidentemente, del tutto strumentale ad alimentare una ricostruzione dei fatti completamente estranea al contenuto, alla finalità e alle conclusioni dell’indagine svolta dal legale. – TESTO IN http://www.inpgi.it/?q=node/1342
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Affare INPGI/SOPAF/MAGNONI - Terza Lettera aperta del Sindaco INPGI Pierluigi Roesler Franz ai Consiglieri Generali INPGI. Fatta finalmente chiarezza su un passaggio chiave dell’intera operazione. - Roma, 25 marzo 2015. Cari colleghi, vi informo che emerge solo ora un’importante documentazione che dimostra che nel 2009 la società SOPAF non acquistò le 225 Quote del Fondo FIP con il denaro dell’INPGI. I 30 milioni di Euro che l’INPGI versò “per errore” il 3 marzo 2009 sul c/c privato della Società SOPAF presso Banca IntesaSan Paolo, sede di Foro Buonaparte - Milano furono stornati il giorno dopo con valuta 3 marzo 2009 sul c/c “ESCROW” intestato alla SOPAF, ma vincolato a favore dell’INPGI.



Tra il 10 e il 12 marzo l’intera somma di denaro è poi passata sul c/c privato della SOPAF, ma contestualmente al trasferimento delle 225 Quote del Fondo FIP che nel frattempo erano state svincolate dal diritto di pegno che gravava su di loro a favore di Lehman Brothers Bank di Londra.



Pertanto si è trattato solo di un banale errore materiale, posto in essere in evidente buonafede dagli Uffici dell’INPGI, cui pose subito rimedio la stessa società SOPAF che non ha così in alcun modo alterato l’assetto, la struttura negoziale e la concreta esecuzione degli accordi tra le parti.



Si chiarisce pertanto così anche il malaugurato equivoco sorto dopo la pubblicazione della Relazione di 19 pagine dell’avv. Andrea Marani, legale esterno dell’INPGI, in cui a pag. 3 si parlava genericamente di “errore” compiuto nel versamento dei 30 milioni di euro alla società SOPAF (vedere anche il Comunicato emesso ieri sera dall'INPGI, che è qui sopra).



Dagli atti del procedimento penale a carico dei signori Giorgio e Luca Magnoni tuttora in corso al tribunale di Milano, cui hanno avuto accesso i legali dell'INPGI solo a partire dall'inizio di febbraio di quest'anno, è, infatti, emerso che il giorno successivo a quello in cui era stato effettuato il versamento sul c/c sbagliato, la stessa SOPAF aveva provveduto ad effettuare il giroconto dell’intera somma sul c/c intermedio corretto (cioè quello sui cui gli importi sarebbero dovuti transitare sin dall’inizio).



Infatti per l’operazione era stata contrattualmente prevista l’accensione di due ben distinti rapporti bancari presso Banca IntesaSanPaolo sede di Foro Buonaparte - Milano:



1)   un conto cosiddetto “ESCROW” identificato dal c/c n. 615320629678 IBAN IT82 W030 6912 7116 1532 0629 678 intestato alla SOPAF Spa e vincolato in favore dell’INPGI;



2)   un conto cosiddetto “Venditore” identificato dal c/c n. 615320614722 IBAN IT67 S030 6912 7116 1532 0614 722, intestato alla SOPAF.



L’INPGI avrebbe dovuto inizialmente versare i 30 milioni sul 1° dei 2 c/c, ma per errore li trasferì invece sul 2° c/c con bonifico del 3 marzo 2009 della Banca BNP, banca depositaria dell’Istituto previdenziale.



Il 4 marzo la SOPAF spostò di sua iniziativa con apposito giroconto i 30 milioni di euro sul 1° c/c, cioè quello esatto, e con valuta retroattiva al giorno precedente.



Il 10 marzo furono spostate le 225 Quote del Fondo FIP che due giorni dopo arrivarono all’INPGI 2 senza più essere gravate dal pegno di Lehman Brothers Bank di Londra.



Tutto ciò è documentato dagli estratti conto.



Viene così finalmente fatta chiarezza su un passaggio chiave dell’intera operazione. Cordialità



Pierluigi Roesler Franz  Sindaco INPGI



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.24.3.2015 -.LA CRONISTORIA DELLA VICENDA SOPAF/INPGI DAL 2009 AD OGGI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17216



 


 



 



 






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