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PREVIDENZA. Casse vincolate ai diritti acquisiti. La Cassazione, per la seconda volta in due giorni, nega (con la sentenza 26229/14) il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere. Il taglio dell’assegno non può passare da un atto amministrativo. IN CODA un commento dell’avv. Anna Campilii).

di Maria Carla De Cesari
www.ilsole24ore.com-13.12.2014


I diritti acquisiti non si toccano; le Casse private non possono imporre un contributo di solidarietà, che taglia le pensioni, con un atto amministrativo che non ha forza di legge. Così la Cassazione con le sentenze 26102/14 (si veda in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16359)e 26229/14, depositata ieri. «C’è un cartello di soggetti premiatissimi, per i quali i diritti acquisiti non si toccano a nessun costo, ma il giorno in cui finiraranno i soldi finiranno i diritti acquisiti», commenta Renzo Guffanti, presidente della Cassa dottori commercialisti, che ha introdotto il contributo di solidarietà per il periodo 2008/2013.


Per Guffanti il contributo di solidarietà, al di là del gettito, è un intervento volto a assicurare equità intergenerazionale: «Coloro che prendono la pensione, magari da molti anni, devono in qualche modo contribuire rispetto a quanti, con il sistema contributivo, verseranno molti più contributi e avranno pensioni molto più basse», sottolinea il presidente della Cassa dottori commercialisti.


Il contributo di solidarietà - afferma Guffanti - è stato disciplinato dopo le modifiche all’articolo 3, comma 12 della legge 335/1995, che consente alle Casse di adottare «tutti i provvedimenti necessari all’equilibrio del bilancio, tenuto conto anche del principio del pro rata. Quest’ultimo non vincola in maniera rigida le Casse, ma i criteri di equità tra le generazioni costituiscono un fondamento dell’azione degli enti privati. Il fine è quello di preservare l’equilibrio finanziario di lungo periodo».


Guffanti sottolinea poi come ci siano situazioni diverse: nei casi esaminati dalla Cassazione si tratta di pensioni in pagamento da molto tempo, anche dagli anni Novanta.


La Cassazione, con sentenze fotocopia per otto pensionati entro il 31 dicembre 2003 (prima dell’entrata in vigore della riforma del contributivo), ha stabilito che il diritti acquisiti non si toccano. Il principio del pro rata garantisce agli iscritti, in presenza di una riforma restrittiva sul calcolo delle prestazioni, la salvaguardia di quanto accumulato fino ad allora; a maggior ragione - secondo la Suprema corte - non possono essere ridotte («incise») le pensioni in essere. La Corte ribadisce quanto ha già affermato nel 2009 (sentenza 25029) e ancora prima nel 2005 (sentenza 11792). «Una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianità, l'ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo». L’unica strada - afferma la Corte nella sentenza 26229 di ieri è, eventualmente, una legge «la quale può disporre in senso sfavorevole anche quanto, maturato il diritto, siano in corso il pagamneto dei singoli ratei». In ogni caso, occorre non oltrepassare il limite della «ragionevolezza» e «l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione proporzionale ai contributi versati».


Per Anna Campilii, avvocato che ha patrocinato i pensionati contro la Cassa, è acclarato che «il contributo di solidarietà non rientra strutturalmente nella autonomia sublegislativa concessa alle Casse professionali, ma è una prestazione patrimoniale, come ha stabilito la Corte costituzionale, che può essere imposta solo con legge». L’ordinanza 22/03 ha ripreso la sentenza 178/00. TESTO IN http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-12-13/casse-vincolate-diritti-acquisiti-081407.shtml


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LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE SPIEGATE DAL LEGALE VITTORIOSO. BOCCIATO ANCHE IL SECONDO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DELLE CASSE PROPFESSIONALI.


di Anna Campilii, avvocato in Parma


13.12.2014 - Il cosiddetto contributo di solidarietà, che alcune Casse dei liberi professionisti hanno imposto ai  loro  pensionati   dal  2004 al  2008 e  prorogabile  per  tre  quinquenni,  è  stato  dichiarato illegittimo dalla  Corte di cassazione  con 5 sentenze del 2009 (sent.  25029; 25030; 25211;25212;  25301  quest’ultima  relativa  a  24  professionisti)  e  con  Ord.  6257/11  (relativa  a  6 professionisti) in quanto non rientrava nella tipologia dei tre provvedimenti tassativamente elencati e consentiti alla autonomia normativa delle Casse professionali dalla legge 335/95,art.  3,  comma 12°,  affermando  che  esso  non è  una  variazione  dei  contributi,  non è  una variazione delle aliquote di rendimento, non è un criterio di liquidazione delle prestazioni, posto che viene applicato a prestazioni già previamente liquidate in base a criteri propri. La legge finanziaria Prodi n. 296/06, articolo unico, comma 763, ha abolito la tipologia dei provvedimenti consentiti a norma del comma 12°, autorizzando le Casse ad adottare tutti i provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la  stabilità  30ennale  (poi  elevata  a  50  anni  dalla legislazione Fornero), tenendo conto del principio del pro rata, della gradualità e dell’equità fra generazioni. Le  Casse  dei  Ragionieri  e  dei  Dottori  commercialisti,  a  seguito  della  soppressione  della tipologia, hanno ritenuto possibile introdurre un secondo contributo di solidarietà - analogo a quello annullato -  per il quinquennio dal 2009 al 2013 e un terzo contributo per il quinquennio dal 2014 al  2018.


Anche il secondo contributo è stato impugnato ed è giunto al vaglio della Corte di cassazione, la quale con la sentenza n. 26102/14  (vedasi il Sole24ore del 12 e del 13 dicembre on www.francoabruzzo.it) lo ha ritenuto  illegittimo.   Tale  sentenza  si  riferisce  ad  una  causa  che  raggruppava  7  dottori commercialisti di Bergamo, i quali hanno agito contro  la CNPADC, sostenendo che la legge finanziaria Prodi n. 296/06, comma 763,  ha delegato  alle Casse una autonomia normativa sicuramente più ampia di quella accordata dal previgente comma 12º, ma soggetta comunque a due limiti: quelli imposti dalla legge di delega e quelli imposti dalla Costituzione. La legge di delega impone la necessarietà e di tener conto dei principi del pro rata;  la Costituzione impone di rispettare il principio di ragionevolezza e  le riserve di legge. La recente sentenza n. 26102/14  ha accertato che il secondo contributo di solidarietà non tiene conto del principio del pro rata né del limite costituzionale della ragionevolezza, che è violato “quando un atto infralegislativo riduce unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”. La suprema Corte aggiunge che a tale conclusione non osta l’art. 1, comma 488, della legge finanziaria n. 147/2013, il quale introduce una sanatoria per le delibere adottate dalle Casse professionali  prima  del  2006,  alla  condizione  che  esse  siano  “finalizzate  ad  assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, ciò che sicuramente non costituisce un connotato del contributo in esame, proprio perché straordinario e limitato nel tempo”.


A tali motivazioni si possono aggiungere quelle prospettate dai pensionati, i quali miravano a far valere prioritariamente la “ragione più liquida” (cioè una ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente, ispirata al risparmio delle energie processuali:  cfr. ord. Cass n. 25028/14 del 25 nov. e precedenti conformi  n. 17219 e 7263 del 2012; 11356 del 2006; 4773 del 2001), secondo cui  il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale soggetta alla  riserva di legge  cui  all’art.  23  Cost.   e  quindi  esula  strutturalmente  dalla  autonomia  normativa sublegislativa  propria  delle  Casse  professionali,  tanto  che  quando  il  legislatore  ha  voluto introdurla, lo ha fatto con legge (Fornero DL 201/2011, art. 24, comma 24, convertito in legge n. 214/2011). Quanto poi alla sanatoria di cui alla legge 147/2013, art. 1, comma 188, si è osservato  che essa è inapplicabile  ratione temporis, poiché riguarda i provvedimenti adottati dalle Casse prima del 2006, mentre il secondo contributo di solidarietà è stato introdotto nel 2008. Si deve aggiungere che la sentenza  Cass. n. 26102/14 preclude l’applicazione anche del terzo contributo di solidarietà e non solo alla Cassa dei dottori commercialisti, ma anche alle altre Casse professionali.





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