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Previdenza. La Cassazione interviene con la sentenza 17892/2014 (si può leggere qui sotto) sul caso dei ragionieri e dà indicazioni che possono essere valide per tutte le gestioni - CASSE, TAGLI SOLO PER IL FUTURO. NEPPURE IL RICHIAMO ALL'INTERESSE GENERALE PUÒ GIUSTIFICARE INTERVENTI RETROATTIVI. GLI ERMELLINI SALVANO I DIRITTI ACQUISITI - La legge di Stabilità 2014 non è di interpretazione autentica e non sana gli «strappi» al pro rata precedenti al 2007. Le Casse dei professionisti non possono tagliare le pensioni attese senza rispettare il principio del "pro rata", ovvero senza considerare quanto maturato fino a quel momento.

.di Maria Carla De Cesari - Il Sole 24 Ore 13.8.2014

Le vecchie delibere delle Casse che hanno tagliato le pensioni attese, senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento, sono di nuovo a rischio. A non reggere, davanti alla Corte di cassazione sono, in particolare, le riforme della Cassa ragionieri, che hanno rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza "patrimonializzare" il maturato sino a quel momento, con il calcolo sui redditi dei migliori 15 anni nell'arco negli ultimi 20. La "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il principio del pro rata, come stabilito dall'articolo 3, comma 12 della legge 335/1996.La Cassazione – con la sentenza 17892/2014 (inhttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140813/snciv@sL0@a2014@n17892@tS.clean.pdf) -- non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 488), secondo cui il pro rata "temperato" – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse. La Corte di cassazione richiama le considerazioni del giudice delle leggi sul limite del legislatore nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Lo fa con un punto di arrivo opposto rispetto alla Corte di appello di Genova (sentenza del 5 febbraio 2014). «La norma – spiega la Cassazione – che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze 271 e 257 del 2011)». Le condizioni indicate dalla Corte costituzionale non ricorrono nel caso specifico: la Cassazione spiega che viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retraottivo, a distanza di oltre 10 anni, «a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza», che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento. La norma della legge di Stabilità è innovativa in quanto la Cassazione, per consolidato orientamento, ha ritenuto che le delibere ante 2007 dovevano rispettare in modo rigido il pro rata, cristallizzando quanto maturato tempo per tempo dagli icritti. La norma della legge 296/2006, articolo 1, comma 763 sul pro rata mitigato «non vale a sanare le illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione». Il pro rata temperato della legge 296, rispetto al principio rigido della versione originaria delle legge 335, è giustificato dalla necessità di garantire gli equilibri di lungo periodo. Tuttavia la Cassazione ha detto più volte che «ciò non può che valere per il futuro», per le delibere adottate dal 1° gennaio 2007, mentre «si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere» del 2002 e del 2003, per esempio. Per questo la Cassazione ritiene innovativa (e non interpretativa) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006. Né si può invocare un motivo imperativo d'interesse generale che giustificherebbe una disposizione con portata retroattiva: per questo, conclude la Cassazione, non si può che rigettare l'«ingerenza del potere legislativo».



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Il quadro - I NUMERI



GLI ISCRITTI - 1,4 milioni - Gli iscritti contribuenti alle Casse di previdenza dei professionisti a fine 2012 erano 1.390.846. Di questi 50.254 erano contribuenti pensionati. Circa 450mila iscritti operano nell'area sanitaria, oltre 300mila svolgono una professione tecnica, oltre 170mila sono professionisti dell'area giuridica e altrettanti dell'area economico-sociale



LE ENTRATE - 7,5 miliardi - Secondo i dati riportati nel rapporto Adepp, l'associazione che riunisce diciannove casse di previdenza, sempre nel 2012, le entrate previdenziali complessive sono state pari a 7,513 miliardi di euro, a fronte di uscite per 4,734 miliardi di euro. La contribuzione totale, invece, è stata di 8,041 miliardi di euro e le uscite di 4,979 miliardi



LE PRESTAZIONI - 331.772 -  Nell'arco del 2012, le Casse di previdenza hanno erogato oltre 330mila prestazioni, di cui 201.228 di vecchiaia e anzianità, 118.404 ai superstiti e 12.140 per invalidità e inabilità. Oltre all'attività previdenziale le Casse svolgono un ruolo crescente nell'ambito del welfare a vantaggio dei loro iscritti



LA SUCCESSIONE DELLE LEGGI



01 | IL PUNTO DI PARTENZA



In base alla legge 335/1995 le Casse di previdenza, nei provvedimenti di variazione delle aliqute contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, «devono rispettare» il principio del pro rata



02 | LA NORMA DEL 2006



Con la legge 296/2006 gli enti di previdenza dei professionisti – tenuti a misurare i bilanci attuariali nell'arco di 30 anni (non più 15) – adottano i provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità maturate  sino a quel momento



03 | LA STABILITÀ 2014



La legge di Stabilità 147/2013 ha stabilito che la norma della legge Finanziaria 2007 «si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse» approvati dai ministeri prima del 2007 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.



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.Tutte le più recenti vicende in tema di pensioni sono in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12436



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SPEDISCE - Franco Abruzzo, giornalista professionista, presidente dell’Unpi (Unione nazionale pensionati per l’Italia- www.unpit.it),  consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 1989 al 2007) e dell’Associazione lombarda dei Giornalisti  - cell 3461454018, casa telef/fax 022484456, skype: fabruzzo39, mail: fabruzzo39@yahoo.it  – fra.abruzzo@live.com - (il “CHI E’” è in www.francoabruzzo.it all’indirizzo http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5).



 


 





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