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Contenzioso con le aziende: recenti sentenze favorevoli all’Istituto.
Inpgi batte editori 11 a 0


Roma, 4 marzo 2007.  Pubblichiamo il promemoria  (su recenti esiti positivi dei giudizi pendenti davanti alla Magistratura del Lavoro di Roma) redatto dall’avv. Angelini, dirigente dell’Ufficio legale dell’Inpgi.  Tutte le notizie e le argomentazioni giuridiche contenute nel documento, possano costituire un’utile lettura per una chiara individuazione delle caratteristiche relative al lavoro subordinato giornalistico e dei diritti previdenziali della categoria (fonte: Gabriele Cescutti, presidente Inpgi).


 1. Giudizio di primo grado INPGI /RCS Quotidiani (editore del Corriere della Sera)


Con dispositivo di sentenza depositato il 26 febbraio scorso, si è concluso positivamente il giudizio pendente dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Roma, Giudice Pagliarini, il giudizio di opposizione promosso dalla RCS avverso il decreto ingiuntivo notificato dall’Istituto e l’azienda editrice è stata condanna a corrispondere all’ente la somma di euro 834.111,85 a titolo di contributi e sanzioni civili, oltre accessori di legge.  La società è stata altresì condannata a rifondere all’Inpgi le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.175,00 a cui vanno aggiunti gli accessori di legge (Iva e Cpa).


La motivazione non è stata ancora depositata, ma al riguardo si segnala l’importanza della decisione per i seguenti motivi.


Il credito dell’Inpgi fatto valere nel presente giudizio riguardava in origine  il recupero dei contributi per 14 rapporti di collaborazione accertati in sede di ispezione come subordinati.


Il credito azionato dall’ente con decreto ingiuntivo  traeva infatti  titolo dal verbale ispettivo del 11 settembre 2000 n. 518/2000 redatto a carico della RCS Editori e, più in particolare,  riguardava una delle tre tipologie di addebito accertate dagli ispettori e risultava così costituito:


 


Contributi                      euro   421.865,88


Sanzioni                         euro   609.156,02


Totale                            euro 1.031.021,90


 


Gli altri due titoli di addebito,  riguardanti:


a)   rimborso  spese a corrispondenti  esteri per affitti ed altri fringe benefit (per un credito Inpgi di euro   1.909.831,00 comprensivo di contributi e sanzioni) e


b) rimborso spese affitti, buoni pasto e carburante  in favore  di giornalisti in Italia (per un credito Inpgi di euro 1.839.826,70 comprensivo di contributi e sanzioni)


sono stati azionati con altri due decreti ingiuntivi, entrambi opposti dall’azienda e integralmente condonati, all’esito dell’istruttoria giudiziale.


Anche 4 delle 14 posizioni di lavoro oggetto del presente giudizio sono state condonate dall’azienda nelle more del giudizio. In particolare sono stati integralmente pagati i contributi (e le sanzioni ridotte per condono) relativamente ai giornalisti Lavinia Di Gianvito, Sandra Cesarale. Martino Spadari, e Monica Guerzoni.  Per tali posizioni è stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere ed è stato quindi depositato in giudizio nuovo conteggio con cui è stato ridotto il credito dell’ente in contestazione, sia per contributi (ora riguardanti solo 10 posizioni ) che per le relative sanzioni (appunto afferenti la omissione contributiva di un importo minore).


Il giudizio è quindi proseguito per l’accertamento della natura subordinata riferita ai rapporti di lavoro dei seguenti giornalisti: Raffaella Brivio, Luigina Giliberti, Paolo Moretti, Angelo Panzeri, Michele Pusterla, Emma Sangiovanni, Cesare Zapperi, Sperangelo Bandera, Macrì e Carotenuto (diversi sono praticanti d’ufficio riconosciuti dall’Ordine di Milano, ndr).


Per sostenere la natura autonoma dei rapporti di lavoro di cui sopra, l’azienda ha fatto leva quasi esclusivamente sulla rilevanza del nomen iuris dato nei contratti di collaborazione sottoscritti al momento genetico dei rapporti. E’ stata poi sostenuta la prescrizione quinquennale di una parte del credito azionato ed è stato censurato il calcolo delle sanzioni ritenendo direttamente applicabile quello di cui alla legge 388/2000 (valvole come noto solo per gli enti pubblici).


L’ente ha replicato sostenendo, sulla scorta della giurisprudenza maggioritaria, che il diverso atteggiarsi della prestazione lavorativa nel corso del rapporto prevale sul nomen iuris; ha pertanto chiesto di essere ammesso a provare  con testi le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, da cui si evinceva la sussistenza del vincolo di subordinazione. La difesa dell’Inpgi ha quindi depositato le “denuncie dei lavoratori” (modello R5) ed ha sostenuto, sulla base dell’interpretazione letterale dell’art. 3, comma 9 e 10 della legge 335/95,  la prescrizione decennale dei crediti fatti valere in giudizio. Infine, richiamando i due autorevoli precedenti in materia di autonomia nel determinare il regime sanzionatorio (sentenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione), ha sostenuto la correttezza dell’operato dell’ente  anche sotto tale profilo.


Il Giudice ha ammesso la prova per testi richiesta da entrambe le parti.  Quindi conclusa l’istruttoria, all’udienza del 22 febbraio scorso, dopo discussione della causa e depositate note conclusive, è stata confermata la legittimità dell’addebito mosso con il verbale ispettivo anche per  i 10 giornalisti per i quali il Corriere della Sera non aveva aderito al condono riservandosi la possibilità di far valere la tesi dell’autonomia davanti all’autorità giudiziaria.


 


2. Giudizio di primo grado INPGI / GIORNALE DELL’UMBRIA


Con sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, depositata in data 8.08.06 si è concluso positivamente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero dei contributi di cui al Verbale di accertamento n. 28/2003 riferito alle posizioni di n. 6 giornalisti illegittimamente inquadrati come lavoratori autonomi.


Il Giudice di primo grado ha confermato gli addebiti di cui al decreto opposto pari ad euro 43.946,00 oltre alle ulteriori sanzioni dal 1.11.2003 con condanna della controparte alle spese liquidate in euro 5.000,00.


Il giudice ha motivato la propria decisione richiamando il costante orientamento della Corte di Cassazione con riferimento al concetto di rapporto di natura subordinata che, nel campo del lavoro giornalistico assume una particolare connotazione dovuta alla peculiarità delle modalità di espletamento dell’attività in parola nonché per la natura squisitamente intellettuale che caratterizza la prestazione medesima; conseguentemente l’Organo giudicante ha evidenziato che sussiste il vincolo di subordinazione  in presenza della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza. Detti elementi, si legge in sentenza,  si manifestano nello svolgimento di una attività non occasionale ma rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, nella sistematica redazione di articoli su specifici argomenti, ovvero di rubriche, nella messa a disposizione delle energie lavorative, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra con conseguente disponibilità a soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive.


Il Giudice inoltre,  in ordine al  sistema sanzionatorio applicabile,  ha confermato il potere dell’INPGI di disciplinare autonomamente  la misura delle sanzioni civili per le inadempienze contributive, con ciò riconfermando – sulla base sia della sentenza del Consiglio di Stato che della decisione della Suprema Corte - l’autonomia gestionale e contabile dell’Istituto. In tale ambito l’Organo Giudicante ha dunque inteso  il principio di coordinamento,  dettato dal legislatore con la L. 388/2000, quale armonizzazione del regime sanzionatorio adottato dall’INPGI con quello dettato per le altre forme di previdenza pubbliche.


 


3. Giudizio di primo grado INPGI / PROVINCIA DI COSENZA


Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma, depositata in data 3.01.07 si è concluso positivamente per l’Istituto il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dall’Amministrazione in epigrafe, avente ad oggetto la posizione contributiva di n. 2 giornaliste dipendenti dalla Provincia ed addette all’Ufficio stampa ma la cui posizione non è stata mai regolarizzata presso l’INPGI avendo la Provincia sostenuto che le stesse non svolgono attività di natura giornalistica e comunque non in maniera prevalente.


Nel motivare la decisione il Giudice ha rilevato sia l’obbligo, previsto dalla legge 150/2000, per gli enti pubblici di adibire negli Uffici Stampa Personale giornalistico iscritto all’Albo professionale, sia il fatto che dalla documentazione prodotta in atti dall’INPGI e all’esito della prova testimoniale, che le due giornaliste hanno svolto attività di valenza giornalistica; attività che nel caso particolare si esplicava nella elaborazione di articoli per la rivista mensile La Provincia di Cosenza, nell’organizzazione di conferenze stampa o incontri stampa tra i giornalisti e le varie cariche istituzionali, e soprattutto nella elaborazione di comunicati, inoltrati ai vari quotidiani, concernenti lo svolgimento delle attività della Provincia.


 


4. Giudizio di primo grado INPGI / KATAWEB


Sono state depositate le motivazioni della sentenza resa dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, in relazione al giudizio in oggetto conclusosi positivamente in data 19.05.06.


Il contenzioso ha riguardato il recupero dei contributi con riferimento alla posizione della giornalista Paola Chiarelli a seguito di iscrizione della stessa al Registro dei praticanti con effetto retroattivo.


Il Giudice di primo grado ha confermato gli addebiti di cui al decreto opposto pari ad euro 12.107,39 oltre alle ulteriori sanzioni dal 22.05.2003 con condanna della controparte alle spese liquidate in euro 1.800,00.


Le contestazioni di parte opponente hanno riguardato  la asserita legittimità del versamento dei contributi all’ENPALS poiché l’attività svolta dalla Chiarelli non poteva essere considerata di natura giornalistica e conseguentemente l’applicazione del criterio della buona fede per il calcolo delle sanzioni civili.


Il Giudice, all’esito della prova per testi articolata da entrambe le parti, ha ritenuto che l’attività espletata dalla Chiarelli fosse effettivamente di natura giornalistica con conseguente obbligo di versamento dei contributi all’INPGI.


Sul punto inerente l’invocata applicazione all’INPGI  del pagamento in  buona fede dei contributi al creditore apparente ( di cui all’art. 116 L. 388/2000 ) il Giudice, in accoglimento delle ragioni dell’Istituto,  ha ritenuto la non applicabilità al caso in questione di detta normativa stante il tenore letterale della stessa che ne prevede la specifica applicazione ai soli enti previdenziali pubblici e ciò anche in ragione dell’autonomia in materia di contributi e premi degli enti previdenziali privatizzati così come previsto dal d. lgs. 509/94.


La sentenza è già passata in giudicato.


 


5. Giudizio di primo grado INPGI / INN (società del gruppo SITCOM SpA, realizza per conto di quest’ultima il canale televisivo digitale Italia Network News)


 


Con dispositivo di sentenza reso in data 26.10.2006 dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, si è concluso positivamente il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo derivante da Verbale di accertamento del 9.2.2000, riferito al recupero dei contributi assicurativi per le posizioni di n. 7 giornalisti illegittimamente inquadrati quali collaboratori autonomi pur avendo svolto l’attività con vincolo di subordinazione nonché per il giornalista Antonello De Fortuna inquadrato quale telereporter con contratto FRT  e per il quale i versamenti sono stati effettuati all’ENPALS.


Vinte le spese di giudizio liquidate in euro 2.458,10.


 


6. Giudizio di primo grado INPGI / FINEGIL


Con dispositivo di sentenza reso in data 30.10.2006 dalla sezione lavoro del Tribuane di Roma, si è concluso positivamente il Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo  avente ad oggetto il recupero dei contributi assicurativi riferiti alla posizione del giornalista Neomisio Bonaventura a seguito di iscrizione dello stesso al Registro dei praticanti con effetto retroattivo.


Vinte le spese di giudizio  liquidate in euro 2.600,00.


 


7. Giudizio di primo grado INPGI / FOOD (editore dell’omonima pubblicazione periodica specializzata)


Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma resa in data 2.10.06 si è concluso positivamente il contenzioso in oggetto riguardante il recupero dei contributi riferiti alla posizione del giornalista Andrea Mazza a seguito di iscrizione dello stesso al Registro dei Praticanti con effetto retroattivo.


Il Giudice di primo grado ha confermato gli addebiti di cui al decreto opposto pari ad euro 5.406,02 oltre alle ulteriori sanzioni  con condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00.


Parte opponente ha asserito la legittimità del versamento dei contributi all’INPS stante la retroattività del provvedimento e la conseguente illegittimità dell’addebito delle sanzioni civili sulla base del principio di buona fede del pagamento dei contributi al creditore apparente di cui all’art. 116 L. 388/2000.


La mancanta  contestazione  sulla natura subordinata e giornalistica dell’attività ha circoscritto la decisione sulla sola potestà del provvedimento di iscrizione di incidere sull’obbligo contributivo retroattivamente.


 Il Giudice ha ritenuto che il provvedimento del Consiglio dell’ordine, in quanto assunto nell’esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge,  spiega efficacia,  anche sul piano del rapporto assicurativo,con la stessa decorrenza degli effetti della qualificazione operata. Ne consegue dunque anche l’inapplicabilità del principio di buona fede di cui all’art. 116 L. 388/2000 il Giudicante, stante la incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede atteso che la natura delle mansioni svolte era nota al datore di lavoro e dunque parimenti conoscibili le conseguenze anche sul piano assicurativo.


 


8. Giudizio di primo grado INPGI / NUOVA TOSCANA Editrice (editore fino al 2003 dei settimanali Metropoli edizione di Firenze e Metropoli edizione La Piana.)


Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma depositata in data 17.11.06 si è concluso positivamente il giudizio di opposizione a decreto avente ad oggetto il recupero dei contributi di cui al Verbale di accertamento  n. 42/03 con riferimento alle posizioni dei  giornalisti   Massimo Parisi, Debora Pellegrinotti, Riccardo Corsi,Pierfrancesco Nesti, Stefano Bandinelli. In particolare il decreto  opposto con il quale  è stato ingiunto alla società  il pagamento dell’importo di euro 162.450,00, riguarda le irregolarità contributive riscontrate in sede di accertamento con riferimento alle posizioni dei sopra elencati  giornalisti illegittimamente inquadrati dalla società quali lavoratori autonomi le cui mansioni sono invece  risultate inquadrabili – secondo le diverse modalità di espletamento di seguito illustrate – ai sensi degli artt.  2 e 6 del Contratto Collettivo Giornalistico.  


Il Giudice di primo grado ha confermato gli addebiti di cui al decreto opposto, riducendo però l’importo dovuto ad euro 139.741,00,  riformando in parte il periodo di decorrenza di alcuni dei rapporti di lavoro e con condanna della società opponente al pagamento delle spese legali per due terzi pari ad euro 2.000,00.


Il giudice ha motivato la propria decisione richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione con riferimento al concetto di  subordinazione nel  lavoro giornalistico, nel quale assume una particolare connotazione dovuta alla peculiarità delle modalità di espletamento dell’attività in parola nonché per la natura squisitamente intellettuale che caratterizza la prestazione medesima.


La sentenza in questione è in ogni caso di notevole rilevanza in quanto in essa vengono approfondite le figure professionali del collaboratore fisso ex art. 2  del CNLG e del direttore responsabile ex art. 6.


In particolare, per quel che riguarda il collaboratore fisso il Giudice  ha ritenuto la sussistenza del requisito del vincolo di dipendenza e della responsabilità di un servizio qualora il giornalista sebbene non impegnato in una attività quotidiana adempia all’incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore di vita sociale ed assumendo ( anche di fatto ) la responsabilità di un servizio. Lo stesso Giudice, confermando l’ormai consolidato principio della Suprema Corte sull’argomento,  ha poi precisato che i tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell’attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall’osservanza di un orario di lavoro, nei limiti resi compatibili dalla specialità di tale rapporto, con la conseguenza che mentre la qualifica di redattore compete ai corrispondenti e agli inviati, i quali compilino articoli di informazione e commenti di carattere politico, ovvero servizi riguardanti particolari avvenimenti, ovvero ai giornalisti che prestino la loro attività quotidiana con l’osservanza di un orario di lavoro nelle redazioni ( anche distaccate ) o nella direzione, ovvero provvedano alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione di articoli, invece il rapporto di collaborazione fissa non richiede l’impegno di una attività quotidiana con l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro , ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, senza che l’obbligo del giornalista  di porre a disposizione la propria opera venga meno tra una prestazione e l’altra.


Con riferimento poi alla figura del direttore l’Organo Giudicante ha ritenuto che per la prova della subordinazione è sufficiente la prova dello svolgimento dell’attività  di direzione dell’intera attività redazionale, e del continuativo esercizio delle responsabilità interne ed esterne; ed infatti ha ritenuto, in linea con Cass. 9307/2001 e 4558/99, che qualora venga assolto l’onere della prova circa dette modalità lavorative, non osta all’accertamento della subordinazione il  grado ( più o meno marcato ) della soggezione del direttore al potere direttivo della società editoriale, derivando l’ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla posizione di vertice dell’ organizzazione giornalistica , sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.


Una volta accertato l’esercizio stabile e continuativo di tali compiti, e dunque l’inserimento nell’organizzazione datoriale, la subordinazione non è esclusa dall’ampia autonomia e discrezionalità della prestazione derivante dalla proposizione ai vertici dell’organizzazione.


Un ulteriore punto rilevante della sentenza riguarda l’efficacia probatoria del verbale di accertamento cui il Giudice ( sulla base di Cass. 405/2004 ) pur non riconoscendo efficacia illimitata, ha riversato a chi ne contesta il contenuto l’onere di dedurre tempestivamente l’esistenza di specifici fatti e circostanze idonee a smentirne le risultanze.


Il Giudice, inoltre, su eccezione di parte opponente in ordine al  sistema sanzionatorio applicabile,  ha confermato il potere dell’INPGI di prevedere in via autonoma la misura delle sanzioni civili per le inadempienze contributive, con ciò riconfermando – sulla base sia della sentenza del Consiglio di Stato che della decisione della Suprema Corte - l’autonomia gestionale e contabile dell’Istituto.


 


9. Giudizio di primo grado INPGI / FINRADIO


Con  sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma depositata in data 25.10.06 si è concluso positivamente il giudizio di opposizione a decreto avente ad oggetto il recupero dei contributi con riferimento alle posizioni di n. 4 giornalisti di cui al verbale del 28.11.2003 inquadrati quali radioreporter con applicazione del contratto FRT e versamento dei contributi all’ENPALS, ed in relazione ai quali è stato contestato il mancato versamento all’INPGI, quale ente previdenziale legittimato a riceverli considerato che i  rapporti di lavoro presso la testata Finradio si sono concretamente svolti con le caratteristiche tipiche della attività di natura giornalistica.


Il Giudice di primo grado ha confermato gli addebiti di cui al decreto opposto pari ad euro 73.815,00 oltre alle ulteriori sanzioni con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.


Con la sentenza in parola il Giudice ha confermato la attendibilità privilegiata dei verbali di accertamento - sia con riguardo alle dichiarazioni del verbalizzante che al materiale raccolto – che può essere infirmata in sede di giudizio solo da specifica prova contraria il cui onere grava sulla società opponente ( Cass. S.U. 916/96; S.L. 9384/95): Nella fattispecie, all’esito dell’istruttoria, non sono emerse prove contrarie in ordine a quanto emerso in sede di accertamento sulla natura giornalistica dell’attività svolta dai giornalisti “de quibus”.


Anche in questo caso il Giudice ha ritenuto che il provvedimento del Consiglio dell’Ordine, in quanto assunto nell’esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge,  spiega efficacia,  anche sul piano del rapporto assicurativo,con la stessa decorrenza degli effetti della qualificazione operata. Ne consegue dunque anche l’inapplicabilità del principio di buona fede di cui all’art. 116 L. 388/2000 il Giudicante, stante la incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede atteso che la natura delle mansioni svolte era nota al datore di lavoro e dunque parimenti conoscibili le conseguenze anche sul piano assicurativo.


Si sottolinea, altresì, un altro punto della sentenza di rilevanza per l’Istituto riguardante la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi assicurativi. Anche in questo caso – in cui la società eccepiva l’applicazione del contratto FRT - come in altri precedenti giudizi - è stato confermato il principio secondo cui la retribuzione da considerarsi quale base imponibile  è quella di cui al CNLG quale contratto stipulato tra le OO.SS. comparativamente più rappresentative delle categorie professionali.


Per quanto riguarda l’altra parte del verbale riguardante i collaboratori, la cui fase di recupero è stata distinta per ragioni di opportunità legate alla diversa materia in giudizio, è ancora pendente giudizio di opposizione a decreto.


 


10. Giudizio di primo grado INPGI / PIRENEI (Proprietaria delle emittenti  televisive locali “Video Novara” e “Tele Ritmo”)


Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma depositata in data 13.10.06 si è concluso positivamente il giudizio di opposizione a decreto avente ad oggetto il recupero dei contributi di cui al Verbale di accertamento  n. 18/03 con riferimento alle posizioni dei  giornalisti   Giovanni Marmina, Nicoletta Mosca, Guglielmo Carezzano, e Lorella Morina. In particolare il decreto  opposto con il quale si è ingiunto alla società opponente il pagamento dell’importo di euro 49.40000, riguarda le irregolarità contributive riscontrate in sede di accertamento con riferimento alle posizioni dei sopra elencati  giornalisti illegittimamente inquadrati dalla società quali lavoratori autonomi le cui mansioni sono invece  risultate inquadrabili come di natura subordinata.


Il Giudice di primo grado ha confermato gli addebiti di cui al decreto opposto riformando in parte il periodo di decorrenza dei rapporti di lavoro con condanna della società opponente al pagamento delle spese legali  pari ad euro 1.600,00.


Il giudice ha motivato la propria decisione richiamando il  costante orientamento della Corte di Cassazione con riferimento al concetto di subordinazione nel campo  giornalistico, il quale assume una particolare connotazione dovuta alla peculiarità delle modalità di espletamento dell’attività in parola nonché per la natura squisitamente intellettuale che caratterizza la prestazione medesima.


 11. Giudizio di appello INPGI/ITALIA RADIO (emittente radiotelevisiva privata in liquidazione con sede in Roma)


Con dispositivo di sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma in data 6.11.06 si è concluso positivamente il Giudizio di Appello intrapreso dall’INPGI avverso sentenza di primo grado parzialmente sfavorevole sulle modalità di applicazione delle sanzioni civili, rivendicando in particolare l’applicabilità della legge 388/2000.


Con il provvedimento in questione il Giudice di secondo grado ha condannato altresì la società al pagamento delle spese legali liquidate in euro 1.711,00.


 


 


 





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