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I riflessi della Finanziaria 2007
Il comma 763 rende
l’Inpgi diverso dalle
altre casse perché
è sostitutivo dell’Inps:
di fronte ai rischi della
vertenza contrattuale
è prudente studiare
il ritorno dell’Istituto
alla veste pubblica
degli anni 1951/1994.


nota di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


Con la sentenza  214/1972  la Corte costituzionale ha  scritto che è “insussistente l'analogia fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri…. Ancora meno sussiste poi una analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui si è detto, perché la prima, e cioè l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (legge 20 dicembre 1951, n. 1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 1) e cioè non solo quelle attinenti alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno compiti ben più limitati e circoscritti. In sostanza, la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti sono assolti principalmente dall'INPS e dall'INAM”. Questo principio è diventato norma ordinaria con il comma 763  della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007).


Il comma 763, - che modifica il comma 12 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 (riforma Dini) -,  cancella il primo e il secondo periodo dello stesso comma 12  e li sostituisce con i seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni”. Dalla riforma, quindi, sono escluse le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria: l’Inpgi è l’unica cassa sostitutiva dell’Inps (art. 76, punto 4,  della legge 388/2000). L’Inpgi, quindi, non ha l’obbligo di preparare previsioni attuariali proiettate fino al 2037. L’Inpgi, invece, ha l’obbligo di avere una riserva tecnica pari a 5 annualità delle pensioni pagate nel  1994.  Il comma 763 significa in sostanza che l’Inpgi ha natura pubblica e che è diverso dalle altre casse.


RISERVA TECNICA. La relazione della Corte dei Conti sui bilanci 2004 e 2005 (delibera 106/2006) mette in luce che  “l’avanzo patrimoniale netto, composto dalla riserva di garanzia IVS, dalla riserva generale e dall’avanzo di gestione, ha registrato un aumento pressoché costante, passando dai mln € 1.122,8 del 2003 ai 1.210,7 del 2004 ed ai 1.300,3 del 2005 (con un incremento finale del 15,8%). La riserva di garanzia IVS, che costituisce la riserva tecnica, è risultata superiore, in entrambi gli esercizi esaminati, alla riserva legale minima (mgl € 746.191, ammontare questo corrispondente a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre 1994, secondo quanto stabilito dalla legge 449/1997). Dai dati esposti si ricava che nel 2005 il rapporto tra una annualità di pensione al 31 dicembre 1994 e la riserva IVS, dopo la destinazione dell’avanzo di esercizio, risulta pari a 8,587 anni (a fronte dei 7,980 nell’esercizio precedente), mentre se il confronto viene operato con l’ammontare delle pensioni in essere al 31 dicembre 2005, il valore del rapporto tra la riserva IVS (sempre dopo la destinazione dell’avanzo) e il detto ammontare è pari a 4,715 anni (4,603 nel 2004)”.


ISCRITTI IN CRESCITA.  “Va inoltre evidenziato che nel 2005 gli iscritti attivi sono stati 16.675 (+5,7% rispetto al 2004); il rapporto tra iscritti e pensioni (passate complessivamente dalle 5.421 del 2004 alle 5.567 dell’esercizio successivo, con un incremento del 2,7%) è risultato del 2,99 (2,91 nel 2004); l’indice di copertura della pensionistica IVS da parte del correlato gettito contributivo (entrate correnti + quelle riferite ad esercizi precedenti) è risultato, in entrambi gli esercizi, pari a 1,19; le uscite complessive della gestione previdenziale e assistenziale hanno inciso sul complesso delle entrate contributive (comprese sanzioni ed interessi) per il 77,7% (76,8% nel 2004)” (Corte dei Conti - Delibera n. 106/2006, del 20 dicembre 2006). Scrive la Corte dei Conti nella delibera appena citata:Alla lievitazione degli iscritti attivi ha contribuito, secondo le notizie fornite dall’Ente, l’ingresso nell’INPGI dei giornalisti operanti nella Pubblica Amministrazione (a riguardo vedasi il precedente referto) e la costante crescita dei contratti Aer-Anti-Corallo (disciplinati dal contratto collettivo del lavoro giornalistico nelle aziende del settore dell’emittenza radiotelevisiva a diffusione locale). Quanto alla situazione occupazionale l’Istituto segnala che il trend ascendente dei rapporti di lavoro (i quali hanno mediamente raggiunto, nell’ultimo esercizio considerato, il numero complessivo di 16.906), è dovuto principalmente alla crescita dei contratti a tempo indeterminato e, in minor misura, all’aumentato numero dei contratti a termine (riguardanti in gran parte il praticantato), ma con un tasso di incremento di quest’ultimi, nel 2005 rispetto all’esercizio precedente, molto superiore a quello registrato dai primi (11,87% a fronte del 5,07%).Dinanzi al fenomeno rappresentato dalla crescita dei rapporti a tempo determinato (giunti nel 2005 ad una media di n.1.649 ed incidenti per il 9,75% sul totale dei rapporti di lavoro), al quale si accompagnano spesso situazioni, tendenti a divenire stabili, di precarietà dell’occupazione, l’ Inpgi ha deliberato, nel maggio 2004, di concedere uno sconto contributivo quasi totale a quelle aziende che avessero assunto un disoccupato per un anno e di impegnarsi a prolungare per altri dodici mesi lo sconto, qualora il contratto fosse stato trasformato a tempo indeterminato. Tale agevolazione contributiva non ha però prodotto, a differenza di analoga iniziativa assunta in passato, risultati di gran rilievo (84 contratti a termine stipulati e soltanto 31 resi poi stabili)”.


 


Prospetto 1



















Iscritti


2003


2004


2005


 


Professionisti


Pubblicisti


Praticanti


 


12.551


1.241


1.045


 


13.066


1.607


1.106


 


13.668


1.901


1.106


TOTALE


14.837


15.779


16.675


 


LE PENSIONI. Scrive ancora la  Corte dei Conti sul fronte del numero dei pensionati: “A fronte dell’evidenziata consistenza annuale degli iscritti alla Gestione principale risulta, a fine di ciascun esercizio, gravante sulla Gestione medesima il seguente numero di trattamenti pensionistici obbligatori IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), ripartiti secondo le varie tipologie, trattamenti i cui dati di flusso annuale, sono evidenziati nell’ulteriore prospetto.


 


Prospetto 2





































































 


2003


2004


2005


PENSIONI DIRETTE


 


 


 


- Vecchiaia


2.696


2.716


2.712


- Prepensionamenti ex l. 416/81


329


331


337


- Anzianità


408


476


566


- Invalidità


100


105


109


Totale pensioni dirette


3.533


3.628


3.724


PENSIONI AI SUPERSTITI


 


 


 


- Indirette


463


474


476


- Reversibilità


1.308


1319


1.367


Totale pensioni superstiti


1.771


1.793


1.843


TOTALE GENERALE


5.304


5.421


5.567


Variazione % rispetto esercizio precedente


1,5


2,2


2,7


 


“Dai dati esposti nei prospetti n. 1 e n. 2 si ricava che nel biennio il rapporto tra iscritti attivi e pensionati (evidenziato nel prospetto n. 4) ha conosciuto un lento ma continuo miglioramento.


 


Prospetto 4

























Anno


Iscritti


Pensioni


Rapporto


2003


14.837


5.304


2,80


2004


15.779


5.421


2,91


2005


16.675


5.567


2,99


 


IL FUTURO. Il futuro della professione, però, è incerto. La Fieg punta a distruggere l’attuale contratto e la figura stessa del giornalista professionista  dipendente di una testata. Gli editori vogliono la gran parte dei giornalisti liberi professionisti ed i “capi” delle strutture redazionali licenziabili con l’attribuzione agli stessi della qualifica dirigenziale. La cancellazione dello scatto biennale (pagato oggi  al 6%) arrecherebbe un danno non solo alle tasche dei giornalisti ma sarebbe drammatico per la vita dell’Inpgi. La Fieg sostiene che questo quadro è figlio della globalizzazione dell’informazione: la rete è ricca di notizie. Si tratta di  avere nelle redazioni un pugno di ragazzetti pronti a tagliare e incollare i testi sotto lo sguardo di pochi “capi”. La polpa dei giornali sarebbe affidata ai commentatori (ambasciatori, professori universitari, avvocati, commercialisti, etc.). I giornalisti professionisti sarebbero inutili.


 


L’INPGI, NONOSTANTE QUESTI NUMERI,  DEVE TORNARE PUBBLICO (COME L’INPS), PERCHÉ I GIORNALISTI NON DEVONO  CONVIVERE CON IL RISCHIO DI RICEVERE UN  CERTO GIORNO LA PENSIONE SOCIALE. Voglio l’Inpgi pubblico come l’Inps per sentirmi, andando avanti negli anni (Dio volendo), più sicuro per quanto riguarda l’accredito mensile della pensione sul conto corrente bancario. E non sono il solo a pensarla così. L’Inpgi privatizzato, privo dello scudo pubblico, mi fa paura. Secondo il ministero del Lavoro, tutte le casse privatizzate hanno una prospettiva non certa. Nessuno  dice che se le cose dovessero andare male (faccio scongiuri), lo Stato, secondo una sentenza della Corte costituzionale, dovrà sì garantire il diritto alla pensione ma non avrà l’obbligo di garantire il  “quantum” (cioè l’assegno in essere). Ne consegue che lo Stato assolverà il suo obbligo (articolo 38 della Costituzionale) passando ai giornalisti iscritti all’Inpgi soltanto l’assegno sociale (meno di 600 euro al mese). Perché dobbiamo correre simili paurosi rischi? Perché non riflettere sulla necessità di ritornare al pubblico e al “come eravamo” fino al 1994?. L’Inpgi non ammette la pericolosità potenziale dei bilanci anche se incassiamo 100 e spendiamo 77. Fortunatamente l’Inpgi  è l’unica cassa privatizzata qualificata dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000 “ente sostitutivo dell’Inps”. L’altro collegamento Inpgi.-Inps è rappresentato dall’articolo 3 della “legge Vigorelli” (n. 1122/1955): i due enti, in presenza di contributi versati all’uno e all’altro Istituto, danno la pensione pro-quota (cioè “ripartita in proporzione dell’importo dei contributi a ciascuno versati”). Questi collegamenti con l’Inps, in caso di emergenze, potrebbero significare la salvezza. Nessuno ha la palla di vetro. Il problema è:  in futuro aumenteranno gli occupati stabili o no? Gli editori dicono di no.  Dalla risposta dipende il futuro dell’Inpgi. Preparare scenari diversi (tra cui quello del ritorno al pubblico) è soltanto una misura dettata dalla prudenza. Significa  comportarsi da buoni padri di famiglia.


 


L’ALLARME DELL’ATTUARIO.  “L’Inpgi evidenzia dal 1° gennaio 2017 uno squilibrio che non consente di fronteggiare, nel lungo periodo, il pagamento delle pensioni promesse agli iscritti mediante  le risorse derivanti dalla contribuzione corrente”:  questa affermazione è sottoscritta dal prof. Fulvio Gismondi, titolare di uno studio di consulenza finanziaria e attuariale, che,  in data 30 agosto 2004, ha trasmesso al presidente dell’Inpgi una “Relazione al bilancio tecnico al 31 dicembre 2003 della Gestione Previdenziale Principale dell'INPGI”.


Il prof. Gismondi scrive ancora: “Ritengo opportuno precisare quanto segue:


1. Dalle simulazioni attuariali eseguite, ed in particolare dalle dinamiche descritte nei bilanci tecnici, emergono alcuni rilevanti tendenze.


2. Con riferimento alla Gestione Principale, il Fondo evidenzia dal 1° gennaio 2017 uno squilibrio che non consente di fronteggiare, nel lungo periodo, il pagamento delle pensioni promesse agli iscritti mediante le risorse derivanti dalla contribuzione corrente.


3. La natura dello squilibrio è di tipo strutturale: l'attuale modello contributi/prestazioni, sancito dal Regolamento, stante l'attuale assetto demografico del Fondo, non consente ipotesi di equilibrio tendenziale della gestione in ripartizione.


4. Peraltro l'ottimizzazione dell'area finanziaria ed amministrativa del Fondo non può essere considerata una soluzione di riequilibrio della gestione previdenziale; in primo luogo perché l'attuale "stato dell'arte" presenta una condizione in linea con quella di enti analoghi, in secondo luogo perché pur ulteriormente ottimizzando le aree in questione (attivazione di strategie di asset allocation coerenti con la struttura temporale degli impegni del Fondo, perfetto allineamento tra entrate e uscite, ulteriore contenimento delle spese) il risultato prodotto potrebbe posporre, peraltro marginalmente, l'epoca del default senza incidere strutturalmente sulla condizione di squilibrio del Fondo”.


A questo punto bisogna parlarsi chiaro ed avere buon senso. Se la situazione è quella descritta dal prof. Gismondi e se è vero che nei prossimi anni le uscite  (pensioni) supereranno le entrate (contributi), allora bisognerà riconsiderare la scelta fatta nel 1994, cioè la privatizzazione dell’Istituto. Bisogna tornare ad essere ente pubblico, come l’Inpgi lo era tra il 1951 e il 1994.


FRANCO ABRUZZO


………………………………….


Documentazione normativa


Legge 296/2006. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007) - Gu 299 del 27.12.2006  (Supplemento ordinario 244).


 


Comma 763. All’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 


Il vecchio comma 12 (art 3 legge 335/1995)


12. Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (60), relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.





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