Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
  » Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Lavoro. Leggi e contratti
Stampa

Spetta la tutela della legge
italiana ai cronisti
stranieri stabilmente
nel nostro Paese
(Tribunale di Roma 10261/2007)

Il giornalista fisso
in Italia è subordinato.
Sconfitto il Times.


Roma, 8 agosto 2007. La vertenza ha coinvolto un giornalista straniero in Italia per conto di una testata editoriale estera. Secondo la sentenza, viste le convenzioni internazionali in vigore, si applica la legge di tutela del lavoro del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, anche se inviato temporaneamente in un altro stato. Il Tribunale ha, quindi, riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico comprovato dalla continuità delle prestazioni, dai quotidiani contatti telefonici e dallo stabile inserimento del corrispondente nell'organizzazione aziendale, nonché dall'impiego di strumenti di lavoro un equipaggiamento di lavoro e di strumenti fornitegli dalla società e dalle particolari modalità di erogazione dei compensi, (a cadenza periodica), e rimborso delle spese dietro presentazione di lista, e dalla esclusiva dedizione del cronista al Times, senza altre collaborazioni per terzi. Il Tribunale ha, altresì, riconosciuto l'inefficacia del licenziamento in quanto comunicato verbalmente (telefonicamente) anziché per lettera come prescritto dalla legge italiana e il diritto del corrispondente, oltre alle differenze retributive, anche a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino all'effettivo ripristino del rapporto lavorativo.


La sentenza che segue è suscettibile di impugnazione in conformità ai principi del vigente sistema processuale. (www.aziendalex.it)


 


Tribunale di Roma – Sezione Lavoro sentenza n. 10261 del 25.05.2007 – causa r.g. 206018/2006


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso ritualmente notificato, P. J. premesso di avere lavorato dal 25.11.1990 per il quotidiano Times. come corrispondente da Parigi di fatto inserito nell’organizzazione editoriale del giornale; rapporto poi formalizzato con contratto dal 02.12.1991 denominato freelance in realtà munito di tutti i requisiti di un contratto di lavoro subordinato a tenmpo indeterminato; che con lettera del 10.03.1992 è stato accreditato presso l’Associazione della stampa estera in Italia quale corrispondente a Roma lavorando, presso l’ufficio di corrispondenza sito presso la sede del M. di via del Tritone con una media di almeno 7, 15 ore giornaliere di lavoro per 5 giorni la settimana e reperibilità 24 ore su 24, lavorando sempre per il T. con rapporto di fatto di natura subordinata in modo continuativo, esclusivo e senza soluzione di continuità, per cui ha ricevuto direttive ed istruzioni da Londra via telefono o via fax dal caporedattore esteri e dai vicecapiredattori esteri del giornale nonché dal direttore pro-tempore; premesso di avere scritto articoli, anche in collaborazione con altri inviati, che una volta trasmessi alla redazione di Londra venivano eventualmente modificati ed integrati dalla stessa redazione; di avare tenuto, in collaborazione con altri inviati, dal 31.12.1994 al 31.12.1996 una rubrica settimanale intitolata P. scrivendo un articolo al mese sui costumi della capitale italiana ed anche rubriche e piccoli box pubblicati senza firma; di essere stato, nel 1993, inviato dal T. quale corrispondentedi guerra in Croazia e Bosnia, di avere sottoscritto, il 06.09.1993, con il T. un contratto novativo del precedente accordo con cui gli è stato riconosciuto un aumento di stipendio ed in aggiunta sei settimane di vacanza l’anno retribuite più un contributo mensile per la locazione dell’appartamento privato a Roma, a decorrere dallo 01.10.1993; di avere lavorato, nel 1994, a stretto contatto con il caporedattore esteri e con il suo vice; di essersi recato periodicamente (1 volta ogni 4 mesi) presso la redazione del quotidiano per ricevere indicazioni e direttive sulla linea guida da seguire; che con comunicazione del 23.11.1995 il T. ha receduto dal contratto a partire dal 29.02.1996 poi prorogato fino al marzo 1996; che successivamente a tale comunicazione ha però di fatto continuato a lavorare come corrispondente dall’Italia del S.T., settimanale appartenente allo stesso gruppo editoriale oltre a scrivere articoli per il T., come corrispondente da Roma e presso la Santa Sede, dov’era regolarmente accreditato; di avere ripetutamente rivendicato dal 1997 senza esito, il precedente trattamento economico: infatti, i compensi ricevuti per le prestazioni svolte in tale periodo corrispondevano al’incirca al 35% della retribuzione in precedenza percepita; che, cessato nel febbraio 1999 con il S. T. il rapporto di lavoro, questo è continuato a tempo pieno ed in esclusiva per il T. sino alla fine di frebbraio 2004 quando il vice capo redattore, F.M., gli ha comunicato per telefono che per problemi di bilancio dalla fine del mese di marzo 2004 il giornale non si sarebbe più avvalso della sua attività professionale; di avere impugnato il 14.04.2004 la risoluzione di fatto del rapporto di lavoro; che a seguito della perdita del posto di lavoro non ha ricevuto alcuna liquidazione economica trovandosi a non poter far fronte alle esigenze di vita personale e della sua famiglia e subendo due sfratti per morosità, per indebitamenti di vario genere; tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio la suddetta sociatà per concludere nei confronti di quest’ultima come alle pagine 30 e 31 del ricorso stesso (ed in oggetto ritualmente riportato). Si è costituita in giudizio la società convenuta eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello inglese; subordinatamente al rigetto dell’eccezione ha sostenuto la natura autonoma della collaborazione intercorsa con il ricorrente freelance, che avrebbe espressamente concordato l’instaurazione di rapporti di collaborazione autonoma, reiteratamente ribadendo la propria consapevolezza in proposito; nel merito delle pretese differenze retributive rivendicate ne ha sostenuto l’infondatezza, tra l’altro, anche sotto l’aspetto che il ricorrente avrebbe, comunque, beneficiato di un trattamento eocnomico complessivamente più favorevole di quello spettantegli e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. Esperito senza esito il tentativo obbligatorio di conciliazione, si è proceduto dapprima, al libero interrogatorio delle parti e, successivamente, all’espletamento della prova testimoniale nonché alla acquisizione di documenti. Quindi, rinviata per la discussione, previo deposito di note autorizate, la causa è stata discussa e decise nell’udienza del 25.05.2007, come da dispositivo in atti.


 


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Pregiudizialmente vanno disattese le preliminari (e pregiudiziali) eccezioni sollevate dalla difesa della convenuta: quella di difetto di giurisdizione del giudice italiano e di pretesa inaplicabilità della legge italiana al caso di specie infatti a norma del combinato disposto della Convenzione di Bruxelles e della Convenzione di Roma (rese esecutive con la legge n. 975/1984) in materia di rapporti di lavoro è competente il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita o comunque del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese. Nel caso in esame il contratto di lavoro, stipulato dalle parti, ha previsto come luogo (abituale) di lavoro, Roma, in particolare il ricorrente è stato assunto come corrispondente da Roma per le testate giornalistiche della convenuta, con riferimento all’area mediterranea. Per giunta, la giurisdizione italiana resta radicata a norma del decreto legislativo n 72/2000 sui lavoratori distaccati; da parte sua il contratto collettivo dei giornalisti prevede l’applicazione degli istituti contrattuali ed economici, a prescidenre dal fatto che si tratti di giornalista estero, che comunque operi nel territorio nazionale; quanto alla eccezione (preliminare) di merito in atti sono stati versti diversi documenti che rappresentano altrettanti atti interruttivi della prescrizione, antecedenti all’anno 2004; in ogni caso, non essendo il rapporto de quo assistito dalla stabilità reale, il termine prescrizionale decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel merito, poi, ritiene questo giudice che dall’ampia istruttoria testimoniale (oltre che documentale) è emersa la fondatezza delle richieste di parte attrice e ciò sia riguardo alla natura subordinata del lavoro svolto dal P. per continuità ed esclusività (nel periodo dedotto in giudizio): confronta sul punto la deposizione testimoniale del Sig. W.P. anch’egli collaboratore del T. da Roma per ben 14 anni e vice del ricorrente; vedi anche la deposizione di R.O., della resistente, che è stato dapprima vice caporedattore estero del T. e dal 1994, capo redattore esteri, dall’aprile 1996 corrispondente da Roma, vedi anche la testimonianza del Sig P. e di D.W., il primo giornalista serbo che ha collaborato con il P., in zona di guerra, con riferimento ai contatti telefonici quotidiani con il ricorrente; il secondo, in qualità di caporedattore ha riferito sulla necessità di reperibilità del ricorrente che diversamente risulta impensabile per un semplice free lance; vedi il Sig. T.G.B., già manager editoriale, il quale ha confermato di essere stato coinvolto in accordi retributivi, anche se non ha saputo riferire dell’attività specifica del ricorrente; vedi, soprattutto, la deposizione del Sig. V. P. che ha nella sua qualità di inviato speciale del quotidiano M. fatto chiaro e specifico riferimento alla continuità ed esclusività del rapporto di lavoro tra le parti nel periodo controverso. Con riferimento alle modalità di svolgimento del lavoro da parte del ricorrente questo non può certamente essere qualificato così come sostenuto dalla resistente come un lavoro free lance presentando al contrario caratteristiche e connotati propri della subordinazione cioè a dirsi dell’assoggettamento del ricorrente alle direttive ed istruzioni ricevute (vedi la deposizione del Sig. W.P. riguardo alla esistenza di un ufficio del T. all’interno della redazione del M. ed alla prassi che il ricorrente stesso contattava il giornale a Londra per offrire notizie del giorno e ricevere le istruzioni del capo redattore esteri o dei capo redattori esteri o del direttore (il che non sembra compatibile con l’autonomia e spontaneità d’iniziativa che la resistente sostiene abbia avuto il ricorrente) così come è a dirsi riguardo all’obbligo di conformarsi agli ordini provenienti da Londra per raggiungere in trasferta il luogo dove fare il servizio (così il testimone T.P.); il testimone, Sig. O. ha confermato gli accrediti ricevuti dal ricorrente presso il Ministero degli esteri e la Santa Sede, quale corrispondente unico del T.; in pratica il P. non ha soltanto scritto articoli per il giorno ma ha avuto il compito quotidiano di monitorare e ricercare le fonti delle notizie; tale ultimo teste ha confermato la reperibilità 24 ore su 24; il testimone di parte resistente D.W ha precisato la reperibilità del ricorrente quando era mandato in missione come ad esempio in zona di guerra, nei Balcani; a conferma di ciò è anche l’ampia deposizione del Sig. T.P. D’altra parte la tesi, sostenuta dalla convenuta, della natura autonoma dell’attività giornalistica del P. per il T. si basa su affermazioni di principio, quali ad esempio quelle del T.W che avrebbe ribadito la natura di free lance sulla base di documenti e di una diretta esperienza del lavoro svolto dallo stesso ricorrente ovvero quella del Sig. T.B. che nella sostanza pare abbia avuto una conoscenza solamente indiretta dell’attività del ricorrente. Né, sotto altro aspetto, si può comprendere il fatto che il P. conferisse con la redazione a Londra con il capo redattore esteri e partecipasse ad incontri ristretti presso il Regno Unito (vedi il documento n. 25) in cui partecipavano, esclusivamente, non tutti i corrispondenti ma solo quelli che avevano con il T. un particoalre tipo di rapporto, a riprova cò, tra l’altro, dell’inserimento del P. nell’organico aziendale e nella organizzazione del lavoro quotidiano. Neppure comprensibile, nell’ottica della tesi difensiva della resistente, è il fatto (riferito dal testimone T.P.) che il ricorrente aveva una segretaria fissa dal 1992 sino al 1996, a cui ha provveduto il T.: non si concilia questa circostanza con l’asserita autonomia, anche dal punto di vista economico e gestionale, del suo corrispondente. La credibilità di quest’ultimo teste non può essere messa in dubbio visto che questo è stato anche inviato speciale del M. e in diretto contatto con il P. (le due stanze di lavoro erano attigue) e, pertanto, ha avuto conoscenza diretta e personale del lavoro (e della modalità in cui ha lavorato il ricorrente sia in Roma sia nella aree di guerra elencate; in alcune occasioni hanno soggiornato e lavorato nello stesso albergo). Pertanto, alla stregua sia dei documenti in atti che del testimone ampiamente escusso, risulta provata dall’attore la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, dalla azienda imposta come collaboratore free lance. E’stato, altresì, provato che nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, nel 2004, il P. non ha trovato altra, stabile occupazione ed ha incontrato serie difficoltà economiche, come anche al sua famiglia (vedi lo stato di famiglia, gli sfratti per morosità; vedi anche la deposizione del testimone T.P. il quale ha riferito di occasionali collaborazioni del ricorrente). Così come ha trovato conferma (dalla deposizione del T.B) la circostanza del suo licenziamento, per telefono ad opera di M.F., già capo redattore degli esteri (vedi anche la deposizione del Sig. W.P. e di R.O) e, quindi, verbalmente che, comunque, mal si concilia con la tesi della collaborazione autonoma ed occasionale del lavoro del ricorrente P., asserita dalla resistente. Orbene, ciò premesso, ritiene questo giudicante dimostrata la sussistenza della natura subordinata del rapporto dell’attività giornalistica espletata per il T. dal ricorrente (nel periodo dedotto in causa), sia pure avuto riguardo alla particolarità dell’attività del lavoro del corripondente per giornale estero (per la quale vedi la sentenza della Cassazione del 9 aprile 2004, n. 6983 che ha ravvisato gli estremi della subordinazione nella continuità delle prestazioni, nei quasi quotidiani contatti telefonici e nello stabile inserimento, del corrispondente nell’organizzazione aziendale); nel caso del P. anche nell’uso di un equipaggiamento di lavoro e di strumenti fornitigli sempre dalla società resistente e nelle particolari modalità di erogazione dei compensi (a cadenza periodica) e rimborso delle spese dietro presentazione di lista e, a differenza del caso preso in esame dalla citata Cassazione, nell’esclusiva accertata dedizione del ricorrente al T. e senza altra collaborazione per terzi. Relativamente, poi, alla eccepita nullità del contatto per mancata iscrizionedel ricorrente all’albo dei giornalisti, il giudice osserva che ha valenza prevalente e dirimente la norma (precettiva) dell’art. 2116 c.c. [1]in tema di rapporto di lavoro di fatto, fonte del diritto del lavoratore al trattamento economico e normativo spoettantegli (vedi anche il contratto collettivo del 10.01.1959 reso obbligatorio per legge essendo emesso nel D.P.R. n. 15371961). Va, del pari, disattesa l’eccezione di assorbimento del trattamento economico del ricorrente (sollevata dalla difesa della società resistente), che avrebbe, a suo dire, comunque, percepito più di quanto gli sarebbe (astrattamente) spettato ove fosse stato assunto come lavoratore subordinato. Ora, nella comparazione tra il percepito e la retribuzione spettante al ricorrente, in base alla richiamata contrattazione collettiva, i conteggi elaborati per suo conto fanno riferimento ai minimi sindacali fissati, proprio dalla contrattazione (collettiva) di categoria ed i maggiori compensi percepiti dal P. in base a pattuizioni individuali sono stati detratti correttamente (diversamente i conteggi di parte resistente redatti hanno preso a base l’inquadramento di redattore ordinario invece del corrispondente estero le cui retribuzioni sono indicate dal contratto collettivo giornalistico e a cui vanno ricondotte le mansioni svolte dal ricorrente). Rettamente le retribuzioni sono state calcolate al lordo delle ritenute tributarie e contributive. A tale titolo al ricorrente, dovendo, giustamente, essere defalcati i maggiori compensi in base ad accordo individuale, spetta, per il periodo: 01.01.1992/31.03.2004, la somma di euro 219.609,37, oltre accessori ex art 429 c.p.c. [2]. Inoltre, competono al ricorrente l’indennità redazionale, le ferie non pagate (mancando sul punto la prova di parte resistente dell’avvenuto pagamento, così dicesi delle mensilità aggiuntive e del tfr (come da conteggio del ricorrente). Va respinta la domanda risarcitoria per difetto di prova dell’asserito demansionamento. Riguardo, infine, alla modalità di cessazione del rapporto di lavoro (tra le parti) il testimone escusso ha fatto emergere che il rapporto stesso è cessato per intimazione telefonica (e quindi verbale), del recesso che è, pertanto, affetto da inefficacia ragione per cui al ricorrente competono tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento e sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della convenuta soccombente secondo il giudizio della soccombenza.


 


P.Q.M.


 


Definitivamente pronunciando, ogni residua deduzione ed eccezione disattesa, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, tra le parti, dal 25.11.1990 al 31.03.2004, e a tempo indeterminato; dichiara altresì, che, per le mansioni svolte, il ricorrente va inquadrato quale corrispondente estero a norma dell’art. 11 del ccnl giornalistico ed ha diritto a percepire il relativo trattamento economico e normativo; dichiara l’inefficacia della risoluzione verbale (per telefono) del rapporto medesimo e condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente stesso le retribuzioni maturate dal dì del licenziamento sino all’effettivo rispristino del rapporto; condanna la resistente a corrispondere a P., a titolo di differenze retributive, per il periodo 01.01.1992/31.03.2004, la somma complessiva di euro 219.609,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; nonché, come da conteggio allegato all’atto introduttivo del giudizio, quanto calcolato per: indennità redazionale; ferie non pagate; mensilità aggiuntive e tfr; oltre accessori ex art. 429 c.p.c.; rigetta il capo della domanda relativo alla richiesta del ricorrente del danno da asserito demansionamento; condanna la convenuta a versare i contributi previdenziali dovuti all’Inpgi in relazione alla accertato rapporto di lavoro giornalistico subordinato con il ricorrente; condanna, infine, la convenuta medesima al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 40.000,00 oltre al 12,5% delle spese oltre iva e cpa da distrarsi.


 Roma, 25 maggio 2007


 Il Giudice


 Dott. Grisanti


 Depositato in cancelleria in data 25.05.2007


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com