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Stampa

Delibera del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Giornalista “attrice pubblicitaria”:
sanzionata Claudia Peroni

Richiamo all'osservanza dei doveri professionali – Aveva pubblicizzato su “Italia 1” due modelli di auto Seat.

Milano, 9 gennaio 2004. Sanzionata (con l’avvertimento) la giornalista professionista  Claudia Peroni, che su “Italia 1” ha pubblicizzato due modelli di auto Seat.  Il Consiglio  ha contestato un addebito molto netto alla giornalista Peroni: “La nuova frontiera della pubblicità, che sta invadendo l'informazione, mette in discussione l'autonomia professionale del giornalista con ricadute lesive sull’immagine del giornalista, dell’Ordine  e della professione. Claudia Peroni “recita” in un contesto commerciale e mercantile, gettando un’ombra sulla sua indipendenza. La confusione dei ruoli crea quel clima negativo che  limita l’autonomia professionale, perché  elimina il confine morale tra informazione e pubblicità”.


 E’ privo di fondamento anche l’assunto difensivo secondo il quale  mancherebbe una norma specifica che vieta al giornalista di fare pubblicità. Claudia Peroni è giornalista professionista dal 10 febbraio 1999. Ha superato un esame di Stato. Si deve presumere, quindi, che conosca adeguatamente la legge professionale e la relativa giurisprudenza, ricevendo, come tutti i giornalisti lombardi, il mensile “Tabloid” ricco di informazioni giuridiche e veicolo di diffusione delle delibere disciplinari dell’OgL. Sa bene che non può servire due padroni, i telespettatori da una parte e la pubblicità dall’altra. Due mondi opposti, dominati da regole diverse e contrastanti. Come giornalista professionista,  Claudia Peroni conosce l’articolo 1 della legge professionale n. 69/1963, che la vincola in maniera chiara e netta a esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.


Claudia Peroni in sostanza afferma che deve fare la propagandista di Seat per “campare”. In lei non c’è alcun segno di consapevolezza sull’evoluzione filosofica del  messaggio pubblicitario. Gli strateghi del marketing aziendale ritengono oggi, come già affermato da questo Consiglio, che il messaggio pubblicitario sia più  incisivo e penetrante  se è presentato da un giornalista specializzato (in questo caso nel campo delle auto e dei motori).  Claudia Peroni  è un  personaggio noto. Si è, quindi, di fronte a una giornalista conosciuta, “che ha deciso di porsi come mediatore di interessi commerciali altrui. Ecco, quindi, la violazione della norma deontologica con particolare riferimento alla Carta dei Doveri del giornalista, che rappresenta e deve rappresentare, sempre, il riferimento guida del lavoro di ogni giornalista” .


Claudia Peroni, telecronista dei Gran Premi di automobilismo di Formula Uno,   si è difesa, affermando in sintesi che l’attività svolta a favore della Seat non ha leso la sua autonomia professionale, che  non si era posta il problema deontologico e che, comunque, deve provvedere “a mantenersi”. Parla poi  della sua attività giornalistica, sottolineando  che oggi è ridotta  a seguito della caduta dei diritti per le interviste dai box di Formula 1. Afferma di aver subito, negli ultimi tempi, “una dequalificazione del ruolo, ridotto a piccoli interventi di una manciata di secondi”. Claudia Peroni ha aggiunto che un giornalista televisiva  “esiste se appare”. La pubblicità, quindi, serve ad avere maggiore visibilità televisiva e quindi ad avere altre collaborazioni.


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Delibera disciplinare nei riguardi della giornalista professionista Claudia Peroni


 Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


nella sua seduta del 24 novembre 2003;


sentito il consigliere istruttore,  Sergio  D’Asnasch  (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);


visti gli articoli 1, 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica con riferimento all’articolo 44 del vigente Cnlg e alla Carta dei doveri del giornalista dell’8 luglio 1993 nonché al Dlgs n. 74/1992;


lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l’Ordine <....con i suoi poteri di ente pubblico vigila, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla> e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale <la fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la consequenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare>;


espletate le sommarie informazioni di cui all’articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69;


tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995  n. 505 della Corte costituzionale;


visti altresì gli atti del procedimento;


Considerato quanto segue:


  


1. I fatti. L’avviso disciplinare 5 agosto 2003. L’assunzione delle “sommarie informazioni” di cui all’articolo 56 della legge n. 69/1963. Note difensive 4 e 12 settembre 2003.


La segreteria di questo Consiglio ha acquisito  alcune trasmissioni di eventi sportivi in onda sulle reti Mediaset per verificare se fossero state trasmesse, con la collaborazione di giornalisti come “attori pubblicitari”, promozioni pubblicitarie. La società Ecovideo Mediamonitor (L’Eco della Stampa) ha fornito anche  un monitoraggio della trasmissione  delle prove del Gran Premio di Germania di motociclismo, andate in onda su Italia 1 sabato 26 luglio 2003 a partire dalle ore 13.00. E’ emerso che, all’interno di un blocco pubblicitario, vi è uno spot della durata di circa 60”, con sovrimpressione “messaggio promozionale”, in cui  la giornalista professionista Claudia Peroni magnifica le virtù di due auto Seat,  si fa riprendere alla guida di una di queste ed invita i telespettatori a recarsi dal più vicino concessionario. 


Con l’avviso disciplinare 5 agosto 2003 veniva contestato alla dott.ssa Peroni in linea di ipotesi:


a) di aver violato l’obbligo di esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione (articolo 1, comma 3, della legge sull’ordinamento della professione giornalistica);


b) di aver violato l’articolo 13  (punto 4) della legge n. 327/1991 (articolo valutato anche sotto il profilo di principio presente nell’ordinamento giuridico dello Stato) il quale afferma: <La pubblicità non deve far ricorso, né visivamente, né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità>;


c) di aver violato il punto sulle incompatibilità della Carta dei doveri del giornalista (“ Il giornalista…non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili  con la tutela dell’autonomia professionale”);


d) di non avere tenuto, come “attrice pubblicitaria”, un comportamento leale e corretto  con i telespettatori, di non aver agito per promuovere la fiducia tra i lettori e la stampa, di aver conseguentemente arrecato un danno alla  tua immagine e  a  quella dell’Ordine professionale cui appartiene;


e) di avere ignorato le sanzioni inflitte dal Consiglio (regionale e nazionale) del suo Ordine professionale per episodi simili (“Caso Mosca”) a quello che oggi  viene contestato.


Claudia Peroni e il suo difensore hanno replicato con note 4 e 12  settembre 2003, che, con l’avviso disciplinare, fanno parte integrante di questo provvedimento disciplinare.


 2. Prime considerazioni. Apertura del procedimento disciplinare e contestuale  archiviazione di una parte del procedimento di cui all’avviso disciplinare 5 agosto 2003.


La legge professionale detta (con le relative sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da 2 a 12 mesi e radiazione) vincoli fondamentali per l'attività giornalistica, impegnando il giornalista a essere e ad apparire corretto. L’articolo 1 (3° comma) impegna il giornalista professionista all’esclusiva professionale. La  “Carta dei doveri” vieta “ai giornalisti di intraprendere iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale”. L’articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistica (che ha assunto forza di legge con il Dpr n. 153/1961) recita: “La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». Ne discende che l’autonomia professionale sia ancorata agli articoli 2 e 48 della legge professionale – quegli articoli che fissano i parametri deontologici – e anche alla  “Carta dei doveri” del 1993, che, rispetto alla legge professionale, assume le vesti di casistica. In breve gli articoli 2 e 48 formano un ombrello ampio che contiene i precetti della Carta i quali, quindi, derivano dalla legge professionale. L’articolo 13  (punto 4) della legge n. 327/1991 (che impone ai conduttori di trasmissioni tv un comportamento “non pubblicitario”) viene valutato anche sotto il profilo di principio presente nell’ordinamento giuridico dello Stato.  


Il Consiglio ha già affermato in un’altra vicenda che esiste a livello di varie aziende editoriali una strategia precisa secondo la quale la pubblicità deve presentarsi come informazione, cioè con il volto e la firma dei giornalisti. Si punta a collocare il messaggio pubblicitario in maniera sempre più diretta all'interno dell'informazione. Non c'è niente di meglio che far recitare lo spot pubblicitario a  una giornalista, che lavora con il suo volto e il suo nome all'interno dello stesso canale tv.  Questa strategia finisce per inquinare la figura del giornalista professionista. La nuova frontiera della pubblicità, che sta invadendo l'informazione, mette in discussione l'autonomia professionale del giornalista con ricadute lesive sull’immagine del giornalista, dell’Ordine  e della professione. Claudia Peroni “recita” in un contesto commerciale e mercantile, gettando un’ombra sulla sua indipendenza. La confusione dei ruoli crea quel clima negativo che  limita l’autonomia professionale, perché  elimina il confine morale tra informazione e pubblicità.


Tutto ciò premesso, il Consiglio,  nella seduta del 15 settembre 2003,  ha deliberato di aprire il  procedimento disciplinare nei confronti della giornalista professionista Claudia Peroni, contestandole i fatti e le relative considerazioni di cui sopra, per quanto riguarda la sua attività di “attrice pubblicitaria”..


Il Consiglio  in quell’occasione ha sottolineato quanto affermato dalla Cassazione (sez. un.  civili  25 ottobre 1979 n. 5573) per cui “il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine deliberi l’apertura del procedimento disciplinare non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione”.


 3. Audizione  di Claudia Peroni


Claudia Peroni  nella seduta del 24 novembre 2003 è comparsa davanti al Consiglio, assistita dagli avvocati Salvatore Pino e Leandro Cantamessa.


Claudia Peroni, telecronista dei Gran Premi di automobilismo di Formula Uno,   si è difesa, affermando in sintesi che l’attività svolta a favore della Seat non ha leso la sua autonomia professionale, che  non si era posta il problema deontologico e che, comunque, deve provvedere “a mantenersi”. Parla poi  della sua attività giornalistica, sottolineando  che oggi è ridotta  a seguito della caduta dei diritti per le interviste dai box di Formula 1. Afferma di aver subito, negli ultimi tempi, “una dequalificazione del ruolo, ridotto a piccoli interventi di una manciata di secondi”. Claudia Peroni ha aggiunto che un giornalista televisiva  “esiste se appare”. La pubblicità, quindi, serve ad avere maggiore visibilità televisiva e quindi ad avere altre collaborazioni.


L’avvocato Cantamessa a sua volta sostiene che si tratta di pubblicità che non lede l’immagine della sua assistita e la sua autonomia professionale. Il legale afferma di non capire su quali presupposti giuridici si basi il procedimento a carico della Peroni, mancherebbe una norma specifica che vieta al giornalista di fare pubblicità. Esclude che i riferimenti  possono essere nelle disposizioni europee, nella carta dei doveri del giornalista e neppure nell’obbligo di esclusività, che deve essere interpretato con il concetto di prevalenza comunque dell’attività giornalistica rispetto ad altre attività.


L’avvocato Pino sottolinea l’esperienza umana espressa dalla Peroni, della quale sottolinea la sincerità, mentre guadagna terreno un  tipo di pubblicità occulta adottata con articoli su riviste specializzate del settore motori. Il suo è stato un messaggio promozionale chiaro tale da non ledere il rapporto di fiducia  con il telespettatore.


Claudia Peroni per iscritto ha spiegato che è legata a Mediaset da un rapporto di collaborazione iniziato nel 1982 e che è diventato collaborazione fissa nel 1989.


 4. Conclusioni


Il problema all’esame del Consiglio riguarda la responsabilità di una giornalista professionista dipendente di Mediaset, Claudia Peroni, di avere accettato il ruolo di “attrice pubblicitaria”, reclamizzando modelli di auto Seat. Anche in questo caso la difesa ha sostenuto che nella legislazione professionale dei giornalisti mancherebbe una norma specifica che vieta al giornalista di fare della pubblicità.


Il Consiglio  ha contestato un addebito molto netto alla giornalista Peroni.  Nel  punto 2 (“Prime considerazioni) della delibera (15 settembre 2003) di apertura del procedimento disciplinare si legge: “La nuova frontiera della pubblicità, che sta invadendo l'informazione, mette in discussione l'autonomia professionale del giornalista con ricadute lesive sull’immagine del giornalista, dell’Ordine  e della professione. Claudia Peroni “recita” in un contesto commerciale e mercantile, gettando un’ombra sulla sua indipendenza. La confusione dei ruoli crea quel clima negativo che  limita l’autonomia professionale, perché  elimina il confine morale tra informazione e pubblicità”.


Nel punto 1 della stessa delibera vengono raccontati i  fatti, che fanno da sfondo all’istruttoria:  Claudia Peroni è stata messa in condizioni di potersi difendere  già con l’avviso  disciplinare del  5 settembre 2003.


E’ privo di fondamento anche l’assunto difensivo secondo il quale  mancherebbe una norma specifica che vieta al giornalista di fare pubblicità. Claudia Peroni è giornalista professionista dal 10 febbraio 1999. Ha superato un esame di Stato. Si deve presumere, quindi, che conosca adeguatamente la legge professionale e la relativa giurisprudenza, ricevendo, come tutti i giornalisti lombardi, il mensile “Tabloid” ricco di informazioni giuridiche e veicolo di diffusione delle delibere disciplinari dell’OgL. Sa bene che non può servire due padroni, i telespettatori da una parte e la pubblicità dall’altra. Due mondi opposti, dominati da regole diverse e contrastanti. Come giornalista professionista,  Claudia Peroni conosce l’articolo 1 della legge professionale n. 69/1963, che la vincola in maniera chiara e netta a esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. La  “Carta dei doveri” vieta, come ricorda il difensore, “ai giornalisti di intraprendere iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale”. L’articolo 1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistica (che ha assunto forza di legge con il Dpr n. 153/1961) recita: “La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede». Ne discende che l’autonomia professionale sia ancorata agli articoli 2 e 48 della legge professionale – quegli articoli che fissano i parametri deontologici – e anche alla  “Carta dei doveri” del 1993, che, rispetto alla legge professionale, assume le vesti di casistica. In breve gli articoli 2 e 48 formano un ombrello ampio che contiene i precetti della Carta i quali, quindi, derivano dalla legge professionale.


Claudia Peroni in sostanza afferma che deve fare la propagandista di Seat per “campare”. In lei non c’è alcun segno di consapevolezza sull’evoluzione filosofica del  messaggio pubblicitario. Gli strateghi del marketing aziendale ritengono oggi, come già affermato da questo Consiglio, che il messaggio pubblicitario sia più  incisivo e penetrante  se è presentato da un giornalista specializzato (in questo caso nel campo delle auto e dei motori).  Claudia Peroni  è un  personaggio noto.


Si è, quindi, di fronte a una giornalista conosciuta, “che ha deciso di porsi come mediatore di interessi commerciali altrui. Ecco, quindi, la violazione della norma deontologica con particolare riferimento alla Carta dei Doveri del giornalista, che rappresenta e deve rappresentare, sempre, il riferimento guida del lavoro di ogni giornalista” (sentenza Mosca del Consiglio nazionale).


In sostanza Claudia Peroni ha  violato l’obbligo di esercitare “in modo esclusivo e continuativo” la professione (articolo 1, comma 3, della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica). Questo assunto può ammettere eccezioni nel senso di svolgere attività gratuite volte alla promozione dei diritti umani, della solidarietà e dell’ambiente, che sono  “principi fondamentali” della  nostra Carta costituzionale. Prestare  il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie realizza di per sé una attività  incompatibile  con la tutela dell’autonomia professionale, perché determina una violazione dell’obbligo di esercitare “in modo esclusivo e continuativo” la professione. I principi della Carta dei doveri  vanno letti dentro l’articolo 1 della legge professionale. Chi si  trova in questa situazione pone in essere comportamenti che recano una ferita alla propria dignità, alla dignità della professione giornalistica e dell’Ordine al quale appartiene. Nell’ordinamento giornalistico lo spartiacque pubblicità-informazione è un principio morale ineludibile da parte degli iscritti gelosi della loro autonomia e della loro credibilità “esterna”.


Il comportamento del giornalista oltre ad essere deve  anche apparire conforme alle regole deontologiche della professione: “In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima” (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919);


                                                              PQM


 il Consiglio  dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati i fatti addebitati,                            


                                                            delibera


 di sanzionare con l’avvertimento (articolo 52 legge n. 69/1963) la giornalista professionista Claudica Peroni, che viene richiamata all'osservanza dei suoi doveri fissati negli articoli 1, 2 e  48 della legge professionale.


 La delibera viene trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ai vertici di  Fininvest e Mediaset, perché, nel rispetto della legislazione vigente, tutelino la professione giornalistica dagli inquinamenti pubblicitari nell’interesse esclusivo dei cittadini lettori o telespettatori.


 Avverso la presente deliberazione (notificata ai controinteressati ex legge n. 241/1990) può essere presentato (dall’interessato e dal Procuratore generale della Repubblica) ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere dei Cenci 8, 00186 Roma) ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate dagli artt. 59, 60, e 61 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115.


 


                                                           Il presidente dell’OgL-estensore


                                                                 (prof. Francesco Abruzzo)





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