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Milano/Tribunale del
Lavoro: illegittima la
Cigs decisa da Hachette
per il vicedirettore
di ”Gente Viaggi”.

Per essere considerati vicedirettori occorre di fatto svolgerne le funzioni, non basta la qualifica. “Ai fini della risoluzione della presente controversia, non sembra rilevante che il ricorrente, in quanto vicedirettore, dovesse o meno qualificarsi come dirigente apicale”.

Milano, 16 maggio 2012. Per essere considerati vicedirettori occorre di fatto svolgerne le funzioni, non basta la qualifica. E’ questo il presupposto su cui poggia la sentenza (5 marzo 2012, depositata l’11 maggio) con cui il Tribunale del Lavoro di Milano (giudice dottor Riccardo Atanasio) ha dichiarato illegittima la Cigs imposta da Hachette Rusconi (oggi Hearst Magazines Italia) al vicedirettore (Franco Berton Giachetti) di Gente Viaggi, testata chiusa nel novembre 2009, e ha condannato Hearst Magazines al pagamento al ricorrente della somma, a titolo di differenza, tra la retribuzione spettante e le somme percepite a titolo di integrazione. La vicenda ha inizio con la dichiarazione di stato di crisi da parte di Hachette Rusconi e la chiusura del mensile Gente Viaggi e della struttura Nuovi progetti, nel novembre 2009. Con accordo sindacale – finalizzato al superamento dello stato di crisi – si prevedeva il reintegro di tutti i giornalisti delle testate chiuse ad eccezione dei direttori e vicedirettori, previa la cassa integrazione a rotazione di 12 giorni in sei mesi per tutti i giornalisti dell’azienda, e l’attivazione della Cigs finalizzata al pensionamento e prepensionamento di 17 giornalisti (artt. 35 e 37 e legge 416) nel corso dei due anni successivi. I direttori e vicedirettori delle testate chiuse – Gente Viaggi e Nuovi progetti – venivano invece posti in Cigs. Dopo un anno di udienze e testimonianze, il giudice del lavoro si è espresso per l’illegittimità della Cigs imposta da Hachette Rusconi al vicedirettore di Gente Viaggi Berton Giachetti  in quanto il predetto “possedeva solo la qualifica e non svolgeva le funzioni di fatto”. Dunque “ai fini della risoluzione della presente controversia”, scrive il giudice, “non sembra rilevante che il ricorrente, in quanto vicedirettore, dovesse o meno qualificarsi come dirigente apicale”. Un importante giudizio che sgombra il campo – se ce ne fosse bisogno – sull’interpretazione dell’articolo 6 del nuovo Contratto di lavoro giornalistico che definisce il vicedirettore come figura apicale in quanto avente “autonomia e potere decisionale” nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963 n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica”. 


 


 


 


 


 


 


 





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