Roma, 16 maggio 2012. La riforma delle professioni è ferma al palo e il termine di revisione delle regole dei diversi ordinamenti, fissato per il 13 agosto, è sempre più vicino. A confermarlo a LABITALIA è Marina Calderone, presidente del Cup (Comitato unitario professioni) e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, che auspica un posticipo della data. «Noi - spiega - pensiamo che i tempi siano ormai molto stretti. Siamo sicuramente preoccupati sia per la norma sulla società tra professionisti che poi per lo step di agosto». «Anzi - sottolinea - io vedrei bene una riflessione: se non sia il caso di allungare al 31 dicembre il termini per la revisione delle regole, anche perchè al 31 dicembre il ministero di Giustizia ha il compito di rifare i dpr compilativi creando così il testo unico sulle professioni». «Forse - fa notare Marina Calderone - a questo punto sarebbe opportuno accorpare le due scadenze in modo da poter avere un'idea più chiara su quelli che possono essere gli ordinamenti che possono essere riformati e, invece, quelli che hanno necessità di un passaggio legislativo».
«L'attività - osserva la presidente del Cup - non è semplice, anche in considerazione del fatto che gli avvocati hanno un parere rilasciato dal presidente emerito della Corte costituzionale, Piero Alberto Capotosti, che dice che praticamente per tutte quelle professioni che sono state istituite prima della Costituzione non si può utilizzare una delega, quindi una delegificazione, ma bisogna avere la legge». «Questa situazione - aggiunge - complica il tutto perchè bisogna vedere come il ministero di Giustizia vuole procedere. Questo perchè si stava operando per individuare quelle che erano le misure da inserire in ogni singolo ordinamento. Adesso, inoltre, abbiamo visto che alcuni ordinamenti, cosa che noi avevamo già sollevato come perplessità, non possono essere modificati attraverso lo strumento della delega». (Adnkronos)
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Riforma del Cnf. Capotosti: illegittima la strada “regolamentare”.
(Guida al Diritto) 15 maggio 2012
Non è ammissibile un intervento del Governo per porre mano alla distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari del Consiglio nazionale forense: la materia è coperta da riserva di legge. La previsione dell’articolo 3, comma 5, lettera f) del Dl 138/2011, che stabilisce la delegificazione per gli ordini professionali quindi non si applica alla rappresentanza delle toghe. È questo in sintesi il senso del parere richiesto da Guido Alpa ad Alberto Caposti, presidente emerito della Consulta.
Gli ordinamenti professionali
Il professor Capotosti ha rilevato come diventi “dirimente” per stabilire l'estensione della norma, che riguarda tutti gli ordinamenti professionali, la veste specifica con la quale i diversi Consigli esercitino tali funzioni e il Cnf le esercita come giudice speciale, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale. Questo significa che, in virtù dell’articolo 108 della Carta, opera la riserva di legge che preclude al legislatore di trasferire la competenza normativa in materia alla fonte regolamentare del governo.
Cnf, sì alla riforma ma con una legge
Per il Cnf “questo importante parere produrrà degli effetti necessari anche sull'assetto della disciplina degli Ordini forensi, essendo inopportuno divaricare gli interventi normativi e prevedere diverse soluzioni su una materia così delicata”. Ed per questo che il Consiglio ha ribadito l'intenzione di promuovere una riforma della professione organica e con legge dello Stato.
Consiglio forense “giudice speciale”
Nel parere di Capotosti si legge che “i limiti della delegificazione si impongono necessariamente anche quali limiti dello stesso processo di riforma, e poiché questo si riferisce testualmente anche alle funzioni disciplinari degli organi rappresentativi delle diverse professioni, diventa dirimente la veste specifica con la quale i diversi Consigli esercitano tali funzioni”.
“Qualora infatti, - osserva l’insigne giurista - come avviene paradigamticamente per il caso del Consiglio nazionale forense, tali funzioni vengono esercitate in veste di giudice speciale, opera il limite della riserva di legge di cui all’articolo 108 della Costituzione, che preclude al legislatore di trasferire la competenza normativa in materia alla fonte regolamentare del Governo”.
L’interpretazione selettiva
Ragion per cui: “La prospettata separazione fra funzioni amministrative e funzioni
disciplinari, che il regolamento sarebbe incaricato di realizzare, integrerebbe un conferimento di potere incostituzionale”, tuttavia risulta anche possibile “un’interpretazione conforme a Costituzione della relativa disposizione di legge, nel senso di ritenerla riferita alle sole funzioni disciplinari aventi natura amministrativa”.
Una conclusione questa “rafforzata anche dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, che ritiene garantita l’indipendenza del Consiglio quale giudice speciale nonostante la concorrente competenza amministrativa”.
Infine, “la conclusione che la separazione, auspicata dal legislatore, delle funzioni amministrative da quelle disciplinari del Consiglio nazionale non può essere attuata dalla fonte regolamentare, escludendo le relative funzioni consiliari dal raggio d’azione della norma di legge, impedisce infine di ravvisare un contrasto fra la stessa norma e l’attuale disciplina del Cnf”.
In http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2012/05/riforma-del-cnf-capotosti-illegittima-la-strada-regolamentare.html