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Stampa

La Cassazione spiega
chi è il redattore
di un'emittente
radiofonica locale

Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. (In applicazione dell'anzidetto principio, si è ritenuto che l'attività svolta per conto di un'emittente radiofonica locale, e consistente nella raccolta delle notizie pubblicate dai notiziari Ansa o del Televideo, nella scelta di quelle ritenute più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche e nella lettura del testo così predisposto data nel corso di una trasmissione radiofonica, avesse determinato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura giornalistica corrispondente alla qualifica di redattore). (Rigetta, App. Napoli, 30/12/2006). (Cass. civ. Sez. lavoro, 29-08-2011, n. 17723)


RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi


Cass. civ. Sez. lavoro, 22-11-2010, n. 23625 (rv. 615729)


Cass. civ. Sez. lavoro, 08-02-2011, n. 3037 (rv. 615910)


Cass. civ. Sez. lavoro, 14-07-2005, n. 14832 (rv. 582905)





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