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Berlusconi non ha partecipato alla seduta del Consiglio dei ministri
Approvato il decreto
che salva Rete4 e Rai3
(fino a maggio 2004)
Legge Gasparri: il testo integrale del messaggio del Presidente Ciampi

 


 Roma, 23 dicembre 2003. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge relativo a Retequattro e Raitre. Il decreto esonera la rete di Mediaset dall'obbligo di trasmettere via satellite dal prossimo 1° gennaio, e mantiene la pubblicità su Raitre sempre per quella data. La proroga stabilita dal governo scade il 30 maggio 2004.


NON C'ERA BERLUSCONI - Silvio Berlusconi e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta non erano presenti al momento dell'approvazione. Nei 15 minuti dell'assenza di Berlusconi il governo è stato presieduto dal vice presidente del Consiglio Gianfranco Fini.


ATTENZIONE A CORTE COSTITUZIONALE E CIAMPI - «Con questo decreto legge si è dato prova di una doverosa attenzione nei confronti della Corte costituzionale e del capo dello Stato», ha commentato il ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri. Il decreto affida all'Authority per le telecomunicazioni di compiere entro il 30 aprile un'indagine per verificare lo sviluppo del digitale terrestre al fine di ampliare il mercato. Qualora l'esito dell'indagine fosse negativo, entro il 30 maggio l'Authority stabilisce che Rete4 non possa più trasmettere in chiaro e Raitre godere di pubblicità. In tal senso, ha detto Gasparri, il provvedimento è anche ''un segnale positivo al Parlamento: c'è la volontà reale di indirizzare il dibattito di merito sulla legge a un'attenzione alla sostanza del messaggio del Capo dello Stato''.    Quanto ai tempi di conversione del provvedimento, ''non si  tratta di un decreto a perdere - ha detto il ministro - e penso che sarà convertito. Ma lasciamo decidere al Parlamento se il decreto potrà e dovrà essere convertito''. 'Avremmo potuto varare un decreto di mera proroga'' ha sottolineato Gasparri. ''Tecnicamente si poteva fare. Abbiamo voluto piuttosto dare un segnale positivo di rispetto della sentenza della Corte e del messaggio del Capo dello Stato''.    Rispetto alla sentenza 466 del 2002 della Consulta, che ha stabilito il 31 dicembre 2003 come 'dead line' per il passaggio  di Retequattro su satellite e per lo stop alla pubblicità su Raitre, con il decreto - ha detto Gasparri - ''cessa il regime transitorio perché il provvedimento sancisce una situazione diversa, in cui l'Autorità per le Comunicazioni ha il potere, entro il 30 aprile, di valutare se si sono verificate le condizioni'' di copertura della popolazione da parte del sistema digitale, di disponibilità sul mercato di decoder a prezzi soddisfacenti, di reale offerta di programmi. Quanto al messaggio di Ciampi, il decreto ne recepisce in particolare ''i poteri di verifica e di sanzione più precisi affidati all'Autorità''. Nel caso in cui l'Autorità verifichi che le condizioni non sussistono, ha la possibilità di comminare le sanzioni previste già dalla legge Maccanico, in sostanza mandando Retequattro su satellite e costringendo la Rai a togliere la pubblicità da una delle sue reti, ma ''fino alle deliberazioni dell'Authority - ha detto il ministro - è consentito'' a Retequattro di trasmettere in via analogica e a Raitre di mandare in onda gli spot.    Il provvedimento - ha detto ancora il ministro - è frutto di un lavoro di approfondimento serio, durante il quale abbiamo studiato tutti i precedenti e abbiamo riletto tutti i decreti che, da Pertini in poi, hanno impegnato i governi su una materia tanto discussa e delicata''. A questo punto la parola passa al Parlamento: ''A mio avviso è possibile coniugare la modernizzazione del sistema con altre esperienze che anche il messaggio di Ciampi richiama''. Quanto alla possibilità che le Camere intervengano sulla ridefinizione del Sic - il sistema integrato delle comunicazioni, che secondo Ciampi può configurare posizioni dominanti - ''ogni giorno ha la sua pena'', ha detto scherzando Gasparri. ''Oggi abbiamo allungato la serie di decreti in materia televisiva. In Parlamento discuteremo del ddl: allora parleremo di questi aspetti. E' chiaro che il decreto non risolve in via permanente problemi che attraverso la discussione della legge dovranno trovare una soluzione''.


LE REAZIONI. Durissimo anche il giudizio di Paolo Gentiloni, responsabile informazione della Margherita: una giornata nera per la democrazia. "Il presidente del Consiglio - dice Gentiloni - con un decreto legge dà un grande beneficio a un'azienda di famiglia: è un decreto fai da te, e spero che in Parlamento la maggioranza faccia corrispondere atti concreti alle belle parole su Ciampi". Secca la controreplica di Forza Italia, affidata a Paolo Romani: "Siamo alle solite strumentali, pretestuose e false accuse dell'opposizione". E, ancora, per l'esponente forzista "è stato approvato un dl di urgenza, limitato nel tempo, che serve ad evitare una pesante ricaduta su centinaia di lavoratori e sui bilanci del servizio pubblico. Un provvedimento fortemente innovativo che anticipa nel merito la discussione parlamentare sulla Gasparri e dimostra grande attenzione per le indicazioni del Capo dello Stato e non disattende la sentenza della Consulta". ''Ci riserviamo una valutazione approfondita dopo aver letto e studiato il testo del decreto, in particolare nella parte che rimanda alla 'legge Maccanico''': lo ha affermato il presidente dei deputati Ds Luciano Violante, che preannuncia una pregiudiziale di costituzionalità al decreto quando arriverà in Parlamento. ''E' positivo che non si tratti di un 'decreto a perdere' e che siano previste sanzioni nel caso di inadempienze, anche se proprio su questa parte bisognerà valutare attentamente le norme contenute nel provvedimento del governo. Rimangono in ogni caso due gravi anomalie: il conflitto d'interesse del presidente del Consiglio; il danno ad emittenti come Europa 7 che, pur avendone i titoli, non possono attivare canali televisivi per il favore di cui godono le reti Mediaset''.   ''Per queste ragioni - conclude Violante - ove il decreto venisse presentato alla Camera, depositeremo una pregiudiziale di costituzionalità''.


IL TESTO DEL DECRETO in tre punti:


Decreto legge (Dl) 24 dicembre 2003 n. 352 "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249" (G.U. 29 dicembre 2003 n. 300)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;


Vista la legge 31 luglio l 997,n.249;


Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge20 marzo 2001, n.66;


Considerato che la legge "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione"è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;


Considerato che, in data 15 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data 5 dicembre 2003;


Considerata la sospensione dei lavori della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per le festività natalizie e di fine d'anno, nonché i tempi previsti dai regolamenti parlamentari per procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;


Considerato che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza della Corte Costituzionale n.466 del 20 novembre 2002 così stabilisce: "D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'art.3 della legge n. 249 del 1997.";


Considerata l'impossibilità dell'entrata in vigore della legge di assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003;


Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un intervento legislativo che entro quella data determini le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;


Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni


 EMANA il seguente decreto legge


Articolo1. (Modalità di definitiva cessazione del regime transitorio)


1.L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:


a)la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;


b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;


c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.


2.Entro trenta giorni dai completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorità invia una relazione al Govemo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.


3.Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n.249 di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.


 ****************


Ciampi non firma la  "legge Gasparri"


Roma, 15 dicembre 2003.  Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha rinviato alle Camere la legge Gasparri sul riordino del sistema radiotelevisivo chiedendone la modifica. Lo ha comunicato il presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, che ha letto in Aula le cinque cartelle di cui si compone il messaggio del Capo dello Stato con le motivazioni della sua decisione.


La legge riparte ora da Montecitorio, ramo del Parlamento che l'ha esaminata per primo.


PLURALISMO - «Non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del Parlamento su altre parti della legge che - per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell'informazione - appaiono non in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale». È questo uno dei passaggi chiave del messaggio che il presidente della Repubblica ha inviato alle Camere per motivare il rinvio del ddl Gasparri. Le obiezioni sollevate da Ciampi sono molto puntuali. Non è possibile - sostiene in sostanza nelle motivazioni del rinvio - far slittare sine die il trasferimento sul satellite di Rete4 stabilito da una sentenza della Corte costituzionale. Ciampi riconosce che il digitale terrestre è destinato a modificare la situazione esistente, facendo superare le indicazioni della Consulta, ma questo mutamento - obietta - sarà possibile solo quando il digitale terrestre sarà una realtà e non un progetto futuro.


PUBBLICITA' - Ma anche la distribuzione delle risorse pubblicitarie allarma il Capo dello Stato: la legge Gasparri, così com'è stata approvata, permette «la formazione di posizioni dominanti», impoverendo i giornali e arrecando così «grave pregiudizio» alla libertà di informazione.


Nel messaggio Ciampi chiede al Parlamento di eliminare dal testo della legge i riferimenti al decreto legislativo 198 sulle procedure di installazione delle infrastrutture delle tlc, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 303 del 2003. Allo stesso decreto - sottolinea Ciampi chiedendone la soppressione - fanno riferimento anche l'articolo 5 e l'articolo 24 dello stesso disegno di legge. In sostanza, con la bocciatura del 198, i Comuni possono opporsi più efficacemente alla costruzione di nuovi impianti per le tlc.


ITER - Il messaggio di Ciampi con le motivazioni, letto in Aula dal presidente Pier Ferdinando Casini, sarà assegnato, con il testo del provvedimento, alle commissioni competenti, in questo caso le commissioni Cultura e Trasporti, cui spetterà di riferire all'assemblea, al termine dell'istruttoria in sede referente. L'Aula «può» limitare la discussione alle parti che sono state oggetto del messaggio. Il provvedimento sarà votato in assemblea articolo per articolo. Infine il voto finale e il passaggio al Senato. Se le Camere approvano nuovamente la legge - recita il secondo comma dell'articolo 74 della Costituzione - questa deve essere promulgata.


IL PREMIER - La decisione non ha colto di sorpresa il premier che era stato convocato nel pomeriggio al Quirinale dove aveva avuto un chiarimento con Ciampi. Non si aprirebbe un vulnus tra poteri dello Stato e richieste sensate di modifiche sarebbero accettate dal Parlamento, aveva commentato con i cronisti Silvio Berlusconi uscendo dalla Camera, dove più tardi ha avuto un colloquio anche con il presidente Pier Ferdinando Casini. Il presidente del Consiglio ha concluso: «Io non credo che sia nulla di eccezionale il rinvio della legge alle Camere, è già successo molte volte, dopo di che il capo dello Stato firmerà comunque la legge».


(da www.corriere.it)


 Il testo integrale del messaggio del Presidente

 


Signori parlamentari, in data 5 dicembre 2003, mi è stata inviata per la promulgazione la legge: "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai- Radiotelevisione italiana Spa, nonchè delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", approvata alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2003, modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla Camera dei Deputati il 2 ottobre 2003 e approvata in via definitiva dal Senato il 2 dicembre 2003.


Il relativo disegno di legge era stato presentato dal governo alla Camera dei Deputati il 23 settembre 2002. Successivamente, il 20 novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza della Corte Costituzionale n. 466, che dichiarava la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.


La data del 31 dicembre 2003 era già stata indicata, come termine per la cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge n. 249 del 1997, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Deliberazione n. 346 del 7 agosto 2001)


Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal sesto comma dell'articolo 2 della stessa legge n. 249, laddove si stabilisce che ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati o collegati non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del venti per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze.


La sentenza della Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla considerazione della situazione di fatto allora esistente che, a suo giudizio, non garantisce... l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli 'imperativi' ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.


Nell'ultima delle considerazioni in diritto, la Corte precisa che la presente decisione, concernente le trasmissioni televisive in ambito nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili.


Dalla sentenza i cui contenuti essenziali sono stati richiamati dai presidenti delle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nelle audizioni rese alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei deputati il 10 settembre 2003, discende pertanto che per poter considerate maturate le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo derivante da tale espansione.


La legge a me inviata si fa carico di questo problema. Le norme che disciplinano l'aspetto sopra considerato sono contenute nell'articolo 25, il cui primo comma stabilisce che, entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere rese attive reti televisive digitali terrestri ponendo, in particolare, a carico della società concessionaria del servizio pubblico (secondo comma) l'obbligo di predisporre impianti (blocchi di diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta per cento della popolazione entro il primo gennaio 2004 e del settanta per cento entro il primo gennaio 2005.


L'articolo 25, terzo comma, stabilisce inoltre che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.


Ciò premesso, ritengo di dover formulare alcune osservazioni in merito alla compatibilità di talune disposizioni della legge in esame con la sentenza n.466/2002 della Corte Costituzionale.


Una prima osservazione riguarda il termine massimo assegnato all'Autorità per effettuare detto esame: "entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003" (articolo 25, terzo comma). Questo lasso di tempo - molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze della verifica - si traduce, di fatto, in una proroga del termine finale indicato dalla Corte Costituzionale.


Una seconda osservazione concerne i poteri riconosciuti alla Autorità: questa, entro i trenta giorni successivi al completamento dell'accertamento, invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi (articolo 25, terzo comma). Ne deriva che, se l'Autorità dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le supposte condizioni (raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove reti digitali terrestri, presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza certa. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale esito negativo dell'accertamento.


Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza n.466, recita: D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1977. Ne consegue che il primo gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime transitorio, ma dell'attuazione delle predette modalità di cessazione del regime medesimo, che devono essere determinate dal Parlamento entro il 31 dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario indicare il dies ad quem e, cioè, il termine di tale fase di attuazione.


Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità delle succitate disposizioni della legge in esame con la sentenza n.466 del 20 novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del Parlamento su altre parti della legge che-per quanto attiene al rispetto del pluralismo dell'informazione- appaiono non il linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.


Si consideri, a tale proposito, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo la necessità di garantire "il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione". E ancora, nella sentenza n. 420 del 1994, la stessa Corte sottolineava l'indispensabilità di un'idonea disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti.


Nell'ambito dei principi fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale si è mosso il messaggio da me inviato alle Camere il 23 luglio 2002.


Per quanto riguarda la concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema integrato delle comunicazioni (SIC) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo dei ricavi dei singoli operatori della comunicazione - potrebbe consentire, a causa della sua dimensione, a chi ne detenga il 20 per cento (articolo 15, secondo comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.


Quanto al problema della raccolta pubblicitaria, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo principi affermati in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela.


Si rende, infine, indispensabile espungere dal testo della legge il comma 14 dell'articolo 23, che rende applicabili alla realizzazione di reti digitali terrestri le disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, numero 198, del quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sentenza numero 303 del 25 settembre/1 ottobre 2003. Per la stessa ragione, va soppresso il riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato incostituzionale, contenuto nell'articolo 5, primo comma, lettera l) e nell'articolo 24, terzo comma.


Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle Camere, a norma dell'articolo 74 primo comma, della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 5 dicembre 2003.


(Roma, Palazzo del Quirinale, 15 dicembre 2003)





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