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GOVERNO MONTI.
Decreto legge sulle
liberalizzazioni:
abolite le tariffe
minime e massime.
La pratica nelle Universitą
equiparata alla tradizionale
negli studi e nelle redazioni.

Roma, 12 gennaio 2012. Il Governo Monti assesta  un durissimo triplice colpo alle prerogative  degli Ordini professionali con il decreto legge (dl) sulle liberalizzazioni di cui il sito www.leggiOggi.it  anticipa la bozza così come risultava nella stesura di ieri sera. Ed ecco i particolari:


a) Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime.


b) i giudici decideranno le controversie sugli onorari dei professionisti senza sentire il parere degli Ordini professionali ma “secondo equità”.


c) “Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini (18 mesi) prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.


Al Governo, però, è mancato il  coraggio di introdurre la laurea abilitante: l’esame di laurea che assorbe l’esame di stato di cui all’atrt. 33, V comma, della Costituzione. E’ un buon risultato, comunque, quello che elimina il praticantato tradizionale svolto, dopo la laurea, negli studi o nelle redazioni. (in http://www.leggioggi.it/2012/01/12/monti-in-anteprima-la-bozza-di-decreto-liberalizzazioni/)


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Ecco i testi degli articoli  che riguardano le professioni.


Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali)


1.                 Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.


2.                 Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”.


3.                 Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.


4.                 Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.


Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo)


1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.


Art. 9 (Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)


1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.


Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)


1.                 All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Monti: in anteprima il testo in bozza del decreto liberalizzazioni


in http://www.leggioggi.it/2012/01/12/monti-in-anteprima-la-bozza-di-decreto-liberalizzazioni/


 


 


 


 


 





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