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Libertà di stampa, tutela dell’informazione e dei giornalisti alla luce della “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione europea e della “Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo” nel contesto delle Convenzioni internazionali che proclamano la libertà di stampa

ricerca e analisi di Franco Abruzzo

1. I principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali sulla libertà di stampa - L’articolo 21 della Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, afferma solennemente che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni (a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo interpretativo dell’articolo 21 -  abbraccia oggi la libertà di informazione, di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il diritto di cronaca e di critica  nonché il diritto dei cittadini all’informazione. Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come «interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo 21, alla informazione; il quale in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee».


Le convenzioni e  i patti internazionali rafforzano in Italia la tutela dei diritti fondamentali della  persona anche nel campo della libertà di manifestazione del pensiero.


La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite (assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954), all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo  ha diritto alla libertà di opinione  e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni  mezzo e senza riguardo a frontiere».


La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848) all’articolo 10 (Libertà di espressione) afferma: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere  interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.


L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l’imparzialità del potere giudiziario». La Convenzione deve il suo successo  al fatto di fondarsi su un sistema di ricorsi – sia da parte degli Stati contraenti sia da parte degli  individui -  in grado di assicurare un valido controllo in ordine al rispetto dei principi fissati dalla Convenzione stessa. La  Corte europea dei diritti dell'uomo (“Corte di Strasburgo”)  è in sostanza un tribunale  internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali al quale può essere proposto ricorso  per la violazione di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione sia dagli Stati  contraenti e sia dai cittadini dei singoli Stati europei.


Il Patto internazionale di New York  sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende  la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica».


La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991 n. 176) all’articolo 13 afferma: «Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere  o di  divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale scritta, stampata od artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo».


 


2. I principi affermati nella “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione europea (o “Carta di Nizza”, 7-9 dicembre 2001) dal 1° dicembre 2009, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo,  fanno parte della Costituzione europea  (Trattato di Lisbona).


La tutela dei diritti fondamentali costituisce un principio fondatore dell'Unione europea e il presupposto indispensabile della sua legittimità.  Dal 1°  dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue (nota come Carta di Nizza)  e  la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani. Dice l’articolo 6 della Costituzione europea:


1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.


Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.


I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.


2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.


3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.


 


Il Capo II della “Carta di Nizza”  abbraccia 14 articoli dedicati alle libertà: accanto ai diritti classici, quali la libertà personale, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza o religione, e la libertà di riunione e di associazione, della scienza e delle arti, si affiancano nuovi diritti, come il diritto all'obiezione di coscienza, l'estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali. Si prevede il riconoscimento del diritto a sposarsi e del diritto di costituire una famiglia. L’articolo 8 (“Protezione dei dati di carattere personale”) tutela la privacy: “1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o in virtù di un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.. In particolare l’articolo 11 dedicato alla “Libertà di espressione e d’informazione” afferma: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiere. 2. La libertà dei media e  il loro pluralismo sono rispettati”.


E' inoltre opportuno ricordare che la Corte di giustizia europea ha confermato e definito nella sua giurisprudenza l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali.  E’ indubbio che tra i diritti fondamentali trovino posto la libertà di espressione, la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza  interferenza di pubbliche autorità. 


 


3. Diritto di cronaca, diritto dei cittadini all’informazione e Corte costituzionale. Una tutela forte e incisiva dell’attività giornalistica viene anche dalla Corte costituzionale, che ha stabilito via via principi, che il legislatore avrebbe dovuto tradurre in leggi:


«I giornalisti preposti ai servizi di informazione sono tenuti alla maggiore obiettività e (devono essere) posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale» (sentenza 10 luglio 1974 n. 225).


 


«Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee» (sentenza 15 giugno 1972 n. 105).


 


«I grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse» (sentenza 30 maggio 1977 n. 94).


 


4. L’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali tutela il segreto professionale dei giornalisti e il diritto dei cittadini europei a conoscere quel che accade nei Palazzi del potere.


In sostanza il principio che  ogni persona abbia il diritto di manifestare liberamente il suo pensiero con ogni mezzo stabilito dal legislatore costituzionale italiano cammina di pari passo con il  «diritto alla libertà di espressione» («diritto che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere  o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità»)  sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’articolo 10 della Convenzione, mutuato dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, è stato ampliato successivamente dall’articolo 19 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici il quale stabilisce: <...Ogni individuo ha il diritto della libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo a sua scelta>. Queste enunciazioni formano un intreccio di rango costituzionale. Non sfugga la rilevanza  dell’inserimento, attraverso leggi ordinarie, della Convenzione europea  per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del Patto di New York relativo ai diritti civili e politici nell’ordinamento giuridico dello Stato: il diritto di «cercare, ricevere e diffondere  informazioni attraverso la stampa» figura esplicitamente nel nostro ordinamento e allarga la sfera del «diritto di manifestare il pensiero» tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Si tratta di un crescendo di affermazioni e riconoscimenti che, partendo dalla solenne dichiarazione dell’articolo 21 della nostra Costituzione, passando attraverso le interpretazioni e le applicazioni della legislazione ordinaria e delle sentenze emesse da Corti di giustizia (tra le quali spicca la Corte europea dei diritti dell’uomo) di ogni ordine e grado, tornano all’articolo 21 citato disegnandone con estrema chiarezza i contenuti anche nei confronti della attività dell’Ordine dei giornalisti il quale «organizza coloro che per professione manifestano il pensiero» (sentenza n. 11/1968 della Corte Costituzionale): “Se la libertà di informazione e di critica  è insopprimibile, bisogna  convenire  che quel  precetto,  più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista:  è il venir  meno  ad  essa, giammai  l'esercitarla  che  può  compromettere  quel  decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare”   (Corte cost., sentenza  11/1968).                 


Quando parliamo della libertà di informazione parliamo, quindi, di libertà di espressione e di opinione, di libertà di cronaca e di critica, valori di tutti i cittadini di una Nazione ma che trovano il momento più esaltante nel giornalismo e nella professione giornalistica. I giornalisti si pongono come mediatori intellettuali tra i fatti che accadono e i cittadini che leggono, ascoltano o vedono le immagini sul piccolo schermo. La libertà di informazione è il perno di ogni altra libertà riconosciuta dalla Costituzione. Tale dottrina trova il suo fondamento politico, il suo incipit, nell’articolo 11 nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. L’articolo 11 di quella prima Carta riconosce che «la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge».  La libertà di manifestazione del pensiero va, però, di pari passo con altri valori alti della Costituzione repubblicana (l’onore e l’identità della persona, l’obbligo per il giornalista di informare in maniera corretta). Resta inteso, infatti, che «perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell’informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta» (Cassazione penale, sentenza n. 5259/1984). Con la sentenza n. 2113/1997 la Cassazione penale  chiede inoltre «la corrispondenza rigorosa tra  i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte». Il giornalista deve ubbidire a questa regola fissata dalla sua legge professionale: «E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».  «Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa» (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli;  Foro It., 1997, I, 938).


Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla  Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile  nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti  sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1°  dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue e  la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), come già riferito,  fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani. Con questo inserimento il cerchio si chiude.


La Corte europea dei diritti dell’uomo, applicando l’art, 10 della Convenzione,  ha ampliato, con numerose sentenze (“Goodwin, Roemen, Tillack, Financial Times”) dal 1996 in  poi, il diritto di  cronaca (“dare e ricevere notizie”), proteggendo il segreto professionale dei giornalisti, vietando le perquisizioni in redazione e potenziando il diritto dei cittadini europei a conoscere quel che accade nei Palazzi del potere (In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7339).  Con una sentenza depositata il 29 dicembre 2011 (n. 48587), la Cassazione, seconda sezione penale, ha accolto il ricorso presentato da un giornalista al quale erano stati sequestrati i supporti telefonici e informatici poiché il professionista aveva pubblicato notizie coperte dal segreto istruttorio. La Suprema Corte in questo modo ha garantito la libertà di stampa e la tutela delle fonti dei giornalisti grazie all’applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Strasburgo vince in Italia. Era ora.


La Corte di Strasburgo ha fissato altri prjncipi di grande interesse: a) Automatica la violazione della libertà di stampa se il giornalista è costretto a versare un risarcimento  troppo alto. Le  sanzioni pecuniarie sproporzionate tolgono la  libertà di espressione a chi viene condannato; b) La libertà giornalistica comprende anche la possibilità di ricorrere ad una certa dose di esagerazione e  provocazione; c) Forzare i titoli si può, rientra nella libertà  di stampa e non ci può essere condanna; d) No al carcere per il reato di diffamazione; e) La libertà di stampa vince sulla privacy.


 


 


Milano. Aggiornamento del 7 gennaio 2012 - Abruzzo-dirittodicronaca.rtf





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