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Diffamazione a mezzo stampa. Inchiesta dell’Ordine della Lombardia sulle 157 sentenze emesse dal Tribunale civile di Milano negli anni 2001 e 2002. Si è potuta rilevare una lieve prevalenza delle pronunzie di accoglimento della domanda (56%) rispetto a quelle di rigetto (44%).
Troppe le notizie inventate
e i giudici ci condannano
al risarcimento dei danni!

Dalla disamina del campione di 89 sentenze di accoglimento della domanda di risarcimento, sono emersi i seguenti risultati: il difetto di verità della notizia pubblicata (da solo o insieme al difetto degli altri criteri) è stato riscontrato in almeno 65 casi; analogamente il difetto della verità putativa è stato riscontrato in almeno 7 casi, la violazione del criterio di continenza in almeno 28 casi e la carenza dell’interesse pubblico in almeno 8 casi.

Milano, 24 novembre 2003. Su incarico del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, gli avvocati Sabrina Peron ed Emilio  Galbiati hanno esaminato tutte le sentenze, 157,  emesse dal Tribunale Civile di Milano, in materia di diffamazione a mezzo stampa o, più in generale, per il tramite dei mass-media, nel biennio 2001-2002. Con le stesse percentuali dell’inchiesta sulle sentenze penali (vedi Tabloid n. 7/8 del 2003), i giornalisti vengono condannati per aver pubblicate notizie non vere. Si tratta di sentenze di condanna, quindi, ovvie e giuste. E’ noto l’insegnamento della Corte di Cassazione: possiamo pubblicare notizie diffamatorie a patto che le stesse siano vere, di interesse pubblico, scritte civilmente e nella loro essenzialità.

Sono state esaminate complessivamente 157 sentenze, per ciascuna delle quali sono stati estrapolati i seguenti dati:


Ø                       data in cui è apparso l’articolo e/o la pubblicazione diffamatoria;


Ø                       data in cui è stato notificato l’atto di citazione introduttivo del giudizio;


Ø                       data in cui è stata emessa la sentenza e data del relativo deposito;


Ø                       testate coinvolte;


Ø                       professione della parte  attrice;


Ø                       tipologie delle richieste della parte attrice;


Ø                       tipologia dell’articolo diffamatorio (cronaca, critica, intervista);


Ø                       criteri scriminanti (verità, continenza, interesse pubblico);


Ø                       esito: accoglimento o meno delle richieste ed in quale misura;


Ø                       spese legali liquidate.



In via anticipata si possono sin d’ora illustrare alcuni dei dati più significativi emersi con riferimento ai procedimenti civili di primo grado.


 


1. durata del procedimento


la durata media del processo civile di primo grado, dalla data di notificazione dell’atto di citazione al deposito della sentenza è di circa tre anni e mezzo.


 


2. tipologia di testata


le cause civili di diffamazione a mezzo stampa hanno interessato varie tipologie di testata nella seguente misura percentuale:


Ø      quotidiani nazionali 60%


Ø      quotidiani locali 3%


Ø      settimanali 29%


Ø      periodici 7%


Ø      reti televisive 1%


le testate che hanno subito il maggior numero di cause di diffamazione sono


-          Corriere della Sera: 21%


-          Il Giornale 17%;


-          Panorama: 10%.


 


2. professione della parte attrice


Tra le parti attrici spiccano le seguenti categorie professionali:


Ø      25% privati, vale a dire soggetti in cui la fattispecie diffamatoria non ha investito o interessato l’attività professionale


Ø      18% magistrati;


Ø      14% persone giuridiche


Ø      12% politici;


Ø      8% imprenditori / amministratori di società;


Ø      6% artisti;


Ø      4% giornalisti;


Ø      13% altre categorie professionali.


 


3, tipologia articoli diffamatori


Nel 53% dei casi la causa di diffamazione riguarda articoli di cronaca, nel 31% dei casi espressioni di critica e nel 16% dei casi interviste.


 


4. percentuali accoglimento / rigetto


Si è potuta rilevare una lieve prevalenza delle pronunzie di accoglimento della domanda (56%) rispetto a quelle di rigetto (44%).


 


5. scriminanti assenti in caso di accoglimento della domanda risarcitoria


Dalla disamina del campione di 89 sentenze di accoglimento della domanda di risarcimento, sono emersi i seguenti risultati: il difetto di verità della notizia pubblicata (da solo o insieme al difetto degli altri criteri) è stato riscontrato in almeno 65 casi; analogamente il difetto della verità putativa è stato riscontrato in almeno 7 casi, la violazione del criterio di continenza in almeno 28 casi e la carenza dell’interesse pubblico in almeno 8 casi.


 


6. media degli importi liquidati dal Tribunale in caso di accoglimento


è stato calcolato il dato relativo all’entità media delle diverse tipologie di condanna:



  • media delle condanne di risarcimento danni (morali e patrimoniali) della parte civile (campione 83 sentenze): € 14.816,94;

  • media delle condanne al pagamento della sanzione civile a favore della parte civile (campione 38 sentenze): € 4.131,49;

 


7. spese legali


la media delle spese legali liquidate dal Giudice civile a favore della parte vittoriosa (sia essa attrice o convenuta) ammonta a € 6.117,87.


 


 


Per svolgere questa ricerca è stata gentilmente concessa la preventiva autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale di Milano, dott. Vittorio Cardaci, e le sentenze sono state reperite grazie all’Ufficio Statistiche del Tribunale di Milano all’uopo incaricato e con l’ausilio della Cancelleria centrale civile del Tribunale di Milano. A tale proposito si ringraziano per la preziosa collaborazione la dott.ssa Piccione dell’Ufficio Statistiche nonchè il dott. Minori, il dott. Primavera ed il dott. Garofalo della Cancelleria civile.  Si precisa che le copie delle sentenze - per rispetto delle normative vigenti in materia di privacy - sono state rilasciate dalla Cancelleria competente senza indicazione dei nomi delle parti e che per ogni copia sono stati versati i relativi diritti. 





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