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PREVIDENZA ed elezioni.
Gabriele Cescutti critica
i pensionati dell’Ungp
e sponsorizza la conferma
di Camporese all’Inpgi:
“Liberalizzare il cumulo è
illecita concorrenza ai precari”,
ma dimentica che la libertà
di cumulo è legge dal 2008
(In coda articolo di Franco Abruzzo).

VENEZIA. Pubblichiamo l’intervento di Gabriele Cescutti nel Direttivo del Sindacato giornalisti del Veneto al quale partecipava il presidente dell’Inpgi Andrea Camporese,  in merito al limite di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo.(In http://www.sindacatogiornalistiveneto.it/component/content/article/515-cescutti-qla-liberalizzazione-del-cumulo-per-i-pensionati-e-illecita-concorrenza-ai-precariq.html)


 


Vorrei porre all’attenzione del Consiglio direttivo e dell’Assemblea un argomento che è già oggetto di appelli e polemiche, ma che presto diverrà elemento di confronto elettorale nell’occasione del rinnovo degli Organi direttivi del nostro Inpgi: il limite di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo.


Questo argomento non esula dall’aspetto sindacale, ma anzi lo riguarda direttamente, in quanto a mio avviso investe in pieno, condizionandole, le possibilità di lavoro stabile di quei colleghi che oggi sono, loro malgrado, precari.


Dal primo gennaio 2009 il Cda del nostro Istituto, accogliendo parzialmente le istanze di gruppi di colleghi titolari di pensione Inpgi, ha modificato la precedente normativa, elevando gli importi cumulabili con la pensione a 20mila euro annui. Tale livello (poiché è prevista la rivalutazione secondo gli indici Istat) oggi arriva a 20mila.421 euro: una media dunque di 1.700 euro al mese i quali possono essere aggiunti al singolo trattamento pensionistico  senza alcuna decurtazione della pensione.


In precedenza il limite era fissato a poco meno della metà: 8.900 euro l’anno. Un buon passo avanti quindi, che dovrebbe soddisfare ancor oggi  i colleghi pensionati e soprattutto coloro che sostenevano (e che purtroppo ancora sostengono) che il limite di cumulo (che l’Inps non applica) sarebbe anticostituzionale, e che rappresenterebbe una ingiustizia da cancellare.


Questa non è certo la prima volta che la nostra Costituzione viene citata a sproposito.  Ricordo comunque che ogni atto di questo rango, dopo l’approvazione del Consiglio d’amministrazione dell’Inpgi, deve passare all’esame del Ministero del Lavoro, il quale ha il compito di vigilare su ogni delibera che diverga dall’indirizzo  previdenziale generale, giudicandone la legittimità. Giudizio che – nel caso specifico -  a suo tempo il Ministero ha espresso positivamente.


Ricordo anche che tutto ciò deriva dalla particolare legislazione che sovrintende agli atti del nostro Istituto, e proviene in particolare dal decreto legislativo, il quale nel 1994 ha sancito la privatizzazione del nostro Istituto di previdenza, assegnandogli però un compito estremamente gravoso: quello di camminare soltanto con le proprie gambe, senza ricevere alcun aiuto economico dallo Stato. Aggiungo infine che tale legislazione prevede che l’Inpgi  debba garantire, attraverso periodici bilanci tecnico attuariali da presentare all’esame del ministero del Lavoro, non soltanto la solidità economico finanziaria del presente ma anche quella del più lontano futuro. 


E proprio in questo delicato compito rientra anche ogni provvedimento (come quello relativo al cumulo) che serva a monitorare e a tenere sotto controllo l’eventuale propensione ad un anticipato pensionamento qualora agli iscritti prossimi alla pensione venga offerta una contemporanea fonte di guadagno da parte di editori di pochi scrupoli.


Con quest’ultima precisazione sono entrato nel campo più squisitamente sindacale, relativo ad una realtà della nostra professione che purtroppo  nel Paese riguarda tanti colleghi di fatto, i quali sono da tempo in attesa alle soglie della professione. Sfruttati da un mercato in crisi (crisi a volte vera, altre volte gonfiata)  e da una generale realtà editoriale che  punta a privilegiare per le necessità redazionali giornalisti pensionati anziché ad assumere, regolarizzandoli, giornalisti giovani (ma anche non più tanto giovani) i quali da tempo attendono che il fasullo ruolo di collaboratore autonomo loro appioppato dall’editore, sia almeno trasformato in quello di collaboratore fisso.


Purtroppo tra quei pensionati che sollecitano al nostro Inpgi un nuovo intervento, il quale renda libera, senza più alcun tetto, la possibilità di cumulare pensione con redditi da lavoro professionale, autonomo o dipendente, c’è chi sostiene che non esiste  concorrenza con il precariato, in quanto – si afferma- i giornalisti pensionati svolgerebbero un’attività professionale che esulerebbe dalla cronaca quotidiana, attività che sarebbe concentrata su commenti di livello o su interventi definiti più impegnativi. Ciò è vero per alcuni casi, ma  non rappresenta la realtà generale: quella che gli aspiranti alla nostra professione, giovani e meno giovani, in varie regioni soffrono quotidianamente.


Nel nostro Veneto l’attività sindacale ha raggiunto alcuni ottimi risultati e non mi consta che il fenomeno della illecita concorrenza sia troppo diffuso. Vi sono però segnali che in altre realtà la situazione è più seria. E mi preoccupa soprattutto la levata di scudi che sull’”argomento  cumulo” l’Unione nazionale  dei pensionati ha di recente avviato attraverso il suo bollettino, tuonando contro l’attuale limite di 20.421 euro, e lasciando presagire che nella prossima primavera, in occasione delle elezioni  per il rinnovo del Cda e della Presidenza dell’Inpgi questo sarà l’argomento “forte”di confronto.


Un confronto che (né questa realtà viene nascosta) punterà ad abolire del tutto il limite in vigore, non accontentansi più di cumulare alla pensione una media mensile di  1.700 euro, ma chiedendo la totale liberalizzazione. Con possibilità di ulteriori, più ampi guadagni da parte di chi un discreto introito economico già lo può mensilmente realizzare attraverso la pensione. Credo che questa sarebbe per il precariato una  conclusione sciagurata, destinata ad aumentare le difficoltà di coloro che ancora sperano, ma che sono oggi in una situazione incerta e a rischio.


Io sono più che certo che l’anno prossimo il collega Camporese sarà confermato Presidente del nostro Istituto. La sua  ottima attività in questi tre anni e mezzo non lascia spazi ad incomprensibili diverse soluzioni. Ma ritengo molto importante, direi quasi indispensabile, che i dieci colleghi pensionati che saranno  eletti nel nuovo Consiglio generale dell’Inpgi, (e che dovranno concorrere a determinare le scelte e la politica del successivo quadriennio) siano individuati  dalla categoria avendo attenzione a quelle che  saranno le loro convinzioni – e i loro voti – sull’argomento “cumulo  tra pensione e redditi da lavoro dipendente ed autonomo”.


Sono convinto che una conclusione diversa , che aprisse la via a decisioni massimaliste, rappresenterebbe una pesante sconfitta per il Sindacato e per la parte più debole della nostra categoria.


Gabriele Cescutti


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L’articolo 19  della legge


133/2008 (“manovra


Tremonti”) proclama


la libertà di cumulo tra


redditi e pensioni di


anzianità o anticipate.


Cancellato (di fatto)


l’articolo 15


del Regolamento Inpgi.


 


L’Istituto deve rispettare la normativa generale e le sentenze della Consulta soprattutto oggi quando, con il nuovo articolo 33 del Cnlg,  possono essere messi in quiescenza giornalisti di 59 anni ai quali viene negato il diritto costituzionale di lavoro.


 


di Franco  Abruzzo


docente universitario a contratto di Diritto dell’informazione


 


Roma-Milano, 21 aprile 2009.   Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il dl 112/2008, cioè la cosiddetta “manovra Tremonti”. La legge di conversione n. 133, pubblicata il 22 agosto sucecssivo nella “Gazzetta Ufficiale”, detta  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il dl era stato varato  il 18 giugno dal Consiglio dei ministri. I giornalisti professionisti sono interessati a uno degli articoli del dl, il 19, che prevede dal 1° gennaio 2009, sul modello di quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia, la piena cumulabilità tra pensioni di anzianità (e pensioni anticipate) e redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tale scenario era stato anticipato dalle sentenze 437/2002 e 137/2006 della Corte costituzionale. L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti)  dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.  Questo il testo dell’articolo 19:


Art. 19. ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:


a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;


b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.


2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.


3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.


 


L’Inpgi sin dal 1951 (legge 1564) è sostitutivo dell’Inps, principio ribadito dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".


Il legislatore ha  da tempo fissato un principio interpretativo  regolatore della materia, quando, con il secondo comma dell’articolo 73 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), ha stabilito, in tema di trattamenti previdenziali obbligatori, che l’esclusione degli enti privatizzati, regolati dal  Dlgs n. 509/1994, dall’ambito di applicazione delle leggi generali debba essere esplicitamente prevista dalla legge e che in assenza di tale esplicita esclusione si determina automaticamente l’applicazione delle relative disposizioni.


Se l’Inpgi è una cassa privatizzata non può non comportarsi come quelle degli avvocati e dei ragionieri, che, dopo specifiche sentenze della Corte costituzionale, riconoscono la libertà di cumulo ai propri iscritti; se è, ed è, ente sostitutivo dell’Inps, l’Inpgi deve seguire la normativa dell’Inps come impone il punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000, Non c’è una terza via. Il principio costituzionale dell’uguaglianza di trattamento non lascia spazi di manovra. Sulle ricadute sostanziali dell’articolo 3 della Costituzione, la Corte costituzionale ha scritto, con la sentenza 437/2002, parole univoche e limpide: "E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali ……con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi".


L’art. 72 della legge 388/2000 fissa lo stesso principio del  “decreto Tremonti”: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.


Lo stesso principio è presente anche nel primo comma dell’articolo 44 della legge 289/2002 (Finanziaria per il 2003): “A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72 (comma 1) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia  compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento”.


L’Inpgi finora si è rifiutato di applicare l’articolo 72 della legge n. 388/2000 e l’articolo 44 della legge 289/2002, che consentono la libertà di cumulo non solo per i pensionati di vecchiaia m anche  i pensionati di anzianità. Questi ultimi sono stati sacrificati. Che farà ora con il “decreto Tremonti”?


Il regolamento dell’Istituto (punti 2 e 3) sostanzialmente mette sullo stesso piano  i pensionati di anzianità e  i pensionati di vecchiaia anticipata.


Cosa dice l’Inpgi in tema di cumulo nel suo  Regolamento.


Articolo 15. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.


1. Le pensioni di vecchiaia sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente nella loro interezza.


2. Il trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata di cui al comma 2 dell'art. 4 è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente fino al limite massimo di 7.746 Euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.


3. Le pensioni di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza. Sono, invece, cumulabili con quelli da lavoro autonomo fino al limite massimo dei 7.746 Euro. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile.


4. Il limite di 7.746 Euro di cui ai precedente commi 2 e 3 è rivalutato ogni anno secondo i coefficienti Istat.


5. Le pensioni di anzianità sono equiparate, agli effetti del cumulo, alle pensioni di vecchiaia quando i titolari compiono l'età prevista per le pensioni di vecchiaia ovvero quando sono state liquidate con almeno 40 anni di contribuzione.


6. La disciplina vigente per le pensioni di vecchiaia anticipata si applica anche nei casi di cumulo della pensione di invalidità di cui all'art. 8 con i redditi di lavoro autonomo e con i redditi di lavoro dipendente di natura non giornalistica.


7. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali nè danno luogo al diritto alle relative prestazioni.


8. Agli iscritti, che alla data del 31 dicembre 1994 risultano già pensionati, ovvero, hanno maturato il diritto a pensionamento di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le seguenti disposizioni:


·        per i titolari di pensione di vecchiaia, che prestino lavoro subordinato alle dipendenze altrui con una retribuzione non inferiore a un terzo di quella minima di redattore stabilita per l'anno precedente dal contratto di lavoro giornalistico, opera una riduzione del trattamento di pensione pari al 50% dell'importo complessivo, fatto comunque salvo il trattamento minimo;


·        per i titolari di pensione di anzianità il trattamento stesso è totalmente incumulabile con retribuzioni di qualsiasi importo derivanti da rapporti di lavoro a carattere subordinato.


9. Ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dell'art. 37 della legge 416/81 e successive integrazioni e modificazioni, agli effetti del cumulo si applicano le precedenti disposizioni vigenti per le pensioni di anzianità.


ì10. Nei casi di cumulo con redditi di lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a produrre all'Istituto una dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini Irpef. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, i pensionati devono produrre all'Istituto la certificazione del datore di lavoro attestante la retribuzione corrisposta.


11. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta è effettuata dall'Istituto.


12. Ai titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione di cui al comma 10 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n.662.


13. Le disposizioni contenute nei commi 1,2,3,4,5 e 8 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.


 


GIURISPRUDENZA


I ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o  autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437/2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari,  chimici, etc) iscritti nelle altre  Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali .... con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. L’ordinamento in  sostanza non consente la politica dei due pesi e delle due misure. Il principio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza vince. Sempre. Non sono ammessi trattamenti differenziati tra ragionieri  e giornalisti sul piano pensionistico.


La Corte costituzionale, infine, 


a) con la sentenza 248/1997), ha sottolineato che “le casse privatizzate (come l’Inpgi, ndr) mantengono il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza”;


b) con la sentenza 137/2006, ha affermato che ”I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”.


Nella sentenza n. 6680/2002 della sezione lavoro della Cassazione si legge: “L’Inpgi, che esercita una funzione pubblica, deve applicare la legge 388/2000”. Il Tar Lazio (sentenza 5280/2003) ha stabilito che “è necessario il coordinamento tra i regimi previdenziali Inps/Inpgi” e che “l'Inpgi non può derogare alle norme generali”.  Con la sentenza n. 3065/2004, il Consiglio di Stato ha ribadito che “non è consentito  all’Inpgi di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale”.


Il Tribunale civile di  Milano (sentenza n. 9571 decisa il 10 febbraio e depositata il 22 aprile 2005, giudice R. Punzo) ha scritto che “dal gennaio 2003, per i giornalisti Inpgi,  l’articolo  44  della legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha introdotto il regime della totale cumulabilità tra pensioni di anzianità con redditi da lavoro di qualunque natura”. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza 190/2007: “Quanto invece alla applicazione della normativa relativa al cumulo deve osservarsi che appare invece difficile potersi ritenere sussistente una possibilità di discostarsi dalla disciplina generale, in virtù di quell'autonomia gestionale che il legislatore ha inteso concedere per le particolari materie di cui si è prima detto (non a caso anche l'art.44 comma 7 si esprime nel senso del rispetto dei principi di autonomia previsti ..dall'art. 3 comma 12 legge n.335). Ed infatti anche la Cassazione ha osservato nella sentenza n.17783/05, in tema di incompatibilità tra lo svolgimento di attività di impresa e fruizione della pensione di anzianità erogata dalla cassa previdenza dei geometri, che la autonomia degli enti privatizzati nella "determinazione della misura dei trattamenti pensionistici" -  di cui ai sensi dell'art.3 comma 12 legge 335 - non si può estendere anche ai "requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione". Deve del resto rilevarsi che se l'autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economica-finanziaria ha lo scopo di tendere appunto all'equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito che si realizzasse attraverso l'adozione dei provvedimenti nelle materie prima ricordate, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali che, sia pure privatizzati, sono tuttavia soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell'AGO, appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 cost.. Ciò tanto più nel caso dell'Inpgi, a cui debbono iscriversi obbligatoriamente anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato ed al quale il legislatore, sin dal 1951, poi confermandolo dopo la privatizzazione del '94, ha imposto un dovere di coordinamento con le norme generali della previdenza sociale obbligatoria. Ne consegue allora la illegittimità della norma di cui all'art. 15 del regolamento dell’Inpgi perché contraria alle norme di legge che ammettono il cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, secondo la progressiva esclusione dei limiti di cui agli artt. 72 ,2° comma legge n. 388 e poi 44, 2° comma”.


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