A seguito della diffusione di un documentario della BBC sullo scandalo della pedofilia all’interno della chiesa cattolica, un collettivo di programmatori informatici denominato “Molleindustria” realizzava un videogioco denominato “Operazione pretofilia”. Tale videogioco si apriva con una lettera immaginaria (che richiamava l’epistula del 18.05.2001 De delictis gravioribus a firma dell’allora cardinale Ratzinger) e che rappresentava in forma di fumetto alcune figura stilizzate in tonaca nera che mimavano l’atto sessuale su figure stilizzate di bambini. Lo scopo del gioco consisteva nell’evitare che i testimoni denunziassero i fatti e che le forze dell’ordine scoprissero gli abusi.
Accedeva poi che con un’interpellanza parlamentare urgente, un membro del Parlamento italiano chiedesse la rimozione del videogioco dalla rete; da parte sua la stessa Molleindustria ritirava spontaneamente il videogioco da internet (anche se questo continuava a circolare in rete). Tutto ciò determinava una serie di manifestazioni di protesta nel web contro il comportamento censorio del parlamentare.
In questo contesto l’imputato del procedimento penale di cui alla sentenza (18 febbraio 2010, n. 531) del Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, che qui si pubblica, clonava l’home page del sito ufficiale del parlamentare inserendovi il collegamento al videogioco incriminato ed esprimendo la sua solidarietà al collettivo Molleindustria per la censura subita. Peraltro in detta home page appariva anche un fotomontaggio del parlamentare medesimo.
Il Tribunale di Pisa, nell’affrontare il caso ha anzitutto correttamente premesso che i «diritti di critica e di satira discendono direttamente senza bisogno di alcuna mediazione dall’art. 21 Cost. e spettano uti civis a ogni individuo a prescindere dall’attività svolta». Tale principio appare conforme a orientamento consolidato tant’è che la Cassazione ha recentemente riaffermato (proprio in una fattispecie concernente internet), che la «manifestazione del diritto di cronaca e anche di critica che spetta, ex art. 21 cost., ad ogni individuo uti civis e non solo ai giornalisti o a chi svolge professionalmente attività di informazione» (Cass. pen., sez. V, 01.07.2008, in Ced Cass., rv. 24118; conforme anche Cass. pen., sez. V, 09.05.2007). Da quanto sopra discende che tali diritti «possono manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprimano nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate, altrimenti sarebbe compresso il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al cittadino comune» (cfr. anche Cass. pen., sez. V, 04.05.2006, in FI, 2006, II, 593, citata dalla sentenza del Trib. Pisa, che aveva ammesso la configurabilità di un diritto pubblico soggettivo alla libera discussione delle questioni politiche esercitatile anche al di fuori dei più tipici e tradizionali contesti della comunicazione giornalistica).
Ovviamente la manifestazione di commenti ed opinioni critica, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra limiti in altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l’onore e la reputazione, anch’essi costituzionalmente protetti dagli artt. 2 e 3 Cost. Difatti, il diritto di cronaca e di critica, «quale esercizio del democratico principio di libertà e di manifestazione del pensiero, trova un limite invalicabile nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla Costituzione, in quanto attinenti alla pari dignità sociale di tutti i cittadini, quale che possa essere il loro credo religioso, nonché nella salvaguardia dei diritti inviolabili di ogni persona, sia come singolo, sia come membro delle più diverse formazioni sociali nelle quali si forma e si sviluppa la personalità di ognuno, diritti inviolabili tra i quali vanno annoverati, senza alcun dubbio il diritto all'onore, alla reputazione e al decoro» (Cass. pen., sez. V, 07.10.1998, in Dir. famiglia, 1999, 82).
Tanto premesso vediamo che la critica, consiste in una valutazione, in un giudizio o in un’opinione – solitamente poco o nulla benevola - sui fatti accaduti e sulle persone che ne sono state coinvolte. Come ricordato dal Tribunale di Pisa la critica «corrisponde al punto di vista di chi la manifesta e di conseguenza non può che essere fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti». La critica quindi non pone il problema della verità delle proposizioni assertive in quanto i giudizi critici si sottraggono a tale controllo, ed è sottoposta unicamente al limite dell’interesse pubblico e della continenza della forma espositiva.
Il diritto di critica, ovviamente, può esercitarsi anche con le forme le corrosive e impietose della satira, la quale esprime - mediante il paradosso e la metafora surreale - un giudizio ironico su un fatto. Quest’ultima come correttamente ricordato dal tribunale di Pisa, essendo «iperbole, paradosso, ricerca del grottesco e del sensazionale è svincolata da forme convenzionali non può essere ingabbiata in rigidi schemi precostituiti».
In questo contesto per giurisprudenza costante la a satira: a) non costituisce una risposta ad esigenze informative; b) non ha alcun rapporto di necessità e coincidenza con la verità del fatto; c) non può se mira all'efficacia del messaggio, ubbidire a criteri di equilibrata espressione. Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.
Il Tribunale di Pisa ha confermato tale orientamento laddove ha statuito che «non può essere considerato satirico un gratuito insulto sol perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiosa». Così come non può essere considerato esercizio di satira un «banale insulto fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata». In particolare ha poi precisato come non vi sia dubbio alcuno che «la satira possa essere realizzata anche con una rielaborazione della home page di un sito, laddove (…) siano utilizzati toni ironici e sarcastici, che strangolano i contenuti concettuali dell’opera parodiata pur con la realizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e la conservazione della forma esteriore».
Ciò posto, considerato che il tema trattato era di sicuro interesse per il pubblico, considerate le polemiche che erano scoppiare, considerato altresì che in detta home-page non si rinvenivano espressioni volgari o offensive (con la conseguenza che non vi era stata alcuna aggressione gratuita alla persona del querelante); il tribunale di Pisa ha mandato assolto l’imputato, anche alla luce di due ulteriori considerazioni. Anzitutto, considerato che quanto più elevata è la posizione pubblica della persona destinataria della satira, quanto più incisa e penetrante può essere la satira medesima. In secondo luogo considerato che il diritto di satira «opera anche con riferimento al tema religioso (…), sempre che non sfoci nel vilipendio, inteso come ostentazione di disprezzo e disistima generalizzati verso i dogmi di una qualsivoglia confessione religiosa».
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