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Stampa

GIUSTIZIA. Mediazione.
Dal 21 marzo cambia
la procedura per
le cause civili
di risarcimento
da diffamazione
a mezzo stampa

La riforma prevede il preventivo passaggio obbligatorio ad una sorta di arbitrato prima di iniziare una vertenza giudiziaria per ottenere dal tribunale civile un indennizzo come risarcimento per articoli pubblicati su agenzie di stampa, quotidiani e periodici o mandati in onda da radio, tv ed internet e ritenuti diffamatori. Procedimento di conciliazione in materia bancaria e creditizia. IN CODA il dlgs 28/2010.

di Pierluigi Roesler Franz
Consigliere nazione dell'Ordine dei Giornalisti

Roma, 7 marzo 2011. Importante innovazione un tema di risarcimento civile da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Tra 2 settimane sarà operativa la riforma varata un anno fa che prevede il preventivo passaggio obbligatorio ad una sorta di arbitrato prima di iniziare una vertenza giudiziaria per ottenere dal tribunale civile un indennizzo come risarcimento per articoli pubblicati su agenzie di stampa, quotidiani e periodici o mandati in onda da radio, tv ed internet e ritenuti diffamatori.


La nuova normativa, prevista dall’art. 5, primo comma, del decreto legislativo n. 28 del 2010, entrerà in vigore lunedì 21 marzo. E si applicherà anche ai diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari.


Slitta, invece, di un anno l’entrata in vigore del comma 1 dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010 per le sole controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. L'entrata in vigore per queste vertenze civili é stata infatti prorogata dall'art. 2, comma 16-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, meglio noto come "Milleproroghe".


 


ECCO CHE PREVEDE LA LEGGE


Decreto legislativo 4 marzo  2010,  n.  28


Art. 5. Condizione di procedibilità e rapporti con il processo


1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.


2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il


comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere


rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza


non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice


fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non é già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.


3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.


4. I commi 1 e 2 non si applicano:


a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;


b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;


c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;


d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;


e) nei procedimenti in camera di consiglio;


f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.


5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo


statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il


tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima


difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di


mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo


stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di


conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda é presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono


concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un


diverso organismo iscritto.


6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla


prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione


impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale


deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.


 


Art. 6. Durata


1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.


 


Art. 24. Disposizioni transitorie e finali


1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data


di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. 


L’art. 2, comma 16-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzeta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», meglio noto come "Milleproroghe" prevede che “il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2010, n.  28, é prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie  in  materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti”.


 


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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6308 


 


La legge sulla mediazione.


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