Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
  » FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  FNSI-Giornalismo dipendente
Stampa

Inpgi/2 e diritto d’autore
(argomento tornato d’attualità).
Abruzzo: “Il contributo Inpgi, come quello Inps, riguarda le collaborazioni coordinate e continuative. La distinzione tra collaborazione coordinata e continuativa e diritto d’autore nasce da una norma fiscale”. Cescutti: “Non ho mai detto, o scritto, che i giornalisti-autori sarebbero tenuti a versare (sempre comunque) il 12% alla Gestione separata”.


Con una lettera raccomandata 6 luglio 2004, il dirigente della gestione separata dell’Inpgi (o INPGI/2) ha annunciato che l’Istituto riconosce la cessione dei diritti d’autore fino all’anno fiscale 2000, ma non dal 2001 in poi. Bisognerebbe chiedere all’Istituto di rivelare quale legge a partire dal 2001 ha modificato detto regime, assoggettando a contribuzione i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno. In verità quella legge non esiste. La posizione dell’Inpgi è contraddittoria e non rispetta le legislazione dell’Inps alla quale è tenuta ad adeguarsi (art. 76 della legge n. 388/200). Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell’Inps non chiede quattrini a chi realizza proventi collegati alle opere dell’ingegno. Perché l’Inpgi/2 si comporta diversamente? Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata da Gabriele Cescutti la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto nel 2004 ha scritto la dirigente della gestione separata. Riportiamo una parte di quella interessante circolare allineata ai criteri operativi dell’Inps:

“CHI NON È TENUTO ALL'ISCRIZIONEIn base alla legge le esclusioni sono due.1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi.In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L.Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.2) Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute. 

Tre articoli, pubblicati nel 2001 su “Il Sole 24 Ore”, chiariscono le posizioni sostenute da Franco Abruzzo e da Gabriele Cescutti (presidente dell’Inpgi). Posizioni, che lasciavano gli interessati liberi di scegliere se iscriversi o meno alla gestione separata dell'Inpgi.


Il Sole 24 Ore del  6 febbraio 2001 – pagina 23


L’Inpgi-due vuole il diritto d’autore


 


ROMA. L’Istituto di previdenza dei giornalisti sferra l’attacco al diritto d’autore: con una lettera inviata a fine gennaio, l’Inpgi ha infatti segnalato a tutti i giornalisti iscritti all’Ordine di avere ottenuto una serie di indicazioni dal ministero del Lavoro in base alle quali molte prestazioni attualmente rubricate come cessione di diritti d’autore dovrebbero essere considerate invece tra le collaborazioni coordinate e continuative. E, di conseguenza,  di esse dovranno versare un contributo alla cosiddetta gestione separata dell’Istituto, istituita nel ’96 e intitolata ai free lance, anche se di fatto colpisce tutte le collaborazioni rese da giornalisti professionisti e pubblicisti, con un contributo del 12%, suddiviso in un 10% a carico del giornalista e in un 2% a carico dell’azienda committente.


Questa gestione, nota anche come Inpgi-2, richiama la più famosa gestione separata Inps, e in effetti ha preso le mosse dalla stessa legge di riforma delle pensioni, la 335/95. Come la gestione Inps, anche l’Inpgi-2 assicura sia chi non ha versamenti nella gestione dei dipendenti sia chi possiede già una posizione previdenziale propria.


In campo editoriale, però, molte prestazioni fornite da chi collabora a giornali, riviste e mezzi di comunicazione in genere vengono classificate come «opere dell’ingegno» e quindi assoggettate al diritto d’autore. Il contributo Inpgi, come quello Inps, riguarda invece le collaborazioni coordinate e continuative. La distinzione tra i due ambiti viene dalla normativa fiscale (il Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86) che attualmente colloca le collaborazioni all’articolo 47 e il diritto d’autore all’articolo 49.


Temendo manovre elusive, l’Inpgi sottolinea, secondo quanto precisato dal Lavoro, alcuni segnali che dovrebbero "smascherare" un ricorso scorretto alla cessione di diritto d’autore: tra questi, la ripetitività delle prestazioni, il fatto che l’attitudine informativa dell’opera esaurisca le funzioni informative «nell’ambito della prima e tempestiva diffusione», la circostanza che i compensi derivanti da diritto d’autore diventino principale fonte di reddito. In questi casi, avverte l’Istituto, gli uffici inviteranno i colleghi a rettificare le denunce: secondo l’Inpgi, nel recente passato alcuni giornalisti si sono trovati costretti da qualche azienda ad accettare la formula del diritto d’autore, anche se erano consapevoli dell’irregolarità di tale riferimento.


L’attacco al diritto d’autore, tuttavia, presenta più di un punto debole (come spiega, più sotto, il presidente dell’Ordine della Lombardia): la distinzione tra collaborazione coordinata e continuativa e diritto d’autore, in primo luogo, nasce da una norma fiscale, sulla quale il ministero del Lavoro ha capacità interpretative tutte da verificare (titolare dell’interpretazione fiscale è il ministero delle Finanze); in secondo luogo, il riutilizzo (anche solo potenziale) del prodotto fornito all’editore giustificherebbe comunque una cessione di diritti d’autore; infine, lo stesso Istituto fa sapere di non avere facoltà ispettive o sanzionatorie riguardo alla mancata corresponsione del 2% da parte delle aziende committenti.


N.T.


………………………………………………….


IL SOLE 24 ORE  del 6 febbraio 2001


INTERVENTO


Una pretesa senza alcun fondamento


 


di Franco Abruzzo *


Chi cede i propri diritti sulle opere dell'ingegno (articoli, servizi giornalistici o fotografici, progetti grafici) non paga il 12% all'Inpgi-2 e subisce (da parte dell'editore) una trattenuta del 20% sul 75% del compenso. É un principio vecchio e consolidato. L'Inpgi-2, però, prende di mira i giornalisti-autori, sostenendo che tali prestazioni professionali non possono essere inquadrate come in base alla legge 633/41; pertanto i giornalisti-autori sarebbero tenuti a versare (sempre e comunque) il 12% alla gestione separata, perché, in sostanza, il ricorso alla sarebbe un'elusione previdenziale e una attività professionale . Va detto che l'Istituto ha il sostegno esplicito e scritto del ministro del Lavoro Cesare Salvi. Ma non quello del ministro delle Finanze Ottaviano Del Turco e del Consiglio nazionale dell'Ordine; ne consegue che la richiesta dell'Istituto può essere tranquillamente respinta e può essere cestinata anche la lettera-ultimatum datata 26 gennaio 2001, firmata da Gabriele Cescutti (presidente dell'ente) e trasmessa ai giornalisti liberi professionisti.


Un'arma legittima. Il ricorso alla cessione di diritti d'autore (redditi dichiarati nel modello unico, quadro E, sezione II) è, invece, legittimo, quando i giornalisti siano autori di articoli o servizi secondo le definizioni che ne dà l'Ordine nazionale dei giornalisti nel Tariffario. L'articolo <è un testo in chiave di resoconto o di analisi su fatti o temi diversi, fino a due cartelle da 25 righe di 60 battute l'una (esempio: fatti o temi politici, economici, sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, eccetera)>. Il servizio <è un elaborato oltre le due cartelle più complesso e articolato che presuppone un approfondito lavoro di indagine o di ricerca>. Appare evidente che articoli e servizi giornalistici vadano rapportati al medium (giornale, periodico, radio, tv, testata online) secondo le specificità del medium stesso. Si può, pertanto, ritenere che si possa configurare la cessione dei diritti d'autore tutte le volte in cui oggetto della cessione sia un'opera originale e creativa (articoli, servizi giornalistici, progetti grafici, servizi fotografici). I giornalisti liberi professionisti devono trovare il coraggio civile di dire ai diktat di Salvi e di Cescutti. Il servizio legale e fiscale dell'Ordine della Lombardia farà la sua parte per far rispettare il Testo unico delle imposte sui redditi e la legge 335/95.


I problemi odierni discendono dall'articolo 2 (comma 25) della legge 335/95 che intendeva assicurare la . Quella legge istituiva una gestione separata presso l'Inps e disponeva un contributo previdenziale del 10 per cento. Con il successivo Dlgs 103/96 - in attuazione dei commi 25 e 26 dell'articolo 2 della legge 335/95 - è stato attribuito alle Casse professionali che erogano pensioni obbligatorie (come l'Inpgi) il potere di istituire gestioni separate per provvedere alle necessità previdenziali dei propri iscritti negli albi professionali.


Una forzatura contro la delega ai danni dei . Il Dlgs 103/96 compie, però, una forzatura, quando stabilisce l'obbligo di iscrizione per i soggetti . Il Dlgs, quindi, va al di là della originaria finalità della legge 335/95. Il Governo può essere accusato di avere violato la delega. Questa estensione è sicuramente illegittima. La ratio del legislatore era totalmente condivisibile: l'obiettivo era quello di assicurare, con la legge 335/95, una tutela previdenziale solo ai lavoratori autonomi privi di copertura previdenziale. Bisogna provocare a questo punto un giudizio della Corte costituzionale.


Una circolare sbagliata contro gli "occasionali". Tutte le collaborazioni giornalistiche, anche se "sporadiche e produttive di modesto reddito", comportano, dice erroneamente una circolare del ministro del Lavoro, l'obbligo di iscrizione (dell'articolista-autore) alla gestione separata dell'Inpgi e al pagamento dei relativi contributi previdenziali. L'assunto del ministro, illegittimo, va disatteso con determinazione, perché contrasta con l'articolo 2 (comma 26) della legge 335/95. Quella norma prevede che a decorrere dal 1^ gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata di cui al comma 1 dell'articolo 49 del Tuir (Dpr 917/1986), nonché , di cui al comma 2 (lettera a) dell'articolo 49 del Tuir (Testo unico imposte sui redditi). É quindi escluso che debbano iscriversi all'Inpgi-2 coloro che svolgono attività giornalistica occasionale, saltuaria e sporadica (redditi dichiarati nel modello Unico, quadro L). Salvi e Cescutti devono ricredersi. In sostanza chi produce occasionalmente degli articoli non è tenuto parimenti a iscriversi all'Inpgi-2, perché non ha il requisito della .


La Direzione delle entrate per la Lombardia. Su questi problemi la Direzione delle entrate per la Lombardia, nel febbraio 1996, ha ribadito che .


* Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia


…………..


 


IL SOLE 24 ORE dell’8 febbraio 2001


Lettera


Inpgi: l'iscrizione al 10% è antielusiva


 


di Gabriele Cescutti*


Sul Sole-24 Ore di martedì 6 febbraio, il collega Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Lombardia, mi colloca in ottima compagnia con il senatore Cesare Salvi, indicando il ministro del Lavoro e il sottoscritto come i riprovevoli autori di un "diktat", indirizzato ai giornalisti liberi professionisti di questo Paese.


Sotto accusa, a parere del collega Abruzzo, è una circolare che il sottoscritto, nella qualità di presidente dell'Inpgi, ha inviato lo scorso 26 gennaio agli iscritti alla Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo. Nella quale lettera - dice Abruzzo - io avrei affermato che il ricorso alla formula della cessione del diritto d'autore .


Non ho mai detto, né scritto, quanto Abruzzo mi attribuisce. Né ho mai detto, o scritto, che . Riporto sinteticamente qui di seguito quel che, invece, ho sicuramente affermato.


1) Come è noto, la legge prevede che la cessione del diritto d'autore non comporti l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata. Il problema tuttavia è posto dal frequente ricorso a tale formula, anche allorché si sia in presenza di normalissime collaborazioni giornalistiche autonome.


2) Nei mesi scorsi quindi l'Inpgi indirizzò al ministero del Lavoro una richiesta tendente a poter disporre di regole le quali consentano di distinguere, senza equivoci, quando ci si trovi in presenza di autentica cessione di diritto d'autore, e quando invece tale formula sia illegittima e non possa, quindi, costituire elemento per evitare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.


3) Il ministero ci ha risposto condividendo le nostre osservazioni e ci ha invitati a individuare parametri oggettivi attraverso i quali sia possibile determinare se la cessione del diritto d'autore sia corrispondente alla norma, o mascheri invece una sia pur inconsapevole elusione contributiva.


4) Questi parametri sono stati da noi individuati, e sottoposti al vaglio del ministero del Lavoro, che ha concordato sulla validità degli stessi. Ne ho quindi dato doverosa e dettagliata descrizione agli iscritti.


La circolare "incriminata", oggetto di critica da parte del collega Abruzzo, è dunque servita non tanto a notificare un diktat, né ad annunciare ultimatum, quanto a far conoscere i criteri ratificati dal ministero vigilante, e ai quali da oggi in avanti ci atterremo in tutti i casi in cui i nostri uffici possano avere dubbi sulla deroga all'obbligo di contribuzione, motivata dal ricorso alla cessione al diritto d'autore.


Aggiungo che la lettera del 26 gennaio è anche servita a far sì che alcuni iscritti non debbano subire nell'anno in corso un danno economico.


La contribuzione dovuta all'Inpgi 2 è infatti composta da:


a) un contributo soggettivo pari al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini fiscali;


b) un contributo integrativo pari al 2% del reddito imponibile lordo, che deve essere corrisposto al giornalista dal l'azienda committente.


Era quindi indispensabile sottolineare che nel 2001 tutti i colleghi la cui attività - in relazione ai parametri indicati - non dovesse rientrare nella cessione del diritto di autore, dovranno sollecitare all'editore il pagamento di quanto di sua competenza (il 2% del reddito lordo).


Credo di aver dimostrato che l'istituto della cessione del diritto di autore non è stato mai disconosciuto dall'Inpgi, né dal suo presidente. Il nostro è stato, al contrario, un intervento di chiarezza, anche a tutela delle migliaia di colleghi che riconoscono nella Gestione separata un'occasione di garanzia previdenziale per il loro futuro. E sono grato al ministero del Lavoro, che ci ha aiutati in questo non facile compito. Quanto agli annunci di azioni giudiziarie nei confronti del l'Inpgi, confermo la mia totale fiducia nella Giustizia.


*Presidente Inpgi


 


 





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
Già editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)