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CRONACA DI CREMONA:
i 14 redattori guadagnano
la conservazione del posto
fino al 2014, ma si impegnano
a non far causa. Si va verso
lo stato di crisi
e i contratti di solidarietà.
L’articolo 2113 del Cc consente
questo compromesso.
Pubblichiamo i verbali di accordo
e l’ordinanza del Gip Salvini
sui contributi farlocchi versati
dallo Stato alla cooperativa.

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1. VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 7 gennaio 2011 a Milano nella sede della ALG si sono incontrati il legale rappresentante della Cooperativa Nuova Informazione, Alberto Federici, assistito da Claudio Casali, e il fiduciario de la Cronaca di Cremona, Paolo Loda, assistito dalla FNSI e dall’ALG.


Premesso che nel corso del 2010 è sorto un contenzioso tra la Società e le Organizzazioni sindacali in merito all’inquadramento contrattuale di due giornalisti, le parti convengono quanto segue:


1.         a far data dal 10 gennaio 2011 l’Azienda trasformerà i rapporti di lavoro dei due giornalisti (Eleonora Olivi e Stefania Panizzi), attualmente inquadrati come radiogiornalisti ai sensi del CCNLG FNSI-Aeranti-Corallo, in contratti di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 del CNLG FNSI-FIEG, e ai medesimi giornalisti verrà riconosciuta una retribuzione pari a quella attuale aumentata di euro 4.000 lordi annui.


2.         a far data dal 1-1-2012 agli stessi giornalisti verrà riconosciuto un aumento retributivo pari a euro 5.000 lordi annui.


3.         a far data dal 1-1-2013 l’Azienda trasformerà il rapporto di lavoro degli stessi giornalisti da articolo 2 a articolo 1 del CNLG FNSI-FIEG.


4.         i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attualmente in essere con tre giornalisti (Viviana Bianchessi, Maria Silvia Tozzi, Serena Ferpozzi) verranno trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 del CNLG FNSI-FIEG nel corso del 2011, il primo al momento dell’inizio dell’astensione dal lavoro per maternità della giornalista Eleonora Olivi, e comunque non oltre il 1-4-2011, il secondo dal 1-9-2011, il terzo dal 1-1-2012.


5.         l’Azienda si impegna a non procedere a risoluzione dei rapporti di lavoro con i giornalisti dipendenti sino a tutto il 2014 e ad applicare le previsioni di ricollocazione di cui all’articolo 4 CNLG in caso di cessazione dell’attività di società collegate. Per il periodo di validità dello stato di solidarietà, i giornalisti si impegnano a non avanzare rivendicazioni economiche sul periodo pregresso.


Letto, firmato e sottoscritto


Cooperativa Nuova Informazione                                            Il Fiduciario


                                                                                                            FNSI


                                                                                                            ALG


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2. VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 7 gennaio 2011 a Milano nella sede della ALG si sono incontrati il legale rappresentante della Cooperativa Nuova Informazione, Alberto Federici, assistito da Claudio Casali, e il fiduciario de la Cronaca di Cremona, Paolo Loda, assistito dalla FNSI e dall’ALG.


Considerata la situazione venutasi a creare alla luce dei recenti provvedimenti giudiziari che non rendono possibile la presenza dell’amministratore unico di Info Media per la firma del verbale di accordo relativo all’inquadramento contrattuale della giornalista Bibiana Sudati, dipendente della Info Media stessa, il legale rappresentante della Cooperativa Nuova Informazione si impegna a far sì che si realizzino le condizioni affinchè, nel giro di alcuni giorni, o la società Info Media sia nelle condizioni di poter apporre la propria firma al presente verbale di accordo oppure si proceda a porre in essere gli adempimenti formali che rendano possibile la cessione del contratto di lavoro della giornalista Bibiana Sudati dalla Info Media alla Nuova Informazione.


Nel frattempo la Cooperativa Nuova Informazione si impegna affinchè:


1          a far data dal 10 gennaio 2011 l’Azienda trasformierà il rapporto di lavoro della giornalista Bibiana Sudati,  attualmente inquadrata come radiogiornalista ai sensi del CCNLG FNSI-Aeranti-Corallo, in contratto di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 del CNLG FNSI-FIEG, e verrà riconosciuta alla medesima giornalista una retribuzione pari a quella attuale aumentata di euro …. 4.000 lordi annui.


2          a far data dal 1-1-2012 alla stessa giornalista verrà riconosciuto un aumento retributivo pari a euro … 5.000 lordi annui.


3          a far data dal 1-1-2013 l’Azienda trasformerà il rapporto di lavoro della stessa giornalista da articolo 2 a articolo 1 del CNLG FNSI-FIEG.


4          l’Azienda si impegna a non procedere a risoluzione dei rapporti di lavoro con lai giornalistai dipendentei sino a tutto il 2014.


Letto, firmato e sottoscritto


Nuova Informazione                                                                         FNSI


                                                                                                           ALG


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3. VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 7 gennaio 2011 a Milano nella sede della ALG si sono incontrati il legale rappresentante della Cooperativa Nuova Informazione, editrice del quotidiano la Cronaca di Cremona Alberto Federici,  assistito da Claudio Casali     , e il fiduciario de la Cronaca di Cremona, Paolo Loda, assistito dalla FNSI e dall’ALG. .


Premesso che:


1          nel corso del 2010 la Società ha chiesto l’apertura di un confronto sindacale ai sensi dell’allegato D al CNLG per esaminare un piano di interventi finalizzato a superare uno stato di crisi, determinato dalla contrazione delle vendite e dal calo del mercato pubblicitario.


2          tale confronto si è articolato in più riunioni in sede sindacale nel corso delle quali è stato analizzato l’andamento dei bilanci e la possibile riorganizzazione del giornale.


3          L’Azienda ha rappresentato la necessità di operare una riduzione del costo del lavoro giornalistico che comporterebbe tre esuberi su un organico di otto giornalisti inquadrati ai sensi dell’articolo 1 CNLG


Tutto ciò premesso le parti, dopo lunga e approfondita analisi della situazione e delle possibili modalità di gestione degli esuberi hanno convenuto quanto segue:


1          Al fine di evitare soluzioni traumatiche dei rapporti di lavoro si farà ricorso ad un Contratto di solidarietà difensivo, ai sensi della legge 863 del 1964, a partire dal 10 gennaio 2011 e per la durata di due anni.


2          Il contratto di solidarietà riguarderà tutti i giornalisti assunti ai sensi dell’articolo 1 del CNLG.


3          La riduzione dell’orario di lavoro sarà attuata in modalità verticale in misura pari al 40%.


4          L’organizzazione del lavoro viene determinata sulla base di specifico accordo stipulato in sede aziendale tra la Direzione e il Fiduciario.


5          Nell’eventualità di risoluzioni, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro si procederà alla proporzionale rideterminazione della percentuale di solidarietà.


6          L’Azienda provvederà all’anticipazione del trattamento di solidarietà, comprensivo dell’integrazione di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 220 del 13 Dicembre 2010.


7          Nel periodo di vigenza del contratto di solidarietà i giornalisti verranno sollevati dall’obbligo di esclusiva su espressa autorizzazione del Direttore nel rispetto delle previsioni dell’articolo 8 CNLG


Letto, firmato e sottoscritto


Cooperativa Nuova Informazione                                       Il Fiduciario


                                                                                                FNSI


                                                                                                ALG


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Leggi tutto in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5964


DA GDF di CREMONA


MAXI OPERAZIONE


contro gruppi editoriali


(di Emilia e Lombardia)


sovvenzionati dallo Stato.


Tre arresti a Cremona.


Il Pm procede per truffa.


Dalle intercettazioni affiora


che 5 redattori della Cronaca


dovevano essere licenziati.


Secondo l'accusa, gli arrestati, attraverso un gioco di fatturazione, avrebbero percepito più contributi del dovuto dall'erario pubblico e poi li avrebbero utilizzati non per il mantenimento e lo sviluppo delle loro testate giornalistiche, ma nel campo immobiliare e del fotovoltaico. IN ALLEGATO l'ordinanza del Gip Guido Salvini.


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Codice Civile. Articolo 2113. Rinunzie e transazioni (1) 


Le rinunzie [c.c. 1236] e le transazioni [c.c. 1965, 1966], che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide [c.c. 2934] (2).


L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [c.c. 2964], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima (3) (4).


Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà (5).


Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (6) (7).


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(1) Vedi il D.M. 19 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1974, n. 25), recante disposizioni per i canoni di affitto di fondi rustici; gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, per i canoni agrari.


(2) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.


(3) La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 marzo 1974, n. 77 (Gazz. Uff. 27 marzo 1974, n. 82), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del secondo comma del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.


(4) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.


(5) Vedi, anche, gli artt. 11 e 12, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.


(6) Comma così modificato dall’art. 31, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183.


Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.».


(7) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533, che disciplina le controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 marzo 1977, n. 51 (Gazz. Uff. 6 aprile 1977, n. 94), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 24 Cost., all'art. 35, comma primo, Cost., all'art. 36, comma primo, Cost., e all'art. 38, comma secondo, Cost.


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