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Stampa

Cassazione: soltanto i giornalisti possono
dirigere riviste pornografiche


 Roma, 5 luglio 2007. La Cassazione ha ribaltato la valutazione degli Ordini e del Consiglio nazionale affermando che le riviste porno possono essere dirette solo da un iscritto all’Albo. In altre parole la Cassazione ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma del gennaio 2006 che aveva confermato l’annullamento da parte del Tribunale di Roma delle decisioni del Consiglio regionale del Lazio e del Consiglio nazionale con le quali Fabre Florence Odette era stata radiata dall’Albo per aver diretto riviste pornografiche.


La Cassazione afferma che le riviste pornografiche possono essere dirette solo da un giornalista iscritto all’Albo ed esclude che le stesse pubblicazioni possano essere classificate fra quelle tecniche, scientifiche e professionali (quindi da Elenco speciale).


La Cassazione si richiama all’articolo 21 della Costituzione (la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure) e sostiene che l’Ordine dei giornalisti non può discriminare le pubblicazioni periodiche degne di essere edite.


La responsabilità disciplinare di un iscritto – dice la Cassazione – deve affermarsi alla luce della disciplina positiva prevista dagli articoli 48 e 55 della legge e non sulla base del contenuto della pubblicazione di cui il giornalista è direttore.


La Cassazione ha anche respinto le censure del Consiglio nazionale volte a escludere la natura giornalistica dell’attività svolta dal direttore, dal momento che è preclusa all’Ordine – dice la Cassazione – “la valutazione del contenuto dei periodici stessi, registrati nel Tribunale competente”.


Contro la sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine del Lazio e confermata dal Consiglio nazionale, Fabre Florence Odette aveva fatto ricorso alla magistratura ordinaria che le aveva dato ragione con sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 10 novembre 2004, confermata successivamente anche dalla Corte di Appello (31 gennaio 2006).


Contro l’annullamento della radiazione il Consiglio nazionale ha presentato appello davanti alla Suprema Corte, ma i giudici hanno sottolineato che “si deve escludere allo stato del vigente assetto costituzionale, la legittimità di un potere di censura rivendicato dall’Ordine”, respingendo così il ricorso. Il Consiglio nazionale aveva motivato la sua decisione di radiazione affermando che “l’attività svolta da Florence Odette non può essere configurata in produzione giornalistica”; allo stesso modo “la direzione di riviste pornografiche non può essere considerata attività giornalistica”. Inoltre foto e scritti che vi compaiono ledono il decoro e la dignità della professione. Nella sentenza la Corte ha replicato che “la pretesa dell’Ordine di esprimere un giudizio in ordine alla qualità della stampa periodica e di sanzionare i giornalisti iscritti che prestano la loro attività di periodici aventi, a suo insindacabile giudizio, un contenuto non degno, si risolve chiaramente nella pretesa di esercitare, mediante l’apparente controllo sul comportamento dei propri iscritti, una censura preventiva sul contenuto della stampa periodica”.


 


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Il Consiglio dell’Ordine non può radiare il direttore di una rivista pornografica perché l’incarico  “non è conforme alla dignità professionale”.


In considerazione della testuale previsione contenuta nell'art. 21 comma secondo, Cost., in base alla quale "la stampa non può essere soggetta a autorizzazione o censure", deve escludersi, perché non costituzionalmente orientate, il ricorso a tutte quelle interpretazioni della normativa sulla professione dei giornalisti volte ad attribuire, in sede disciplinare, al Consiglio dell'Ordine del giornalisti il potere di discriminare le pubblicazioni periodiche degne di essere edite, e per le quali è conforme alla dignità professionale del giornalista assumerne la direzione, dalle altre che siano, dai detti Consigli, ritenute prive di creatività sul piano dell'informazione e della critica e che possano, perciò, configurarsi in produzione giornalistica. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rilevato la correttezza della sentenza impugnata, a sua volta confermativa di quella di primo grado, con la quale era stata accolta l'impugnativa avverso la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo dei giornalisti irrogata dal competente Consiglio dell'Ordine, perciò annullata, a carico del direttore responsabile di riviste pornografiche, sul presupposto che era precluso a detto Consiglio, in sede disciplinare, ogni giudizio etico sul contenuto della stampa periodica dovendo i relativi profili eventualmente rilevanti in tale sede essere valutati alla sola stregua della disciplina positiva di cui agli artt. 48 e 55 della legge professionale, risultando, altresì, ininfluente che le suddette riviste fossero prive di alcuna struttura redazionale e non utilizzassero altri giornalisti, al di fuori del direttore). (Rigetta, App. Roma, 31 Gennaio 2006)  (Cass. civ. Sez. III Sent., 05-06-2007, n. 13067; Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti c. F.F.O.; FONTI Mass. Giur. It., 2007; CED Cassazione, 2007; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  Conformi Cass. civ. Sez. III, 23-02-2006, n. 4009).


 


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Cassazione penale: legittimo il sequestro di riviste e siti internet con annunci di contenuto pornografico. “Non rientrando nella tutela accordata dall'art. 21, comma 2, Cost., è legittimo il sequestro preventivo di riviste e dei collegati siti internet, su cui siano pubblicati annunci di prestazioni sessuali” (Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 24/10/2007, n. 39354).


 


 


 


 





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