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Il nuovo “Ordine” di Milano
unilaterale e diffamatorio.
Nascoste le posizioni di Abruzzo
sull’obbligo di trasferire
d’ufficio Molinari e Urbano
all’Ordine della Liguria.
Bollata come “vergognosa”
l’attività di indagine
prevista dalla legge 241/1990.

Non rispettata dalla signora Gonzales
la “diffida” dell’avv. Raffaella Parisi.

In coda la “Circolare della Giustizia
su residenza e domicilio professionale”


Milano, 27 giugno 2007. Il “nuovo” Ordine dei giornalisti della Lombardia ha diffuso oggi, nella home page del portale, un comunicato unilaterale sulla seduta n. 2 (21 giugno 2007)  del Consiglio. Ovviamente, come nelle migliori tradizioni dei regimi dittatoriali, sono riportate soltanto le versioni della maggioranza. In sostanza è  “vergognosa” (secondo la “dottoressa” Letizia Gonzales) il metodo, che Franco Abruzzo ha usato nel lavoro di verifica della legittimità della elezione dei due consiglieri, Mario Molinari (regionale) e Michele Urbano (nazionale). Usare l’aggettivo “vergognoso” significa qualificare  l’attività doverosa e obbligatoria di Abruzzo – unico consigliere d’opposizione – come fortemente negativa con valenza  altamente diffamatoria. Può essere definita come “vergognosa” un’attività prevista dalla legge?


Riassumiamo la storia, che dà tanto fastidio, con le parole dell’avv. Raffaella Parisi nella lettera 14 giugno 2007 di diffida al presidente Letizia Gonzales: “Gentile Presidente,    scrivo in nome per e per conto del consigliere dell’OgL, prof. Francesco Abruzzo. Con la presente, chiedo, che alla prossima seduta del 21 giugno 2007 del Consiglio venga messa all’odg la posizione “anagrafica” dei consiglieri Michele Urbano e Mario Molinari con il conseguente trasferimento d’ufficio  dei due giornalisti all’Ordine di Genova. Tale richiesta si intende come diffida.


Dai certificati anagrafici, già in Suo possesso, si evince che Michele Urbano sia emigrato il 04/07/2005 a Genova, mentre Mario Molinari (oggi abitante a Savona in via Paolo Cappa 4) sia stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Milano dal 20/03/2003.


In merito è chiaro l'articolo 37- capo II della Legge 69/1963 che recita: "Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo".


Alla luce di quanto sopra esposto, sarà Sua cura far deliberare la cancellazione dei consiglieri Michele Urbano e Mario Molinari dall'Albo dei giornalisti della Lombardia, trasferendo i relativi fascicoli all'Ordine di Genova, che provvederà a iscrivere i sopra citati giornalisti nell'Albo ligure.


Si precisa, in merito, che il consigliere Urbano non potrà addurre la sua iscrizione all’albo lombardo nemmeno tramite un presunto domicilio professionale a Milano poiché lo stesso percepisce la pensione di anzianità dal gennaio 2006; ha dichiarato all'Inpgi di risiedere in Genova (piazzale Ferretto n.  1/10) e di prestare una sola collaborazione per di più gratuita (si presume quella relativa a "Giornalisti", periodico organo di Odg, Fnsi, Inpgi, Casagit e Fondo complementare).


La delibera del Consiglio nazionale (5 luglio 2002) “dà la facoltà”,  - in applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale (l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526) ai fini dell’iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionale -, “di opzione agli iscritti nell’Albo dei giornalisti circa l’utilizzo dell’uno o l’altro requisito ai fini dell’iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso l’osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi derivanti dall’art. 3, primo comma, del Dpr n. 223/1989, che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove si ha la dimora abituale”. E’ evidente che per “attività professionale”, si intende una attività già in essere e non una potenziale attività da esercitarsi in futuro in una determinata località. In attesa di un Suo riscontro in merito porgo distinti saluti”.


CONCLUSIONI. In sostanza la maggioranza pretende che Franco Abruzzo faccia  una opposizione virtuale e che non disturbi il manovratore (la Gonzales?).  Il presidente ha messo all’odg i casi Molinari/Urbano senza la parola “delibera” o l’espressione “conseguenti provvedimenti”. Da ciò affiora netto l’intento di non decidere (né oggi né domani?). Le leggi si interpretano  a favore degli amici?


Il comunicato dà una…..sconvolgente notizia: “Risultano iscritti in Lombardia ben 1037 colleghi che esercitano la professione nella regione, ma hanno la residenza su tutto il territorio nazionale”. Questi  colleghi  – il più illustre è Enzo Biagi -  sono  evidentemente in regola “se esercitano la professione” (dovrebbero essere professionisti e  pubblicisti contrattualizzati). Costoro hanno scelto legittimamente l’Albo di Milano sulla base del domicilio professionale (art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526). Molinari e Urbano, com’è noto, non sono in questa situazione e, quindi, devono essere trasferiti d’ufficio all’Albo di Genova. Il Consiglio ha in mano i certificati anagrafici dei due  e, quindi, non può perder tempo con la scusa di dover svolgere una “istruttoria” (quale e a quali fini?). L’impressione è che il presidente Gonzales  stia  sottovalutando il problema e le conseguenze della sua inerzia.


……………………………………..


Circolare della Giustizia su residenza e domicilio professionale


 


Ministero della Giustizia -Circolare della Direzione generale degli Affari civili e delle libere professioni – Ufficio VII - 14 marzo 2000


 


Prot. n. 708003002F56/995U  - 14 marzo 2000


 


A tutti i Consigli Nazionali


sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia


LORO SEDI


 


Oggetto: interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - requisiti per l'iscrizione negli albi professionali - residenza - domicilio professionale.


 


Poiché sono giunti a questo Ufficio richieste in merito all'interpretazione da dare all'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 - ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell'interpretazione delle norme di legge -, si ritiene opportuno osservare quanto segue.


Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della L. n. 526/99, pur facendo parte della 'legge comunitaria' - che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi - non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.


L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea.


A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.


Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea. Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'Ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha la sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma che non costituisce la sede


principale dei suoi affari. E' nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.


Peraltro, escludendo che l'art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto allo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.


Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della l. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.


Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.


Il Direttore dell'Ufficio Cons. Stefano Racheli


 


 


 


 


 


 


 





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