ORDINE DEI GIORNALISTI - CONSIGLIO NAZIONALE
NORME PER LE ELEZIONI
PREMESSA
1) Composizione dei Consigli regionali e del Consiglio Nazionale
2) Chi elegge e chi viene eletto
3) Convocazione dell’assemblea
3.1 - Termini
3.2 - Avviso di convocazione: modalità e oggetto
4) Costituzione dei seggi elettorali
5) Assemblea elettorale (adunanza)
6) Elenchi degli aventi diritto al voto
7) Schede di votazione
8) Votazioni
9) Operazioni di verifica della validità dell’assemblea
10) Scrutinio
11) Ballottaggio
12) Proclamazione degli eletti
13) Comunicazioni
14) Reclamo contro le operazioni elettorali
15) Elezione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti
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1.. Composizione dei Consigli regionali e del Consiglio Nazionale
I Consigli Regionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti
Il Consiglio Nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere
nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà (Tabella a pagina 22).
2.. CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO
1) Elettorato passivo
Possono essere eletti come Consiglieri regionali coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali dell’Ordine dei giornalisti e che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione
(art. 3 legge 69/1963)1.
Per calcolare l’anzianità di iscrizione, richiesta per la elezione dei componenti dei Consigli regionali, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale.
Pertanto, il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data della convocazione dell’assemblea elettorale, 5 anni di anzianità di iscrizione in uno degli elenchi dell’Albo (art. 7 DPR 115/1965)2.
Possono essere eletti come componenti del Collegio dei revisori dei conti gli iscritti che non ricoprano o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere (art.12 legge 69/1963).
2) Elettorato attivo
Eleggono i Consiglieri regionali i professionisti e i pubblicisti iscritti nell’Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti (art. 3 legge 69/1963)
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1 - In merito all’anzianità necessaria per essere eletti, il Consiglio nazionale ha indicato che non vi è dubbio che il quinquennio di anzianità debba essere integralmente posseduto dal soggetto interessato; cioè, per così dire, “consumato” in tutta la sua ampiezza (...) se questa condizione non si verifica e la convocazione elettorale risulta fissata in un giorno compreso nel quinquennio, allora la legittimazione elettorale non scatta (dec. C.N. 4.11.1992).
2 - Parere del Ministero di Grazia e Giustizia in data 25.5.1998: “(...) l’anzianità va computata a decorrere dal momento iniziale di iscrizione all’albo, a prescindere dal fatto che l’interessato, nel corso della sua vita professionale, sia stato iscritto in diversi elenchi”.
3.. CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
3.1. TERMINI
1) Termine di convocazione rispetto alla scadenza del Consiglio in carica
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica (art. 4 legge 69/1963).
2) Termine di convocazione rispetto al giorno dell’adunanza
L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione (art. 4 legge 69/1963).
3.2. AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ E OGGETTO
La convocazione si effettua mediante avviso spedito dal presidente del Consiglio regionale per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione
deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell’Ordine nazionale.
È posto a carico dell’Ordine l’onere di dare prova solo dell’effettivo invio delle comunicazioni (art. 4 legge 69/1963, come modificato dal d.l. 35/2005, e art. 5 DPR 115/1965).
L’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio regionale dell’Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti, inviato dal presidente del Consiglio regionale,
deve contenere:
• l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza;
• il luogo, i giorni e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La
seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima;
• l’indicazione del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il
proprio diritto di voto;
• l’eventuale votazione di ballottaggio in un giorno compreso entro gli otto successivi alla
prima votazione e, nell’ipotesi che questa non risulti valida, un’altra data in un giorno
compreso negli otto successivi alla seconda votazione3;
• per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi, l’avviso deve contenere
l’invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni
caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla
eventuale seconda convocazione4.
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3 - Il Consiglio nazionale più volte ha ribadito che il termine di “seconda convocazione”
non va confuso con quello di “ballottaggio”. Trattasi di due cose ben distinte. La “seconda convocazione”, infatti, come si deduce dal combinato disposto degli artt.3, 4 e 6 e 16 della legge 69/1963 e degli artt. 5, 12, 13 e 16 del dpr 115/65, si riferisce al giorno in cui sono rinviate le operazioni elettorali a causa della non validità della prima assemblea per mancanza del raggiungimento del numero minimo dei votanti (metà degli elettori aventi diritto al voto) previsto dalla legge professionale. Il “ballottaggio”, invece, si riferisce all’eventuale giorno in cui sono svolte le operazioni elettorali a causa del mancato raggiungimento, da parte di alcuni o di tutti i candidati, del numero minimo dei voti (maggioranza assoluta) richiesto dalla legge professionale
per poter essere proclamati eletti, risultando pienamente valide (al contrario della seconda convocazione) le precedenti assemblee (dec. C.N. 28.9.1999).
4 - La legge ordinistica e il regolamento di esecuzione non fanno distinzione tra il momento assembleare in cui si procede alla costituzione del seggio e le operazioni di voto vere e proprie e se ne deduce che sono indicati come fasi diverse della stessa assemblea (dec. C.N.9.2.2005).
4.. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
1) Costituzione dei seggi
Per l’elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni (art. 6 DPR 115/1965)5.
2) Numeri di seggi
Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono,
altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni (art. 6 DPR 115/1965)6.
3) Presidente e Segretario
Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, le funzioni esercitate dal presidente e dal segretario dell’Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato7.
4) Locale del seggio
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali.
L’elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto (artt. 9 e 11 DPR 115/1965)8.
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5 - Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del seggio elettorale per l’assenza di elettori (minimo cinque) cui affidare l’incarico di scrutatori, l’assemblea va dichiarata “deserta” e riconvocata. Della mancata costituzione del seggio deve essere redatto apposito verbale.
6 - Un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l’Ordine non può essere considerato sezione, ma seggio a tutti gli effetti (dec. C.N. 9.2.2005).
7 - Se non si è consiglieri uscenti non si può essere né presidente delegato di assemblea né segretario delegato di seggio (dec. C.N. 16.12.2004).
8 - Dal disposto normativo si ricava, senza ombra di dubbio, che l’elettore deve esprimere il proprio voto non soltanto in tutta segretezza, ma immediatamente e, addirittura, in una parte della sala adibita a seggio elettorale.
Pertanto, non è ammesso che si possa esercitare il proprio voto in un locale diverso da quello adibito a seggio elettorale (dec. C.N. 9.2.2005).
5.. ASSEMBLEA ELETTORALE (ADUNANZA)
1) Validità dell’assemblea in prima e in seconda convocazione (art. 4 legge 69/1963)
L’assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2) Scrutatori
Prima dell’inizio delle operazioni di votazione, il Presidente dell’Ordine sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti (art. 5 legge 69/1963 e art. 9 DPR 115/1965)9.
I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.
3) Presidente del seggio
Il più anziano per iscrizione tra i cinque scrutatori scelti dal Presidente dell’Ordine esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita (art. 5 legge 69/1963).
4) Segretario del seggio
Il segretario dell’Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio(art. 5 legge 69/1963)10.
5) Sostituzioni
In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale (art. 9 DPR 115/1965)11 .
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9 - Il Consiglio nazionale ha precisato che, nel caso in cui vengano istituiti seggi decentrati, il Presidente dell’Ordine uscente, deputato per legge a svolgere le funzioni di Presidente dell’Assemblea, non può essere uno e trino e pertanto si impone che suoi rappresentanti, precedentemente da lui (e non dal Consiglio) individuati e designati, svolgano le funzioni di Presidente di Assemblea (dec.C.N. 16.12.2004)
10 - Il segretario di seggio non è ricompreso nel novero dei cinque scrutatori.
11 - In occasione di assenza del presidente del seggio o del segretario è stato ritenuto che uno scrutatore potesse sostituirli in quanto investito delle funzioni del “funzionario di fatto” (dec. C.N. 24.11.1989; dec. C.N. 4.11.1992).
6.. ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.
Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell’Albo, nonché l’indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi (art. 9 DPR 115/1965)12.
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12 - La procedura dettata dall’art.9 non si riferisce soltanto alla ipotesi in cui venga istituito un solo seggio, ma anche alla ipotesi in cui vengano istituiti più seggi. Pertanto, ogni seggio, in aggiunta agli elenchi dei giornalisti aventi diritto al voto in tutta la circoscrizione deve avere anche, e soprattutto, l’elenco relativo agli aventi diritto al voto in quel seggio. In ciascun seggio debbono esercitare il diritto di voto soltanto quegli elettori ivi iscritti e non anche indistintamente i residenti nella regione, salvo deroghe e fatte salve le opportune istruzioni per evitare duplicazioni di voto (dec. C.N. 16.12.2004).
7.. SCHEDE DI VOTAZIONE
Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell’Ordine, debbono essere,
immediatamente prima dell’inizio delle votazioni, firmate all’esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l’indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l’indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere (art.8 DPR 115/1965)13.
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13 - Il Consiglio nazionale raccomanda di utilizzare nuove schede e di colore diverso da quelle utilizzate nella tornata precedente (dec. C.N. 16.12.2004).
8.. VOTAZIONI
1) Composizione del seggio
Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell’ufficio elettorale (art. 5 legge 69/1963).
2) Identificazione dell’elettore
L’elettore viene ammesso a votare previo l’accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l’esibizione della tessera professionale o di documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
Gli iscritti negli elenchi dell’Albo non in regola con il pagamento dei contributi sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l’avvenuto pagamento (art. 10 DPR 115/1965)14.
3) Modalità di voto
Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell’Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega (art. 6 legge 69/1963).
L’elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell’urna (art. 11 DPR 115/1965).
4) Certificazione
Dell’avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori15.
Viene altresì presa nota dell’avvenuto pagamento dei contributi degli altri votanti; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali (art. 11 DPR 115/1965).
5) Durata e chiusura delle votazioni
Decorse otto ore dall’inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione (art. 6 legge 69/1963).
Il numero di ore suddetto può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell’avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno, sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell’orario, si trovino nella sala (art. 11 DPR 115/1965).
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14 - Si richiama la citata nota 3. Il CN ha più volte sottolineato che non è ammesso il pagamento delle quote in sede di ballottaggio.
15 - In relazione alla necessaria apposizione della firma, va ricordato che la violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 115 del 1965 comporterebbe un insanabile vizio nei risultati delle elezioni, trattandosi di norma evidentemente destinata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: è chiaro, infatti, che la sua inosservanza impedisce l’individuazione precisa dei votanti (il problema si pone essenzialmente per quegli elettori a fianco al nominativo dei quali è stata apposta soltanto una “x” e non, anche, la firma dello scrutatore), introducendo un elemento di incertezza che mal si concilia con l’obiettivo del legislatore di rendere chiara e trasparente l’intera procedura (anche assicurando che ciascuna votazione venga “certificata” dallo scrutatore mediante l’apposizione della sua firma accanto al nome dell’elettore).
(dec. C.N. 9.10.2002)
9.. OPERAZIONI DI VERIFICA DELLA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
1) Accertamento della validità
Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi (art. 12 DPR 115/1965).
2) Validità dell’assemblea in prima convocazione
Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi, non valida l’assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione (art. 12 DPR 115/1965).
Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell’altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede (art. 12 DPR 115/1965).
Il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all’uopo fissata nell’avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio
(art. 13 DPR 115/1965).
3) Validità dell’assemblea in seconda convocazione e in ballottaggio
In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti (art. 12 DPR 115/1965).
10.. SCRUTINIO
1) Inizio dello scrutinio – pubblicità e continuità dello scrutinio
A seguito della chiusura delle votazioni si procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio (art. 6 legge 69/1963).
In particolare, accertata la validità dell’assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione (art. 13 DPR 115/1965)16.
2) Nullità delle schede e dei voti
Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dal DPR 115/1965 o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.
Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere (art. 13 DPR 115/1965)17.
3) Formazione della graduatoria
Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d’iscrizione, il più anziano per età (art. 13 DPR 115/1965).
4) Certificazione
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all’espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo (art. 13 DPR 115/1965).
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16 – Il Consiglio nazionale ha ribadito che un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l’Ordine è seggio a tutti gli effetti. Questo vuol dire che deve essere seguita la stessa procedura e ciò vale anche per lo scrutinio, che deve essere fatto presso ciascun seggio (dec. C.N. 9.2.2005).
Non possono essere trasferite le urne di un seggio distaccato al seggio principale e aperte, per lo spoglio, in questa sede. Così facendo gli elettori del seggio distaccato non possono assistere, come previsto, allo scrutinio che li riguarda direttamente (dec. C.N. 9.10.2002).
17 - Omonimia. Il voto è valido quando non sussiste incertezza sull’identità della persona votata,
in assenza di liste di candidati in senso proprio. La chiarezza necessaria a distinguere il votato dal suo omonimo può essere desunta da ogni circostanza del caso concreto idonea a far identificare, senza alcun dubbio, quale sia stata la persona che l’elettore ha inteso votare.
11.. BALLOTTAGGIO
Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un’assemblea successiva da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei Consiglieri ancora da eleggere (art. 6 legge 69/1963)18.
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18 - Irrilevante è il fatto che il componente del seggio, ammesso al ballottaggio, continui ad esercitare la sua funzione a meno che, nell’esercizio di tali funzioni, non ponga in essere un’attività di propaganda elettorale o, comunque, non influisca sulle operazioni elettorali (dec. C.N. 4.11.1992).
Occorre tenere presente che nel predisporre le schede contenenti i nomi dei candidati al ballottaggio gli stessi vanno elencati in base al numero dei voti riportati e non in ordine alfabetico.
12.. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
1) Ordine di proclamazione
Il presidente del seggio proclama eletti, nell’ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti (art. 13 DPR 115/1965)19.
2) Maggioranza necessaria per essere eletti
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (art. 6 legge 69/1963)20.
3) Sostituzioni (art.7 legge 69/1963)
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco (art.7 legge 69/1963)21.
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19 - La norma impone che la proclamazione degli eletti debba avvenire in ordine di graduatoria e, perché ciò possa essere fatto, è ovvio che occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio (dec. C.N. 9.2.2005).
20 - Nel silenzio della legge, è da ritenere che per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna far riferimento unicamente ai voti validamente manifestati e che la scheda bianca o il voto nullo escludano i rispettivi autori dal novero dei votanti (dec. C.N. 6.10.1998 – Consiglio di Stato, Sez. Terza, 4.2.1997).
21 - Se il primo dei non eletti non ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti non può subentrare automaticamente per la sostituzione ed è pertanto necessario procedere a nuove elezioni.
13.. COMUNICAZIONI
Il presidente dell’assemblea, immediatamente dopo l’avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale. (art. 6 legge 69/1963 e art. 15 DPR 115/1965)22.
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22 - L’espressione “proclamazione del risultato delle elezioni” indica, senza possibilità di equivoci, che si tratta del risultato definitivo e finale delle votazioni (dec. C.N. 9.2.2005).
14.. RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI
1) Soggetti legittimati - Competenza del Consiglio nazionale - Termini e procedure.
Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell’Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell’Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione (art. 8 legge 69/1963)23.
2) Effetti del ricorso
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.
Nei ricorsi in materia elettorale (...) su domanda di ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato (artt. 60 della legge e 59 del DPR 115/1965).
3) Effetti dell’accoglimento
Quando il reclamo investa l’elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che sono indicate nel Regolamento, a rinnovare l’elezione dichiarata nulla.
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23 - Il Consiglio di Stato (sent. 31.7.1998 n.1149) ha specificato in modo esplicito che il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l’atto di proclamazione degli eletti non trova alcuna deroga per effetto del possibile sdoppiamento in due turni delle operazioni di voto. Ciò in quanto le operazioni elettorali – seppur, ma solo eventualmente, ripartite in due turni – mantengono comunque un carattere unitario (dec. C.N. 9.2.2005).
15.. ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Le procedure delle elezioni del Consiglio nazionale sono le stesse applicate ai Consigli regionali.
Il numero dei componenti da eleggere in ciascuna circoscrizione, alla data di invio dell’avviso di convocazione, è regolato dall’art.16 della legge (art.16 DPR n.115/1965).
Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale e del Consiglio nazionale. Il componente di un Consiglio regionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale (art.18 legge 69/1963).
In ordine al ricorso contro l’elezione a componente del Consiglio nazionale l’art. 66 del Dpr 115/65 prevede che: “Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all’art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All’originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera. Il Consiglio nazionale richiede, nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all’elezione impugnata.
Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.
Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento”.