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Stampa

LIBERTĄ
DI OPINIONE:
necessaria
una riforma
che eviti
disparitą
nella repressione
degli abusi.

di Franco Abruzzo
per Guida al diritto/IlSole 24Ore*

La sentenza 35111/2010 della V sezione penale della Cassazione segna una svolta radicale e definitiva nel dibattito in corso sulla libertà di stampa, sugli abusi della stessa e sulle relative sanzioni. In particolare quando afferma che  l'articolo 57 del Cp punisce il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite lo pubblicazione del giornale, siano commessi reati. Il dettato dell'articolo 57 del Cp non è applicabile al c.d. giornale telematico. La lettera della legge e lo sua ratio fanno riferimento al concetto di "stampa", concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on line. Né può pensarsi a una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di analogia in malam partem. Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono concordi”.


L’Editto Albertino - La normativa sulla stampa è improntata alla esigenza di indicare un soggetto determinato quale responsabile dei reati commessi col mezzo della stampa periodica. La figura del gerente responsabile, delineata dagli articoli dal 36 al 41 dell'Editto Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848 (n. 695), costituisce il precedente storico e giuridico del direttore responsabile previsto dal codice penale del 1930 e poi dalla legge n. 127/1958, che, modificando l’articolo 57 del Cp, ha definitivamente accolto il principio secondo cui incombe sul direttore l'obbligo di controllare tutto quanto viene pubblicato sul giornale onde evitare che siano commessi reati  “con il mezzo della pubblicazione”.


L’obbligo di registrazione - Si può, quindi, sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e  strutturate come “giornale”  (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che  oggi è  internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:  Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946  secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile(Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).


La normativa interna e comunitaria - Sulla registrazione delle testate online ora si possono scrivere parole definitive e soprattutto chiare.  L’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002 (“legge comunitaria 2001”) impegna il Governo a emanare un decreto legislativo con questo principio e criterio direttivo: “Rendere esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”. Il decreto legislativo è il n. 70/2003 che, all’articolo 7 (comma 3), afferma: “La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62”.  


In base all’articolo 2 della legge n. 47/1948 i giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati (quotidiani, periodici, agenzie di stampa), sono tenuti a "mostrare" alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. L’articolo 3 della stessa legge 47/1948 prescrive che “ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile”. Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale).


L’articolo 5 della legge n. 47/1948  sulla stampa stabilisce che "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). La mancata indicazione del nome dello stampatore non  fa, comunque, scattare il reato di stampa clandestina: “La  divulgazione  di  stampati privi del nome del solo stampatore non integra  né il delitto previsto dall'articolo 16  – stampa clandestina  - della legge 8 febbraio 1948 n.  47,    la  contravvenzione  prevista  dall'articolo  663  bis  Cp” (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993; Riviste Riv. Pen., 1994, 1261).


Per la registrazione - dice il secondo comma dell’articolo 5 della legge 47/1948 sulla stampa -, occorre che sia depositata nella cancelleria “una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione”. Nella “natura” della pubblicazione rientra, secondo le istruzioni del tribunale civile di Milano per le “nuove registrazioni”, l’indicazione del “carattere” (politico, informativo, sindacale, sportivo, etc,) e della “periodicità” della pubblicazione stessa. L’indicazione della periodicità nella dichiarazione e accanto alla testata è, quindi, un obbligo che discende dalla legge sulla stampa.


L’esigenza di una riforma della legislazione - Dopo la sentenza 35111/2010 della Cassazione si impone una riforma della legislazione sulla stampa che  equipari i trattamenti riferiti ai giornali telematici, alla carta  stampata, alla tv e alla radio. Non ci può essere diversità  normativa rispetto agli  “abusi della libertà di stampa”. La riforma dovrà partire dall’articolo 1 della legge 47/1948 sulla stampa, che dà la “definizione di stampa o stampato”: oggi “sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”. Il concetto va ampliato al web, alla tv e alla radio. Solo così saranno risolti i problemi collegati al ruolo e ai poteri del direttore responsabile  nonché alla sfera degli interventi dei giudici  a tutela della identità e della dignità dei cittadini.


*(n. 44/6 novembre 2010)


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Le 4 massime ricavate dalla sentenza 3511/2010 della Cassazione


 


1. Perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, ai sensi dell’art. 1 della legge 47/48, occorrono due condizioni a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.


 


2. le comunicazioni telematiche certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che -eventualmente- riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce -ad uso del fruitore- un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo). Bisogna pertanto riconoscere l’assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti e rispetto alla stampa.


 


3.  Con la Legge 7 marzo 2001 n. 62  non è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria.


 


4.  Il nostro ordinamento non prevede la punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo  incriminatorio) del direttore di un giornale on line.


 


testo in http://computerlaw.wordpress.com/2010/10/02/cass-pen-sez-v-sentenza-n-355112010-siti-internet-e-responsabilita-editoriale/


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Diffamazione: il direttore della testata telematica non è imputabile per reato di omesso controllo (Cassazione penale, sez. V, n. 35511/10


In  tema di diffamazione, non è configurabile il reato di omesso controllo di cui all’art. 57 c.p. nei confronti del direttore responsabile di una testata telematica. Accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), deve essere considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.


 


Tribunale del Riesame di Milano ordinanza 21 giugno 2010 n. 157: per l’articolo online stessa tutela della stampa solo se sono rispettate identich\e regole e obblighi.


L’inclusione nella nozione di “stampa” dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (quali “newsletter”, “blog”, newsgroup”, “mailing list”, “chat”, messaggi istantanei e così via) non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. E poiché la stampa è sottoposta a regole ed obblighi (indicazioni obbligatorie, direttore responsabile e registrazione) e tali requisiti, in quanto finalizzati a identificare preventivamente i responsabili e pertanto a tutelare la collettività, sono imprescindibili per ottenere l’applicazione delle garanzie in tema di sequestro, solo in presenza di tali presupposti si possono applicare al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea, tra cui la non sequestrabilità. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi pubblichi un articolo su supporto cartaceo e l’articolo “on line”.


 


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