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Stampa

RAI - Contestato concorso pubblico
per l'assunzione a termine
di giornalisti: il Tar del Lazio
per ora se ne lava le mani.
Deve essere la magistratura
ordinaria ad occuparsene.
Fuorvianti ed erronee le
affermazioni del Segretario
dell'Usigrai Carlo Verna e del
Segretario dell’Associazione
Stampa Romana Paolo Butturini.

Al momento é del tutto prematuro parlare di ricorsi respinti, né tantomeno di questione giudiziaria conclusa, essendosi definito, ma solo in parte, il primo round di un contenzioso che potrebbe durare molto a lungo.

di Pierluigi Roesler Franz*

Contestato concorso pubblico Rai per l'assunzione a termine di giornalisti: il Tar del Lazio per ora se ne lava le mani. Deve essere il giudice ordinario, cioé la magistratura civile, ad occuparsi dei ricorsi contro i criteri e i requisiti previsti nel discutibile concorso bandito dalla RAI per l'assunzione a termine di giornalisti professionisti laureati di tutta Italia (tranne per quelli residenti nel Lazio), nati prima del 1° luglio 1974.


Pur condividendo pienamente la scelta del bando pubblico (vi hanno partecipato ben 1.500 colleghi per le 19 sedi regionali Rai, tranne il Lazio), perché è l’unica strada che garantisce l’assoluta trasparenza nelle assunzioni nell’ente radiotelevisivo di Stato (altrimenti si potrebbero perpetuare favoritismi ed assunzioni clientelari), le norme in esso contenute sono state contestate perché emanate in spregio sia alle direttive UE, sia alle leggi italiane che regolamentano  i concorsi  pubblici.


Nei vari ricorsi al Tar sono stati in particolare messi sotto accusa soprattutto il  limite di età massima a 36 anni, nonché l’ingiustificata esclusione dei giornalisti residenti nel Lazio e la limitazione alla partecipazione nella sola Regione di residenza dell’aspirante candidato senza più le altre 2 ulteriori Regioni a sua scelta, come era stato invece originariamente ammesso dalla Rai.


Il Tribunale amministrativo del Lazio con un'articolata ordinanza, redatta il 22 ottobre scorso dal consigliere Giulia Ferrari, ha respinto la richiesta di sospensiva del concorso, presentata in via d'urgenza da due aspiranti candidati alla selezione. Il Tar si é dichiarato incompetente a decidere sulla spinosa materia (per leggere la motivazione vedere gli allegati 1 e 2). Ma, trattandosi di un'ordinanza, la legge consente comunque il ricorso in via d'urgenza al Consiglio di Stato.


Questi ora i possibili scenari:


a) conferma della competenza della magistratura ordinaria già decisa in 1° grado. In tal caso si chiude momentaneamente la porta all'esame nel merito da parte del Tar trasferendola davanti alla magistratura ordinaria;


b) ribaltamento della decisione di 1° grado con l'affermazione della competenza del giudice amministrativo. In tal caso si riapre l'esame nel merito da parte del Tar, come se nulla fosse accaduto.


C'é però un'incognita. Quella di un eventuale ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alle sezioni unite civili della Cassazione, che terrebbe il concorso congelato per molti mesi. Il verdetto della Suprema Corte, che é inappellabile, stabilirebbe, però, in modo inappellabile chi é il giudice realmente competente a decidere tra il Tar e la magistratura ordinaria.


Se, invece, alla fine fosse confermata la competenza esclusiva della magistratura ordinaria sarà questa dopo 3 gradi di giudizio a dire l’ultima parola sull’intricata vicenda.


 


Pertanto al momento é del tutto prematuro, erroneo e fuorviante parlare di ricorsi respinti, né tantomeno di questione giudiziaria conclusa, essendosi definito, ma solo in parte, il primo round di un contenzioso che potrebbe durare molto a lungo.


Alla luce di quanto sopra appaiono quindi fuori luogo la grande enfasi e il senso di sollievo con cui il Segretario dell'Usigrai Carlo Verna e il Segretario dell'Associazione Stampa Romana Paolo Butturini hanno commentato la recente decisione del Tar del Lazio, omettendo, però, (guarda caso!) di spiegare bene - forse perché digiuni di diritto - come stanno in realtà le cose (vedere gli allegati 3 e 4).


Infatti, secondo il Segretario dell'Usigrai, "ora che il tribunale amministrativo si è espresso occorre portare a compimento la selezione e dare così alle sedi regionali i giornalisti necessari per lavorare al meglio", mentre per il Segretario dell'Associazione Stampa Romana, "ora che é stato chiarito il quadro giuridico l'azienda mantenga fede agli impegni presi avviando prima di tutto le selezioni, per rispetto agli oltre 1500 colleghi che hanno fatto regolare domanda, e una volta esaurita la fase del contenzioso giuridico, prenda in considerazione, là dove fossero rimasti posti vacanti nelle sedi regionali dopo la selezione, di aprire un’altra selezione destinata a tutti quelli rimasti esclusi, compresi i colleghi giornalisti del Lazio”.


Questa loro valutazione è, però, inesatta, incompleta e frettolosa. Anche il collega Amedeo Ricucci di Senzabavaglio (http://it.groups.yahoo.com/group/senzabavaglio/message/5331) giunge alla stessa conclusione definendo i due leaders sindacali “Dilettanti allo sbaraglio”.


In realtà, infatti, occorre attendere molto tempo prima che la strada giudiziaria giunga a conclusione. Per rileggere l’intera telenovela basta cliccare sui sottostanti links di Puntoeacapo in cui si riportano tutte le altre notizie sul tanto contestato bando di concorso Rai:


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=390:concorso-rai-dopo-il-primo-responso-del-tar-puntoeacapo-aveva-ragione-parita-di-diritti&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=389:concorso-rai-il-testo-integrale-del-decreto-del-tar&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=388:concorso-rai-il-tar-accettare-con-riserva-la-domanda-di-un-residente-nel-lazio&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=387:concorso-rai-un-professionista-residente-nel-lazio-chiede-la-sospensione&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=391:concorso-rai-la-rai-non-accetta-di-sanare-le-discriminazioni-per-i-residenti-nel-lazio&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=386:concorso-rai-stella-scopre-il-via-libera-ai-parenti-dei-dipendenti&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=378:concorso-rai-assemblea-di-stampa-romana-il-21-settembre-le-iniziative-di-puntoeacapo&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=380:concorso-rai-il-dg-masi-lesclusione-dei-residenti-nel-lazio-frutto-dellaccordo-con-lusigrai&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=381:concorso-rai-lusigrai-che-centra-la-discriminazione-e-tutta-colpa-della-campagna-elettorale


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=377:concorso-rai-stampa-romana-potra-agire-in-giudizio-scoperta-unaltra-grave-discriminazione&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=376:concorso-rai-il-sindacato-deve-fermare-la-discriminazione-limpegno-di-puntoeacapo&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=374:rai-puoi-fare-il-concorso-ma-solo-se-non-sei-residente-nel-lazio-la-protesta-di-puntoeacapo&catid=50:sindacato&Itemid=53


 


http://puntoeacapo.mjhost.org/index.php?option=com_content&view=article&id=375:rai-la-discriminazione-per-i-residenti-nel-lazio-ecco-tutte-le-anomalie&catid=50:sindacato&Itemid=53


Allegati n. 4


*Consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti e Sindaco INPGI


xxxxxxxxxxxxx


ALLEGATO 1


N. 04671/2010 REG.ORD.SOSP.


N. 08040/2010 REG.RIC.          


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Ter)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2010, proposto dal sig. Federico Malerba, rappresentato e difeso dagli avv. Annarita Di Battista, Giovanni Di Battista, con domicilio eletto presso Giovanni Di Battista in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 113;


contro


Soc Rai Radio Televisione Italiana Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pace, Pierluigi Lax, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, p.zza delle Muse, 8;


e con l'intervento di


ad adiuvandum:


Codacons ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele La Valle, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;


per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del bando pubblicato in data 1°.09.2010, avente ad oggetto una procedura di selezione di personale giornalistico presso le sedi regionali della R.A.I..


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Rai Radio Televisione Italiana Spa;


Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;


Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria competenza;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la controversia all’esame del Collegio, avendo ad oggetto la procedura concorsuale bandita dalla Rai s.p.a. per la futura (ed eventuale) assunzione di giornalisti, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario;


Considerato, infatti, che l’impugnata procedura concorsuale attiene all’attività di organizzazione della Rai s.p.a., soggetto privato seppure gestore di un pubblico servizio (Cass. civ., s.u., ord.., 13 agosto 2002 n. 12200);


Considerato altresì che la procedura concorsuale per la selezione del personale costituisce attività svolta da un soggetto privato e propedeutica all’espletamento della successiva attività di gestione del servizio pubblico


(quest’ultima si conoscibile dal giudice amministrativo), con la conseguenza che, rivestendo rilievo strumentale e interno, le controversie avverso la stessa rivolte rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. n. 71 del


2000; n. 532 del 2000 e n. 10032 del 2001);


Ritenuto peraltro che, seppure si aderisse alle conclusioni cui è recentemente pervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite 22 dicembre 2009 n. 27092 relativamente alla natura di ente pubblico della Rai s.p.a. e seppure si


ritenesse la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai procedimenti posti in essere dalla stessa Rai s.p.a. nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell’art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), secondo comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, è comunque assorbente la considerazione che la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego è limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione di “pubblici dipendenti” e che i giornalisti che potrebbero essere assunti dalla Rai all’esito della


procedura in questione non diventeranno certamente “pubblici dipendenti”;


Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, essendo la giurisdizione del giudice adito presupposto perché lo stesso possa esaminare il merito di detta istanza;


Ritenuto peraltro che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio, in considerazione della complessità della questione relativa all’individuazione del giudice da adire


                                         P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)


Respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.


Compensa le spese e gli onorari della presente fase cautelare.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:


Giuseppe Daniele, Presidente


Maria Luisa De Leoni, Consigliere


Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 22/10/2010


                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 


ALLEGATO 2


N. 04663/2010 REG.ORD.SOSP.


N. 08329/2010 REG.RIC.  


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Ter)


ha pronunciato la presente


ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2010, proposto da:


 


Giorgia Fargion, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Linguiti, Emanuela Russiani, con domicilio eletto presso Alberto Linguiti in Roma, viale G. Mazzini, 55;


 contro


Soc Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Pace, Pierluigi Lax, con domicilio eletto presso Alessandro Pace in Roma, p.zza delle Muse, 8;


per l'annullamento


previa sospensione dell'efficacia,


del bando pubblicato in data 1°.09.2010, avente ad oggetto una procedura di selezione riservata a giornalisti professionisti da utilizzare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le sedi regionali della R.A.I..


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Rai - Radiotelevisione Italiana Spa;


Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;


Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la controversia all’esame del Collegio, avendo ad oggetto la procedura concorsuale bandita dalla Rai s.p.a. per la futura (ed eventuale) assunzione di giornalisti, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario;


Considerato, infatti, che l’impugnata procedura concorsuale attiene all’attività di organizzazione della Rai s.p.a., soggetto privato seppure gestore di un pubblico servizio (Cass. civ., s.u., ord.., 13 agosto 2002 n. 12200);


Considerato altresì che la procedura concorsuale per la selezione del personale costituisce attività svolta da un soggetto privato e propedeutica all’espletamento della successiva attività di gestione del servizio pubblico (quest’ultima si conoscibile dal giudice amministrativo), con la conseguenza che, rivestendo rilievo strumentale e interno, le controversie avverso la stessa rivolte rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. n. 71 del 2000; n. 532 del 2000 e n. 10032 del 2001);


Ritenuto peraltro che, seppure si aderisse alle conclusioni cui è recentemente pervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite 22 dicembre 2009 n. 27092 relativamente alla natura di ente pubblico della Rai s.p.a. e seppure si ritenesse la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai procedimenti posti in essere dalla stessa Rai s.p.a. nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità ai sensi dell’art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), secondo comma, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, è comunque assorbente la considerazione che la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia del pubblico impiego è limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione di “pubblici dipendenti” e che i giornalisti che potrebbero essere assunti dalla Rai all’esito della procedura in questione non diventeranno certamente “pubblici dipendenti”;


Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, essendo la giurisdizione del giudice adito presupposto perché lo stesso possa esaminare il merito di detta istanza;


Ritenuto peraltro che sussistono giusti motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio, in considerazione della complessità della questione relativa all’individuazione del giudice da adire


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)


Respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.


Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.


La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:


Giuseppe Daniele, Presidente


Maria Luisa De Leoni, Consigliere


Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 22/10/2010


                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Allegato n. 3


Il Tar del Lazio respinge i ricorsi e l’Usigrai invoca le immediate selezioni per giornalisti


Il segretario dell'Assostampa Romana: "Ora l'azienda mantenga fede agli impegni presi"


25/10/2010


"Il Tar del Lazio ha respinto, dichiarandosi non competente, i ricorsi sulle selezioni Rai per giornalisti. Ora basta indugi: la Rai avvii con urgenza le procedure di convocazione dei candidati. Per rispetto ai quasi 1500 giornalisti


iscritti alla selezione e per rispetto alle sedi regionali Rai che hanno cominciato la stagione produttiva con gravi carenze di organico". Lo dichiarano in una nota il segretario dell'Usigrai Carlo Verna, il vicesegretario Daniela de Robert, il componente dell'esecutivo con delega all'accesso Vittorio di Trapani.


Si tratta, in particolare, della selezione che consente ai giornalisti di accedere con contratto a tempo determinato alle sedi regionali (ora sotto organico). Selezione che è rimasta al palo proprio in ragione dei ricorsi fatti da alcuni


giornalisti che hanno contestato determinati criteri e chiesto quindi al Tar del Lazio di esprimersi. Cosi', ora che il tribunale amministrativo si è espresso, secondo l'Usigrai, occorre portare a compimento la selezione e dare così alle


sedi regionali i giornalisti necessari per lavorare al meglio.


La selezione in questione è aperta a tutti i giornalisti professionisti nati dopo il primo luglio '74 e laureati. Ognuno, inoltre, partecipa per la Regione dove è residente. Ecco quindi che il Lazio, non avendo la sede di Roma carenze di


organico, è stato tagliato fuori. (ADNKRONOS)


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Allegato 4


IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO LA SELEZIONE RAI


IL SEGRETARIO DELL’ASR: “ORA TOCCA AI COLLEGHI DEL LAZIO”


 


Il Tar del Lazio ha rigettato, ritenendosi incompetente, i ricorsi presentati contro la selezione Rai per eventuali contratti a tempo determinato nelle redazioni regionali. Si tratta di una decisione per certi versi attesa che chiarisce il


quadro dal punto di vista giuridico.


“Ora la Rai mantenga fede agli impegni presi - avverte il segretario della Asr Paolo Butturini -. Dia prima di tutto avvio alle selezioni, per rispetto agli oltre 1500 colleghi che hanno fatto regolare domanda. L’Asr, però, non dimentica


l’incontro col vicedirettore  della Rai, Luigi Meloni a cui erano presenti il segretario dell’Usigrai Carlo Verna e quello dell’associazione Paolo Butturini. In quella sede l’azienda si era impegnata su due fronti: una volta esaurita la fase


del contenzioso giuridico, a prendere in considerazione, là dove fossero rimasti posti vacanti nelle sedi regionali dopo la selezione, di aprire un’altra selezione destinata a tutti quelli rimasti esclusi, compresi i colleghi giornalisti del Lazio


 Il secondo impegno, chiesto da Usigrai e Asr, riguardava il dare vita in tempi certi a un bando riservato ai giornalisti del Lazio”.


“Penso - conclude Butturini - che chiarito il quadro giuridico la Rai debba procedere. Da parte sua l’Asr ha già chiesto un incontro al segretario dell’Usigrai, Carlo Verna, per aprire un tavolo di confronto aziendale e ottenere che i due impegni presi si trasformino in atti certi e con tempi certi”.


 


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