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Stampa

DIBATTITO.
Necessario un Testo Unico
sulla stampa. Urge regolamentare
l'informazione su Internet

di Piero Minuzzo per www.aostaoggi.it

AOSTA (20/8/2010). L'intervista a Massimo Boccarella, presidente dell'Ordine regionale dei Giornalisti della Valle d'Aosta, mette chiaramente in luce l'urgenza di un Testo Unico che regolamenti inequivocabilmente l'informazione in rete. Un giudice di Como ha sancito che un sito internet dalle caratteristiche di un quotidiano on line non ha obbligo di registrazione in Tribunale e, pertanto, non può essere sottoposto a sequestro come previsto dalla Legge 8 febbraio 1948 numero 47. Il testo legislativo, in base all'articolo 16, punisce questo tipo di pubblicazione on line qualificandola "stampa clandestina". Il decreto legislativo n. 70/2003 all'articolo 7 (comma 3) afferma: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62". Come commenta, però,  Franco Abruzzo, massimo esperto in materia e docente di giornalismo, si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come "giornale" (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante "ogni altro mezzo di diffusione" che oggi è internet). «Una sentenza milanese – sottolinea Franco Abruzzo - va in questa direzione. Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001». Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002). Precisa ancora Abruzzo: «Nessuno si può "sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale"» (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale). La questione legata ai blog: la registrazione in Tribunale non è necessaria se si utilizza il blog semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui più svariati argomenti. «E' invece obbligatoria – sostiene Abruzzo - se si usa il blog come strumento tramite il quale fare informazione. Il blogger che diffama rischia la condanna sia in sede penale sia in sede civile».


 





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