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UNA SENTENZA, DUE CRONACHE.
1. Lo afferma una sentenza
della Corte di Cassazione:
“La libertà di informazione
prevale sulla privacy”.

LE MOTIVAZIONI - I giudici: «Il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano solo in quanto sia pienamente informato».

di Donatella Stasio per
“Il Sole 24 Ore” 13/7/2010

 ROMA. Libertà di stampa e privacy sono entrambi beni costituzionali, ma la prima «prevale» sulla seconda. Parola della corte di Cassazione che, con una sentenza di venerdì scorso, sembra aver scritto una sorta di memorandum sui rapporti tra informazione e riservatezza, al centro dell'infuocato dibattito politico di questi giorni sul ddl intercettazioni. La tutela della privacy – ricorda la corte – vale come «eccezione» rispetto «al diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica». Un diritto senza il quale non esisterebbe la «sovranità popolare» (non nel senso evocato da taluni attori della vita politica degli ultimi anni). Secondo la Cassazione, infatti, «intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano"», in quanto sia «pienamente informato» di tutti i fatti di interesse pubblico. È soltanto così che si forma, in modo «compiuto e incondizionato», l'opinione pubblica.


La sentenza (n. 16236/2010, presidente Mario Morelli, relatore Bruno Spagna Musso) è stata depositata più o meno nelle stesse ore in cui il premier Silvio Berlusconi affermava che la libertà di stampa non è un diritto assoluto ma incontra un limite in altri diritti «prioritari o uguali», come quello alla privacy. La Corte non sembra dello stesso avviso. Ovviamente, non mette in discussione che il diritto all'informazione possa incontrare dei limiti, ma piuttosto che il diritto alla privacy sia della stessa portata o, addirittura, prioritario. Non è così, scrive la Cassazione, richiamando norme costituzionali, ordinarie e deontologiche, giurisprudenza, anche della Corte di Strasburgo nonché risoluzioni del Consiglio d'Europa. Ne vien fuori un quadro tanto chiaro quanto scontato, osserva qualcuno al Palazzaccio, se non fosse che la sentenza è già rimbalzata in rete e, visti i tempi, «fa notizia».


«L'attività di informazione è chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite», scrive la Corte. Un principio valido anche per il giornalismo d'inchiesta che è forse «l'espressione più alta e più nobile dell'attività di informazione».


Due le ragioni che stanno alla base della prevalenza della libertà di stampa sulla privacy. La prima va cercata nell'articolo 1 della Costituzione, là dove dice che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Ebbene, il «presupposto» per «un pieno, legittimo e corretto esercizio di questa sovranità» è che «si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall'ordinamento», tra cui «un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione». Che, dunque, è «condizione imprescindibile» della sovranità popolare.


La seconda ragione sta nel fatto che il legislatore ha ricondotto reputazione e privacy nell'alveo delle «eccezioni» rispetto al generale principio della tutela dell'informazione. Tant'è che nel Codice deontologico dei giornalisti – si legge nella sentenza – è scritto che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della privacy e che la sfera privata di persone note o che esercitano funzioni pubbliche dev'essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.


IL DISPOSITIVO


«L'attività di informazione è chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite», scrivono i giudici della Corte.


L'articolo 1 della Costituzione garantisce che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Per i giudici «l'attività di informazione» è «condizione imprescindibile» della sovranità popolare. 


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 2. Da "Diritto&Giustizia"


e ripreso sulla Stampa del 18/08/2010


da Giulia Gioffreda.


 


Diffamazione a mezzo stampa:


nel giornalismo d'inchiesta


limiti meno rigorosi soprattutto


sull'attendibilità della fonte.


Gli “ermellini” hanno difeso con molta determinazione la fattispecie del giornalismo d’inchiesta, la cui importanza si rinviene non solo in quanto corollario della libertà di pensiero, ma anche dai rilievi fatti dalla Corte di Strasburgo che ne ha esplicitamente riconosciuto l’esistenza, nonché dai contenuti della Carta dei doveri del giornalista, firmata dalla FNSI e dall’Ordine nazionale dei giornalisti, secondo cui il professionista deve «rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile». L’attività di continua ricerca e diffusione delle notizie di pubblico interesse esercitata dal cronista è, sì un diritto, ma al contempo un dovere subordinato alla responsabilità del giornalista verso i cittadini. Questa responsabilità è stata valutata dai giudici di legittimità di importanza tale da non poter essere subordinata a nessun altro tipo di interesse, meno che mai a quelli dell’editore, del Governo o di altri organismi pubblici.


 


ROMA. Il giornalismo di inchiesta costituisce l’espressione più nobile dell’attività d’informazione e come tale merita una tutela particolarmente ampia. Le limitazioni imposte ai giornalisti si restringono soprattutto per quanto riguarda l’attendibilità della fonte, posto che nell’inchiesta l’acquisizione della notizia avviene autonomamente da parte del professionista senza la mediazione di fonti “esterne”. Così ragionando la Cassazione, con la sentenza 16236/10, si è espressa su un caso di pretesa diffamazione a mezzo stampa.


In quest’occasione è stato un laboratorio di analisi cliniche a chiedere il risarcimento per lesione della propria dignità ad un quotidiano romano. Indubbiamente, le quotazioni del laboratorio di analisi hanno perso molto valore nel mercato della credibilità a seguito di un articolo pubblicato sul quotidiano in cui sono stati riportati gli esiti di un’indagine condotta sulla malasanità. In particolare, i cronisti hanno raccontato che, dopo aver versato del the in contenitori sterili, li hanno fatti esaminare da più laboratori spacciandoli per urina ed hanno ottenuto referti in cui non è stata minimamente rilevata la non origine umana del liquido analizzato. La denuncia dello scandalo e la richiesta di intervento delle pubbliche autorità, fatta tramite gli articoli pubblicati, avrebbe integrato, secondo il laboratorio, un reato di diffamazione in quanto i giornalisti non si sono limitati a riportare un fatto accaduto, ma lo hanno fraudolentemente creato.        


Di fronte a tali accuse, già rigettate dalla Corte d’appello, gli “ermellini” hanno difeso con molta determinazione la fattispecie del giornalismo d’inchiesta, la cui importanza si rinviene non solo in quanto corollario della libertà di pensiero, ma anche dai rilievi fatti dalla Corte di Strasburgo che ne ha esplicitamente riconosciuto l’esistenza, nonché dai contenuti della Carta dei doveri del giornalista, firmata dalla FNSI e dall’Ordine nazionale dei giornalisti, secondo cui il professionista deve «rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile».


L’attività di continua ricerca e diffusione delle notizie di pubblico interesse esercitata dal cronista è, sì un diritto, ma al contempo un dovere subordinato alla responsabilità del giornalista verso i cittadini. Questa responsabilità è stata valutata dai giudici di legittimità di importanza tale da non poter essere subordinata a nessun altro tipo di interesse, meno che mai a quelli dell’editore, del Governo o di altri organismi pubblici.


In un tale contesto, il giornalismo d’inchiesta deve godere di un’ampia tutela da parte dell’ordinamento, così da comportare, in relazione ai limiti regolatori già individuati dalla Cassazione stessa, una meno rigorosa o comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte, fatti salvi i limiti dell’interesse pubblico alla notizia e della continenza del linguaggio. È evidente, per la Corte, che in tale attività giornalistica viene meno l’esigenza di valutare l’attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, poiché il cronista, nell’informare sui risultati delle proprie “investigazioni”, si deve ispirare principalmente ai criteri etici e deontologici stabiliti per la sua attività professionale. Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell’onore dei soggetti coinvolti, qualora ricorrano l’oggettivo interesse alla consapevolezza dell’opinione pubblica su determinati fatti socialmente rilevanti e l’uso di un linguaggio non offensivo congiuntamente alla correttezza professionale.


Viene, dunque, in evidenza un quadro disciplinare che rende l’attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, poiché questi solo ove sussistano determinati presupposti possono configurarne un limite. Secondo gli “ermellini” tale rapporto di prevalenza deriva direttamente dal primo articolo della Carta Costituzionale che, sancendo la sovranità del popolo, presuppone, quale condizione di un suo legittimo e corretto esercizio, che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici a tal fine predisposti dall’ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all’attività di informazione in questione. Vale a dire che il popolo può ritenersi costituzionalmente sovrano in quanto venga pienamente informato di tutti i fatti e gli eventi di interesse pubblico senza limitazioni né restrizioni di alcun genere.


Si deve inoltre notare che lo stesso legislatore ordinario ha ricondotto reputazione e privacy nell’alveo delle eccezioni rispetto al generale principio della tutela dell’informazione: lo stesso Codice deontologico dei giornalisti prevede che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti». Alle medesime conclusioni si è giunti anche a livello internazionale con una Risoluzione del Consiglio d’Europa in cui si afferma, tra l’altro, che i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata in un momento in cui l’informazione e la comunicazione rivestono un grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica.


Tornando al caso di specie non è stato rilevato alcun comportamento doloso dei giornalisti, in quanto si sono limitati a far analizzare dei campioni di the, per poi denunciare, nell’ambito della loro attività professionale di inchiesta, il deprecabile risultato delle analisi svolte dovuto all’errore del laboratorio e non di certo provocato dai giornalisti. Rientra nel legittimo diritto di cronaca definire “scandalosi” e “sconcertanti” i risultati dell’indagine finalizzata a informare, correttamente e compiutamente, i cittadini sul livello di attendibilità dei laboratori d’analisi della Capitale tramite l’uso di un linguaggio ritenuto in sede di merito non oltraggioso, ma in linea con i fatti narrati.  


 


 


 





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