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Sconfitta per l’Istituto – Vince la linea sostenuta
da anni dall’Ordine della Lombardia.
Corte d’Appello (sezione lavoro)di Milano:
ai giornalisti iscritti all’Inpgi
spetta la “libertà di cumulo”
tra pensione e redditi da lavoro.
Confermata la sentenza di primo grado.
Illegittimo il Regolamento della Cassa.
IL TESTO DELLA SENTENZA IN ALLEGATO.
Queste le valutazioni di Franco Abruzzo: “L’applicazione ai giornalisti dipendenti di un regime in materia di cumulo così diverso in senso peggiorativo da quello previsto per i lavoratori comuni configura una disparità di trattamento che il principio di coordinamento – sancito dal punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 - appare diretto a prevenire. La sentenza rispecchia i principi affermati dalla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale sulla libertà di cumulo nell’ambito della cassa dei ragionieri. Da Milano parte un segnale forte: l’Inpgi è di fronte alle sue responsabilità, perché non può negare ai propri iscritti quei trattamenti (come la libertà di cumulo) che sono riconosciuti dall’Inps. L’uguaglianza è un valore costituzionale inviolabile, fondamentale e intangibile”.

Milano, 6 marzo 2007. L’Inpgi deve osservare le stesse regole dell’Inps in tema di libertà di cumulo, come prescrive l’articolo 76 (punto 4) della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in forza del quale “le forme previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. Questo è il significato di una sentenza firmata dalla sezione lavoro della Corte d’Appello di Milano (Salvatore Salmeri, presidente; Laura Curcio, consigliere ralatore; Paola Accardo, consigliere) e depositata oggi in cancelleria, che ha accolto le ragioni del giornalista XW, difeso dall’avvocato Patrizia Sordellini e Ugo Minneci. La sentenza d’appello conferma quella del Tribunale n. 1521/2005.


Nella sentenza si legge: “Quanto invece alla applicazione della normativa relativa al cumulo deve osservarsi che appare invece difficile potersi ritenere sussistente una possibilità di discostarsi dalla disciplina generale, in virtù di quell'autonomia gestionale che il legislatore ha inteso concedere per le particolari materie di cui si è prima detto (non a caso anche l'art.44 comma 7 si esprime nel senso del rispetto dei principi di autonomia previsti dall'art. 3, comma 12, legge n. 335).


Ed infatti anche la Cassazione ha osservato nella sentenza n.17783/05, in tema di incompatibilità tra lo svolgimento di attività di impresa e fruizione della pensione di anzianità erogata dalla cassa previdenza dei geometri, che la autonomia degli enti privatizzati nella "determinazione della misura dei trattamenti pensionistici" - di cui ai sensi dell'art.3 comma 12 legge 335 - non si può estendere anche ai "requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione".


Deve del resto rilevarsi che se l'autonomia lasciata agli enti privatizzati nella gestione economica-finanziaria ha lo scopo di tendere appunto all'equilibrio di bilancio e che tale scopo il legislatore ha consentito che si realizzasse attraverso l'adozione dei provvedimenti nelle materie prima ricordate, non consentire il cumulo agli iscritti ad istituti previdenziali che, sia pure privatizzati, sono tuttavia soggetti che gestiscono una forma sostitutiva dell'AGO, appare irragionevole sotto il profilo della disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 cost.. Ciò tanto più nel caso dell'Inpgi, a cui debbono iscriversi obbligatoriamente anche i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato ed al quale il legislatore, sin dall'81, poi confermandolo dopo la privatizzazione del '94, ha imposto un dovere di coordinamento con le norme generali della previdenza sociale obbligatoria.


Ne consegue allora la illegittimità della norma di cui all'art. 15 regolamento Inpgi perché contraria alle norme di legge che ammettono il cumulo tra reddito di lavoro e pensione di anzianità, secondo la progressiva esclusione dei limiti di cui agli artt. 72 , 2° comma, della legge n. 388/2000 e poi 44, 2° comma, della legge 289/2002 in relazione alla specifica posizione del XW, lavoratore autonomo sino al dicembre 2002 e poi dipendente dal gennaio 2003. La sentenza appellata va quindi confermata” .


In sintesi, la controversia verteva sulla legittimità del comportamento dell’Inpgi che, a partire dal gennaio 2002, ha applicato nei confronti del giornalista/ricorrente, un trattamento in materia di cumulo oggettivamente peggiorativo rispetto a quello previsto dalla disciplina comune. Più precisamente, anziché applicare per il periodo da gennaio 2002 a dicembre 2002, una trattenuta nella sola misura del 30% sul rateo mensile di pensione dovuto in conformità all’art. 72 (2° comma) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (c.d. Finanziaria 2001) nonché consentire per il periodo successivo il pieno cumulo fra rateo pensionistico e reddito da lavoro dipendente – secondo quanto previsto dall’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (c.d. Finanziaria 2003) - l’ente previdenziale ha operato, all’inizio, una decurtazione del rateo pensionistico spettante al ricorrente nella misura del 50%, applicando l’articolo 15 del proprio Regolamento approvato con D.M. 24 luglio 1995 e, successivamente, ha azzerato l’erogazione del trattamento pensionistico.


Di fronte alla richiesta del giornalista di corrispondere quanto illegittimamente trattenuto nel periodo pregresso, nonché di usufruire per il tempo futuro del medesimo trattamento previsto dalla disciplina comune in materia, l’Inpgi si è fatta scudo dietro l’autonomia che, a suo dire, le riconoscerebbe in materia l’articolo 44 (comma 7 della legge del 27 dicembre 2002 n. 289), laddove prevede che “gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994”.


Queste le valutazioni di Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia: “L’applicazione ai giornalisti dipendenti di un regime in materia di cumulo così diverso in senso peggiorativo da quello previsto per i lavoratori comuni configura una disparità di trattamento che il principio di coordinamento – sancito dal punto 4 dell’articolo 76 della legge n. 388/2000 - appare diretto a prevenire. La sentenza rispecchia i principi affermati dalla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale sulla libertà di cumulo nell’ambito della cassa dei ragionieri. Da Milano parte un segnale forte: l’Inpgi è di fronte alle sue responsabilità, perché non può negare ai propri iscritti quei trattamenti (come la libertà di cumulo) che sono riconosciuti dall’Inps. L’uguaglianza è un valore costituzionale inviolabile, fondamentale e intangibile”.


La sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale è eloquente: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali – e, in particolare, da parte della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi. In secondo luogo, si rileva che le norme concernenti il cumulo tra reddito da lavoro e prestazione previdenziale presuppongono la liceità dell’esercizio dell’attività lavorativa da parte del pensionato ed operano quindi su un piano diverso ed in un momento successivo a quelle del tipo della disposizione censurata, finalizzate ad impedirne lo svolgimento”.







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