D.P.R. 31 ottobre 1968, n. 1490 (1). Istituzione del libero istituto universitario di lingue moderne, con sede principale in Milano.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1969, n. 72.
1. È istituito, con sede principale a Milano, l'Istituto universitario di lingue moderne, formato da una facoltà di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente decreto, è approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.
2. L'istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 , ed il mantenimento ne è assicurato dall'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori».
(Soltanto questi due articoli sono pubblicati nel sito dello Iulm all’indirizzo http://www.iulm.it/default.aspx?idPage=432)
Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
1. L'Istituto universitario di lingue moderne, promosso dall'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, ha lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica nel campo delle lingue, delle letterature e della storia delle civiltà moderne e di preparare coloro che intendano dedicarsi alla professione di insegnante di lingue moderne.
2. L'I.U.L.M. è autonomo ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana. Esso ha personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ed è disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonché dalle norme del presente statuto. La vigilanza dello Stato sull'I.U.L.M. è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
3. L'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori» cura il perseguimento dei fini istituzionali dell'I.U.L.M. e ne assicura il mantenimento.
Autorità accademiche
4. Il governo dell'I.U.L.M. è esercitato da un consiglio d'amministrazione, da un direttore e da un consiglio di facoltà, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti.
5. Il consiglio d'amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'I.U.L.M. Esso è costituito:
a) dai membri del consiglio d'amministrazione dell'ente morale Scuola superiore per interpreti traduttori. (E cioè: dai fondatori dell'ente morale i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sarà sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che nel tempo li avranno così sostituiti;
dai due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
dal rappresentante del Ministero degli affari esteri;
dai rappresentanti degli enti o privati che abbiano notevolmente contribuito, con donazioni ed elargizioni, allo sviluppo dell'ente. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio d'amministrazione);
b) dal direttore dell'istituto (che dev'essere professore universitario);
c) da un professore di ruolo dell'istituto, designato dal consiglio di facoltà dell'istituto stesso;
d) dal direttore amministrativo.
La presidenza del consiglio d'amministrazione dell'I.U.L.M. spetta al presidente del consiglio di amministrazione dell'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori», il quale ne ha legale rappresentanza.
In seno al consiglio d'amministrazione è nominato un comitato esecutivo di tre membri del quale fanno parte: il presidente, il direttore dello istituto, il direttore amministrativo.
I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
6. Il consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre;
b) nomina il direttore dell'istituto e il direttore amministrativo dell'istituto stesso;
c) conferisce gli incarichi d'insegnamento su proposta del consiglio di facoltà;
d) delibera sui programmi dei singoli corsi, su proposta del consiglio di facoltà;
e) delibera sulle assegnazioni ordinarie e straordinarie di fondi all'istituto;
f) propone all'approvazione del Ministero le eventuali modificazioni dello statuto;
g) provvede all'amministrazione dell'istituto.
Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi membri.
Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di diritto, due volte all'anno e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.
Il consiglio d'amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni o conferire incarichi particolari.
Il comitato esecutivo prepara il lavoro del consiglio d'amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Esso si riunisce ogni qualvolta i suoi membri lo ritengano necessario.
7. Il presidente del consiglio d'amministrazione:
presiede le adunanze del consiglio stesso;
cura, attraverso il comitato esecutivo ed il direttore amministrativo, l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio d'amministrazione, salva la competenza del direttore dell'istituto in materia scientifica e didattica;
può adottare deliberazioni di urgenza in campo amministrativo e di disciplina, del personale, salvo ad ottenerne la ratifica dal consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.
8. Il direttore dell'istituto dura in carica quattro anni e può sempre essere riconfermato. Le sue attribuzioni sono le seguenti:
a) rappresenta l'Istituto universitario di lingue moderne nelle cerimonie e nei conferimenti dei titoli accademici;
b) esercita l'alta vigilanza sull'Istituto universitario di lingue moderne e sull'attività del personale docente;
c) riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'istituto;
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione in materia scientifica e didattica.
9. Il direttore amministrativo sovrintende, in conformità alle disposizioni del consiglio d'amministrazione, del presidente, del direttore dell'istituto e del consiglio di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari degli istituti di istruzione di grado universitario.
Consiglio di facoltà
10. Il consiglio di facoltà si compone del direttore dell'istituto, che lo presiede, e dei professori di ruolo della facoltà. Possono essere chiamati altresì a farne parte, escluse le questioni concernenti l'assegnazione dei posti di ruolo ed il conferimento degli incarichi d'insegnamento, anche un rappresentante dei professori incaricati, un rappresentante degli assistenti ed uno degli studenti.
11. Il consiglio di facoltà coadiuva il direttore dell'istituto nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, coordina i programmi d'insegnamento, designa gli insegnanti ai quali attribuire ie cattedre di ruolo vacanti e propone i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse, dà pareri su tutte le questioni sulle quali il consiglio di amministrazione lo interpelli ed esercita ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi prevista dal presente statuto.
Docenti
12. L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.
I posti di professore di ruolo dell'I.U.L.M. sono determinati dalla tabella A annessa al presente statuto.
13. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statali.
I professori trasferiti dalle università statali o libere o dagli istituti superiori statali o liberi, entrano in ruolo con il trattamento economico e l'anzianità di cui erano provvisti all'atto del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.
Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed il superstite, a norma delle vigenti disposizioni.
Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad una indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.
Nel caso di decesso durante l'attività di servizio, la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.
All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.
14. Per i professori di ruolo per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, delibera entro maggio sul conferimento degli incarichi per l'anno successivo.
15. I professori di ruolo, gli incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno al direttore dell'istituto i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed il consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli entro il mese di ottobre, introducendo le eventuali modificazioni.
Il consiglio d'amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno accademico, quali insegnamenti complementari verranno impartiti nell'anno accademico stesso; stabilisce altresì il numero massimo delle immatricolazioni per il successivo anno accademico.
16. Presso l'I.U.L.M., oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità alle norme del vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento universitario.
17. Alle cattedre di lingue straniere sono assegnati assistenti e lettori, anche di nazionalità straniera, i quali collaborano con il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.
I posti di assistente di ruolo dell'I.U.L.M. sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto.
Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti di ruolo delle università statali. Ai fini del trattamento di previdenza e della indennità di buonuscita si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 13. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.
18. Il numero dei posti, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo è determinato dalla tabella C, annessa al presente statuto.
Per quanto non previsto dal presente statuto, la disciplina dei rapporti con il personale non docente in genere, deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico non inferiori rispetto a quelli del personale non docente delle università e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni (2).
A favore del personale non docente vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anziantà (3).
L'I.U.L.M. può avvalersi per il funzionamento dei servizi amministrativi del personale amministrativo dell'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori».
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(2) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'articolo unico, D.P.R. 28 giugno 1985, n. 770 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1985, n. 304).
(3) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'articolo unico, D.P.R. 28 giugno 1985, n. 770 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1985, n. 304).
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Capo II
19. La facoltà conferisce la laurea in lingua e letterature straniere.
Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata del corso degli studi è di 4 anni.
Il consiglio di facoltà potrà, a quanti siano in possesso di un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, nonché dei titoli rilasciati in base alla legge 2 aprile 1968, n. 458, accordare la abbreviazione dei corsi presso la facoltà medesima (4).
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(4) Articolo così sostituito dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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20. Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali ed in complementari.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura inglese;
5) Lingua e letteratura tedesca;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Linguistica;
2) Didattica delle lingue moderne;
3) Psicologia;
4) Sociologia;
5) Sociologia dell'educazione;
6) Storia della filosofia;
7) Pedagogia;
8) Lingua e letteratura russa;
9) Economia politica;
10) Diritto internazionale;
11) Diritto pubblico.
Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi principali, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.
Nel corso di «Storia» (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
ESAMI
21. Gli esami delle lingue scelte come quadriennali ed uno di italiano comportano prove scritte ed orali, gli altri esami solo prove orali. Le prove scritte di lingua consistono:
Per il 10 e per il 20 anno in una prova di dettato ed in una prova di traduzione dall'italiano nella lingua straniera, oppure in una composizione nella lingua straniera.
Le prove scritte di 30 anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione nella lingua straniera.
Le prove scritte di 4° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione di cultura generale nella lingua straniera.
Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.
Prova scritta di italiano: consiste in una composizione su un argomento letterario o di storia della civiltà italiana.
Gli esami di didattica delle lingue moderne comportano prove pratiche consistenti nello svolgimento di una lezione per ciascuna lingua.
22. La facoltà può organizzare durante le vacanze estive, o in speciali periodi durante l'anno accademico, corsi all'estero per un approfondimento delle varie lingue straniere. Alla fine di ogni corso possono essere organizzati esami di profitto validi ad ogni effetto, purché sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà.
23. Superati tutti gli esami prescritti gli studenti dovranno redigere una tesi di laurea su un argomento letterario o filologico o di storia della civiltà relativa alla lingua scelta come quadriennale e discutere tale tesi dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà.
24. La votazione degli esami scritti ed orali viene espressa in trentesimi.
Quella degli esami di laurea in centodecimi.
Scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne
25. È costituita, presso l'Istituto universitario di lingue moderne, una «Scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne» articolata in due indirizzi: 1° linguistico, 2° storico-letterario (5).
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(5) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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26. La scuola è retta da un consiglio di scuola formato dal direttore dell'I.U.L.M., dal presidente del consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M., dai professori ufficiali della scuola stessa. Il consiglio d'amministrazione dell'I.U.L.M. nomina il direttore della scuola ed i docenti (scelti tra professori universitari e cultori della materia italiani e stranieri) e decide suile proposte didattiche formulate dal consiglio della scuola.
Il direttore della scuola è nominato per un triennio e può sempre essere riconfermato. I docenti sono nominati di anno in anno e possono sempre essere riconfermati (6).
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(6) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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27. Possono iscriversi ai corsi i laureati in una delle seguenti facoltà: lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze politiche, economia e commercio. Per quanti siano in possesso di altro tipo di laurea italiana o titolo straniero equipollente, il consiglio di scuola deciderà caso per caso sull'eventuale ammissione, tenuto conto della preparazione linguistica e storico-letteraria dei richiedenti.
Il consiglio della scuola fissa annualmente il numero massimo di iscrizioni al 1° anno.
Gli iscritti alla scuola dovranno versare le seguenti tasse e soprattasse:
1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000;
2) soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000;
3) soprattassa esami di diploma L. 6.000;
4) tassa di diploma L. 6.000.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola di specializzazione in didattica delle lingue e letterature moderne determinerà annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti (7).
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(7) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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28. I corsi hanno durata biennale. Ciascun insegnamento ha durata annuale o biennale. Per talune discipline il consiglio di scuola potrà istituire corsi semestrali.
Il consiglio di scuola potrà inoltre proporre annualmente al consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. variazioni relative alle discipline previste dal piano degli studi (8).
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(8) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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29. Gli iscritti che frequentino regolarmente i corsi saranno sottoposti, durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e di accertamenti la cui valutazione complessiva potrà tenere luogo di esame di fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui sopra, saranno tenuti a sostenere invece esami (annuali o biennali o semestrali) per l'accertamento del profitto (9).
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(9) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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30. Sin dal primo anno di corso ogni iscritto sceglierà, d'accordo con uno dei docenti della scuola, un argomento attinente i suoi studi e lo approfondirà nel biennio, nel corso di una ricerca scientifica originale. I risultati della ricerca, che dovranno costituire una monografia sull'argomento, verranno discussi dinnanzi ad una commissione di docenti della materia e di materie affini (10).
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(10) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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31. Coloro che abbiano superati tutti gli esami previsti dal piano degli studi nonché la discussione della monografia di cui al precedente art. 30 conseguiranno il diploma di specializzazione in didattica della lingua o il diploma di specializzazione in didattica della letteratura e della storia della civiltà, con esplicita menzione della lingua a cui tali diplomi si riferiscono (11).
PIANO DEGLI STUDI
A. - Indirizzo linguistico
1° Anno:
1) Linguistica generale;
2) Linguistica applicata;
3) Storia della lingua;
4) Fonologia e fonetica applicata;
5) Foniatria e audiometria;
6) Tecnica ed impiego dei mezzi audiovisivi:
7) Esegesi e critica testuale;
8) Didattica delle lingue moderne.
2° Anno:
1) Linguistica generale;
2) Linguistica applicata;
3) Fonologia e fonetica applicata;
4) Psicolinguistica;
5) Tecnica ed impiego dei mezzi audiovisivi;
6) Esegesi e critica testuale;
7) Didattica delle lingue moderne;
8) Filologia (romanza o germanica).
B. - Indirizzo storico-letterario
1° Anno:
1) Bibliografia;
2) Storia della lingua;
3) Linguistica generale;
4) Storia letteraria;
5) Storia politica ed economica;
6) Storia dell'arte;
7) Esegesi e critica testuale.
2° Anno:
1) Linguistica applicata;
2) Esegesi e critica testuale;
3) Storia letteraria;
4) Storia della lingua;
5) Psicolinguistica;
6) Storia della musica;
7) Didattica delle lingue moderne;
8) Filologia (romanza o germanica).
N.B. - Le varie «storie» si riferiscono sempre alla lingua di specializzazione scelta dal candidato (12).
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(11) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
(12) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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SCUOLA DI RELAZIONI PUBBLICHE
(Scuola diretta a fini speciali)
32. È istituita, presso l'Istituto universitario di lingua moderna, una scuola diretta a fini speciali per la formazione scientifica, professionale e tecnica nelle relazioni pubbliche, denominata «Scuola di relazioni pubbliche» (13).
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(13) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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33. La scuola è retta da un consiglio di scuola formato dal direttore dell'I.U.L.M., dal presidente del consiglio di amministrazione dello I.U.L.M. dai professori ufficiali della scuola stessa.
Il consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. nomina il direttore della scuola ed i docenti (scelti tra professori universitari e cultori della materia italiani e stranieri) e decide sulle proposte didattiche formulate dal consiglio di scuola.
Il direttore della scuola è nominato per un triennio e può sempre essere riconfermato. I docenti sono nominati di anno in anno e possono sempre essere riconfermati (14).
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(14) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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34. Possono iscriversi ai corsi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Il consiglio della scuola potrà valutare, ai fini di eventuali abbreviazioni di corso, gli studi universitari compiuti altrove dai candidati.
Il consiglio della scuola stabilisce anno per anno il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti al 1° anno di corso.
Gli iscritti alla scuola dovranno versare le seguenti tasse e soprattasse:
1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000.
2) Soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000.
3) Soprattassa esami di diploma L. 6.000.
4) Tassa di diploma L. 6.000.
Il consiglio di amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola speciale di relazioni pubbliche determinerà annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti (15).
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(15) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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35. I corsi hanno durata triennale. Ciascun insegnamento ha durata annuale o biennale o triennale. Per talune discipline il consiglio di scuola potrà istituire corsi semestrali. Il consiglio di scuola potrà inoltre proporre annualmente al consiglio d'amministrazione dello I.U.L.M. variazioni relative alle discipline previste dal piano degli studi (16).
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(16) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, numero 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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36. Gli iscritti che frequentano regolarmente i corsi saranno sottoposti, durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e di accertamenti la cui valutazione complessiva potrà tenere luogo di esame di fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui sopra saranno tenuti a sostenere invece esami (semestrali o annuali o biennali o triennali) per l'accertamento del profitto (17).
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(17) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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37. Nel corso dell'ultimo anno di studi ogni iscritto sceglierà un argomento da approfondire in una ricerca personale. I risultati di tale ricerca verranno discussi dinnanzi ad una commissione di docenti della materia e di materie affini (18).
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(18) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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38. Coloro che abbiano superati tutti gli esami previsti dal piano degli studi, nonché la discussione della ricerca di cui al precedente art. 37, conseguiranno il diploma in relazione pubbliche.
PIANO DEGLI STUDI
1° Anno:
Nozioni di organizzazione aziendale;
Marketing, promozione e pubblicità;
Tecniche delle comunicazioni;
Diritto privato;
Economia politica (I);
Statistica;
Sociologia (I);
1ª Lingua straniera (I);
2ª Lingua straniera (I).
2° Anno:
Relazioni umane e addestramento;
Tecnica di ricerche di mercato e analisi di opinione;
Relazioni pubbliche (storia, mezzi e tecniche) (I);
Diritto pubblico;
Economia politica (II);
Sociologia (II);
Psicologia (I);
1ª Lingua straniera (II);
2ª Lingua straniera (II).
3° Anno:
Relazioni pubbliche (Casi, R.P. nell'industria, R.P. negli enti pubblici) (II);
Programmazione e analisi di risultati di relazioni pubbliche;
Informatica;
Diritto internazionale;
Sociologia (III);
Psicologia (II);
Scienze delle finanze;
1ª Lingua straniera (III);
2ª Lingua straniera (III) (19).
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(19) Articolo aggiunto dal D.P.R. 14 ottobre 1970, n. 1435 (Gazz. Uff. 20 aprile 1971, n. 97).
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Norme transitorie
1. Il primo consiglio d'amministrazione, composto dei membri di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5, è convocato entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto istitutivo dell'Istituto universitario di lingue moderne, dal presidente dell'ente morale promotore.
Alla designazione di cui alla lettera c) dell'articolo 5 il consiglio provvede direttamente con scelta tra i componenti del comitato tecnico di cui all'articolo successivo.
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per le facoltà demandano ai consigli di facoltà sono esercitate da appositò comitato tecnico composto da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente morale promotore.
I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni, vengono successivamente a far parte della facoltà, sono aggregati al comitato tecnico. Detto comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà risultino assegnati i tre professori di ruolo.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.
POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
Carriera direttiva amministrativa
+------------+---------------------------------------+---------+
| ex | Qualifiche | Numero |
|coefficiente| |dei posti|
+------------+---------------------------------------+---------+
| | -+ | |
| 325 |Consigliere di 1ª classe . . . . . . | | |
| 271 |Consigliere di 2ª classe . . . . . . >| 1 |
| 229 |Consigliere di 3ª classe . . . . . . | | |