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Da "Il Sole 24 Ore".
Cassazione civile:
ok alla tutela ummediata
e diretta dei diritti
inviolabili del
lavoratore professionista.

La terza sezione civile della suprema Corte (con la sentenza 2352/10) individua le prerogative inviolabili del lavoratore professionista. Che sono considerate di rango costituzionale (articoli 1, 3, 4 e 35) e parte integrante anche della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona: nel giudizio trovano spazio l'articolo 1 della Carta «che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale)» e l'articolo 15 sulla «libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà».

Guida al diritto.


Risarcito al professionista mobbizzato l'intero pregiudizio subito dal capo


Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 2 febbraio 2010 n. 2352


Il primario di un ospedale che estromette il proprio "aiuto anziano" da ogni attività di collaborazione, impedendogli l'esercizio delle mansioni cui era addetto, è tenuto a risarcire al professionista l'intero danno patrimoniale e non patrimoniale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 2352/2010 secondo la quale una simile condotta è altamente lesiva essendo preordinata alla distruzione della dignità personale, dell'immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro del medico, con lesione "immediata e diretta dei diritti inviolabili del lavoratore professionsita". Il giudice, in questo caso, ha precisato la Cassazione, è tenuto a procedere a una congrua liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali, rispettando il principio del risarcimento integrale e a tenere presenti, ai fini della liquidazione congrua, la gravità dell'offesa e la serietà del pregiudizio


(Sentenza in http://static.ilsole24ore.com/G/GuidaDiritto/binary/11405499.13/11405499.pdf)


…………………………………………….


IL SOLE 24 ORE del 4/2/2010


Cassazione. Demansionamento


Per i professionisti carriera con tutela dalla Costituzione


VALORE EUROPEO - La Carta di Nizza considera il lavoro intellettuale come diritto inviolabile sotto la categoria più generale della libertà


 


di Alessandro Galimberti


La lesione dell'identità e dignità professionale di un medico ospedaliero, provocata da un demansionamento prolungato e ingiustificato a opera del primario, dà luogo a un danno ingiusto di natura non patrimoniale.


La terza  sezione civile della Cassazione (sentenza 2352/10, depositata il 2 febbraio), ripristinando il diritto all'integrale risarcimento di un medico nel frattempo deceduto – la causa civile era iniziata davanti al tribunale di Massa 19 anni fa - individua le prerogative inviolabili del lavoratore professionista. Che, nel principio giurisprudenziale allegato al rinvio al giudice di merito, sono considerate di rango costituzionale (articoli 1, 3, 4 e 35) e parte integrante anche della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona: nel nuovo processo dovranno quindi trovare spazio l'articolo 1 della Carta «che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale)» e l'articolo 15 sulla «libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà».


Il chirurgo aveva citato a giudizio nel '91 il primario, suo superiore diretto, contestandogli atti vessatori continuati che lo avevano relegato ai margini dell'attività di reparto e costretto a ricorrere in sede gerarchica, e poi davanti al Tar, per «distruzione dell'immagine professionale e dell'avviamento della clientela»; il primario, dal canto suo, sosteneva di aver solo esercitato i poteri di vigilanza connessi alla sua funzione. Dalla controversia era rimasta fuori l'azienda ospedaliera, datore di lavoro, non citata, avendo il chirurgo inquadrato la causa sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 del Codice civile). Sia in primo sia in secondo grado i giudici avevano affermato l'esistenza del danno patrimoniale, ma con una fortissima riduzione in appello del quantum, motivata dal mancato riconoscimento del demansionamento (che sarebbe stato imputabile solo al datore di lavoro) e dalla negazione del lucro cessante (per la riduzione dell'attività extra moenia). Secondo la Cassazione, però, così facendo, l'appello compie una applicazione errata della responsabilità aquiliana, che non delinea una distinta causa di danno non patrimoniale ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali. «In buona sostanza il dottor E. – scrive il relatore – ha inteso tutelare una posizione di diritto soggettivo, costituzionalmente protetta, in relazione a una attività professionale altamente qualificata».


Quindi «l'ingiustizia del danno deriva dalla lesione della sua identità e dignità professionale. Ed è stata correttamente chiesta sotto l'aspetto del danno non patrimoniale, in relazione alla gravità dell'offesa e alla serietà del pregiudizio».


 


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Carta di Nizza


CAPO I - DIGNITÀ


Articolo 1 - Dignità umana


La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.


 


Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare


1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.


2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.


3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.


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