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INPGI - Maggiore tutela
per i giornalisti che hanno
subito danni alla salute
Delibera approvata
dai Ministeri vigilanti.

ELIMINATE ALCUNE
LIMITAZIONI
AL TRATTAMENTO
DI DISOCCUPAZIONE

Roma, 3 febbraio 2010. I giornalisti che, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, abbiano percepito somme “a titolo di risarcimento del danno biologico o altro danno, conseguente a mobbing, a demansionamento, o a comportamenti illeciti del datore di lavoro a seguito di sentenza, anche non definitiva o di lodo arbitrale” non subiranno più le limitazioni del trattamento di disoccupazione previste nel regolamento.


E’ questo il contenuto di una delibera approvata un anno fa dal Consiglio di amministrazione e approvata oggi dai Ministeri Vigilanti.


L’art. 22 del Regolamento Inpgi prevede che qualora l’iscritto percepisca, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, somme – a qualsiasi titolo corrisposte – aggiuntive al TFR e a quelle previste dalla legge e dal contratto collettivo, anche se collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, il trattamento di disoccupazione si riduce gradualmente, secondo una tabella che tiene conto di più scaglioni di importi e fino ad azzerarsi completamente in caso di erogazioni superiori a circa 100 mila euro.


La normativa descritta fu introdotta nove anni fa tenendo conto dell’ampiezza della tutela economica fornita dall’Inpgi in caso di disoccupazione e, quindi, al fine di limitare il diritto all’indennizzo pieno (24 mesi) in tutti i casi in cui, alla cessazione del rapporto di lavoro, l’iscritto avesse  conseguito dall’azienda altre somme, diverse da quelle previste dalla legge e dal contratto aventi natura retributiva. Si ritiene che la corresponsione di tali somme in favore del giornalista  escluda la ragion d’essere di un trattamento indennitario da parte dell’Inpgi di così forte impatto economico sulla solidarietà di categoria.


“Negli ultimi  anni la  prassi ha fatto emergere – afferma il Presidente Andrea Camporese – una potenziale penalizzazione di quei colleghi che, oltre ad aver subito un danno sul piano economico per la perdita del posto di lavoro, hanno anche riportato danni alla salute in conseguenza di comportamenti del datore di lavoro sanzionati dal giudice e qualificati come somme risarcitorie”





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