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Stampa

SVOLTA NELLA FNSI.
Nasce la “Commissione
per il lavoro autonomo”
al fine di favorire la tutela
professionale, sindacale
e previdenziale dei
giornalisti free lance.
Da sindacato dei giornalisti
dipendenti, la Fnsi diventa anche
sindacato dei parasubordinati.

Otto nuovi articoli nel Regolamento dello Statuto federale. Il ruolo decisivo delle Associazioni territoriali.

Roma, 30 gennaio 2010. Una struttura permanente all’interno della Fnsi. Con il compito di rappresentare i giornalisti freelance e di affiancare la Segreteria nazionale e la Giunta esecutiva in tutte le attività  che riguardano il lavoro autonomo. E con l’obiettivo ambizioso di rendere la Federazione nazionale della stampa, in maniera chiara e operativa, il sindacato di tutti i giornalisti, e non solo dei contrattualizzati. La proposta di istituire la Commissione lavoro autonomo andrà  all’approvazione del Consiglio nazionale della Fnsi convocato per giovedì prossimo, 4 febbraio. E in caso di parere favorevole, la Commissione potrà  essere immediatamente operativa. Questa struttura permanente, che ha già ricevuto l’k della Giunta, è stata preferita all’ipotesi di un organismo di base - come per esempio l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai - proprio con l’obiettivo di dare  una piena e autonoma rappresentanza ai colleghi freelance, ma garantendo loro maggiore forza contrattuale rispetto agli editori grazie all’unione con i contrattualizzati. La scelta è stata presa anche a seguito del primo incontro nazionale sui giornalisti lavoratori autonomi, che si è¨ svolto il 24 novembre scorso a Roma, dove hanno portato esperienze, richieste e suggerimenti i rappresentanti dei gruppi organizzati di freelance nati in maniera spontanea negli ultimissimi anni, spesso in collegamento con le Associazioni regionali di stampa. La Commissione dovrebbe dare voce a oltre 20 mila giornalisti, ovvero a tutti gli iscritti alla gestione separata dell’Inpgi (la cosiddetta Inpgi 2) con soli redditi da lavoro autonomo e che non percepiscano il sussidio di disoccupazione o non siano pensionati. A parte il Presidente, che viene nominato dalla Giunta Fnsi tra i propri membri per consentire un più stretto e costante collegamento con gli organi esecutivi del sindacato, i componenti della Commissione lavoro autonomo vengono eletti dalle Assemblee regionali dei freelance. E tra i membri della Commissione viene scelto il Coordinatore che affianca il Presidente. Le Assemblee regionali hanno inoltre il compito di eleggere i componenti dell’Assemblea nazionale e pure i membri delle Commissioni regionali per il lavoro autonomo che dovranno essere istituite da ogni Associazione..


Questi gli 8 articokli che verranno inseriti  nel Regolamento dello Statuto federale:


 


COMMISSIONE LAVORO AUTONOMO


Art.37


La Commissione per il lavoro autonomo opera nell’ambito della Federazione Nazionale della Stampa e d’intesa con la Giunta esecutiva al fine di favorire la tutela professionale, sindacale e previdenziale dei giornalisti lavoratori autonomi.


 


Art. 38


La Commissione ha il compito specifico di:


a)       monitorare permanentemente il numero e  le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;


b)       individuare gli strumenti di assistenza sindacale, legale e previdenziale idonei a migliorare le condizioni di lavoro dei giornalisti autonomi;


c)       operare come supporto della Giunta Esecutiva e della Segreteria Nazionale nelle attività di tutela dei lavoratori autonomi.


 


Art. 39


La Commissione è costituita da un Presidente, da due rappresentanti per le Associazioni di Roma e Milano e da un rappresentante per ciascuna delle altre Associazioni federate. La Commissione elegge fra i suoi membri un coordinatore, che coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.


I componenti della Commissione sono eletti dalle rispettive assemblee regionali dei lavoratori autonomi.


Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta Esecutiva della Federazione e scelto tra i componenti della Giunta stessa.


Art. 40


Il Presidente è il responsabile dell’attività della Commissione, ne convoca le riunioni e riferisce sulla sua attività alla Giunta Esecutiva.


 


Art. 41


E’ istituita l’Assemblea Nazionale dei lavoratori autonomi. L’Assemblea è composta da cinque delegati per l’ Associazione di Roma e cinque per l’Associazione di Milano e due delegati per ciascuna delle altre Associazioni regionali di stampa. Fanno parte di diritto dell’Assemblea il Presidente e il coordinatore.


I componenti dell’Assemblea Nazionale sono eletti dalle Assemblee regionali.


L’Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione.


L’Assemblea Nazionale ha il compito di:


a)       integrare con tre rappresentanti  le  commissioni nazionali per le trattative contrattuali;


b)       approfondire le tematiche inerenti la specifica attività professionale dei lavoratori autonomi sulla base delle indicazioni della Commissione.


 


                                                                           Art. 42       


Nell’ambito di ciascuna Associazione regionale di stampa deve essere costituita, su base elettiva, una commissione regionale per il lavoro autonomo, coordinata da un responsabile nominato dall’organo esecutivo dell’Associazione ed eletta dall’Assemblea regionale dei giornalisti lavoratori autonomi.


Il numero dei componenti della commissione regionale è definito con delibera dai rispettivi consigli direttivi dell’Ars.


Art. 43


Partecipano all’Assemblea nazionale e alle Assemblee regionali e hanno diritto di voto tutti i giornalisti iscritti alle AA.RR.SS. e alla Gestione separata dell’Inpgi, che percepiscano esclusivamente redditi da lavoro autonomo e che abbiano versato il contributo soggettivo sul reddito dichiarato e che non usufruiscano del sussidio di disoccupazione dell’Inpgi  né di trattamento pensionistico.


Art. 44


Le elezioni per la composizione dell’Assemblea Nazionale e delle Assemblee regionali si svolgono secondo le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 12 dell’articolo 9 dello Statuto federale.


 





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